Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39995 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 39995 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MELLINI SILVESTRO N. IL 04/02/1957
MESSINA GIANCARLO N. IL 23/06/1971
avverso la sentenza n. 4471/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO

Udito, per la arte civile, l’Avv

Data Udienza: 31/01/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Enrico Delhaye, ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
Per i ricorrenti è presente l’Avvocato Cesarina Barghini la quale chiede l’accoglimento del
ricorso ed in subordine declaratoria di improcedibilità o di prescrizione.

1. Il difensore di Mellini Silvestro e Messina Giancarlo propone ricorso per Cassazione
contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze in data 15 marzo 2013 che
ha confermato la decisione del Corte di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, del 9
febbraio 2010, che aveva condannato i ricorrenti alla pena di mesi sei di reclusione;
pena dichiarata estinta, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile,
liquidati in euro 1000. Era stato contestato al Mellini e al Messina, nelle rispettive
qualità di presidente e di segretario del consiglio di amministrazione della cooperativa
“Gruppo ormeggiatori, barcaioli e battellieri dell’isola d’Elba” di avere attestato
falsamente, ai sensi dell’art. 485 c.p., nel verbale della seduta consiliare del 5 ottobre
2005, la presenza del consigliere Angelo Feola, che invece si trovava a Bormio per
effettuare cure termali.
2. Il Tribunale ha fondato la decisione sulla base delle dichiarazioni del Feola, che ha
riferito di non aver partecipato alla seduta in oggetto, riscontrate da quelle della teste
Fiorentini Cinzia, direttore sanitario della struttura termale, che ha confermato con
certezza la presenza del Feola a Bormio, sulla base del registro degli utenti e
dell’effettivo accesso alle specifiche prestazioni fisioterapiche. Ulteriore riscontro alla
falsità ideologica del verbale è dato dalla perizia grafica che, in termini probabilistici, si
è espressa per l’apocrifìa della sottoscrizione del Feola a margine del verbale anzidetto.
3. Avverso tale decisione hanno proposto appello gli imputati Mellini e Messina lamentando

RITENUTO IN FATTO

la mancata verifica, attraverso scritture di comparazione provenienti dal Feola, della
genuinità della sottoscrizione apposta sul verbale, rilevando, altresì, che la successiva
apposizione della firma da parte di quest’ultimo avrebbe potuto escludere la rilevanza
penale della condotta, trattandosi di atto interno alla società. In secondo luogo hanno
lamentato la violazione del diritto di difesa per avere il giudice di primo grado chiuso
l’istruttoria dibattimentale senza escutere due testi indicati dalla difesa.
4.

La Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado rilevando che l’assenza del
Feola il giorno della delibera era pacifica e riscontrata, la falsità della autografia si
fondava sui due elementi, del disconoscimento della firma da parte dell’interessato e’ A/
della perizia che ha escluso in termini probabilistici l’autenticità della firma. Ha ritenuto

irrilevante l’ulteriore accertamento, poiché l’eventuale apposizione della firma in data
successiva alla delibera non avrebbe sanato la falsità del verbale, attestante la presenza
di un soggetto, in realtà assente.
5. Avverso tale decisione propongono ricorso per Cassazione Mellini Silvestro e Messina
Giancarlo, lamentando:

violazione dell’articolo 606 in relazione alla mancata assunzione di una prova richiesta e
decisiva, evidenziando la necessità di una verifica puntuale della apocrifia o autografia

violazione dell’articolo 606 c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione nella parte in
cui la Corte esclude la rilevanza del consenso della parte civile e il travisamento delle
risultanze processuali con riferimento a tale verbale del consiglio di amministrazione;

violazione dell’articolo 606 lett. b) c.p.p. rispetto alle norme del Regolamento del Codice
della Navigazione (articolo 208) e del Codice della Navigazione (articolo 116 e seguenti)
che disciplinano l’assunzione dell’ormeggiatore;

da ultimo ha rilevato che il reato deve ritenersi prescritto alla data del 5 aprile 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la difesa lamenta violazione dell’articolo 606 in relazione alla
mancata assunzione di una prova richiesta e decisiva, evidenziando la necessità di una
verifica puntuale della apocrifìa o autografia della firma, superando la formula
dubitativa della perizia svolta in dibattimento.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell’articolo 606 c.p.p. per
manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte esclude la rilevanza del
consenso della parte civile, evidenziata anche nel verbale della seduta successiva del 18
ottobre 2005, nonché il travisamento delle risultanze processuali con riferimento a tale
verbale del consiglio di amministrazione. La difesa sostiene che, ove si dovesse

della firma;

dimostrare la falsità della firma, la circostanza di avere dato per presente il Feola non
costituirebbe fatto penalmente rilevante. In secondo luogo la Corte territoriale non
prende in considerazione il contenuto del verbale del consiglio di amministrazione del
18 ottobre 2005, non contestato dal Feola, che ha approvato il contenuto del verbale
del 5 ottobre 2005 oggetto di contestazione, con ciò rendendo inutile il precedente
eventuale falso.
3. Il terzo motivo riguarda la violazione dell’articolo 606 lett. b) c.p.p. rispetto alle norme
del Regolamento del Codice della Navigazione (articolo 208) e del Codice della
Navigazione (articolo 116 e seguenti) che disciplinano l’assunzione dell’ormeggiatore
rilevando che l’organo competente a decretare l’iscrizione nel registro degli

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ormeggiatori è la Capitaneria di Porto e non il Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa, con ciò rendendo irrilevante la decisione a maggioranza o all’unanimità
sull’individuazione del nominativo da proporre alla Capitaneria di Porto.
4. Prescindendo del tutto dai motivi di ricorso, le sentenze di primo e secondo grado vanno
annullate ai sensi dell’art. 129, primo comma c.p.p. perché il fatto non è preveduto
dalla legge come reato. Infatti, come emerge già dal contenuto del capo di imputazione,
oltre che dalla motivazione delle decisioni di merito, agli imputati è stato contestata

Infatti, l’eventuale contenuto mendace di un documento genuino integra il reato di falso
ideologico in scrittura privata, come tale non punibile, in quanto non previsto dalla
normativa penale. (Sez. 5, n. 12373 del 20/01/2009, Sez. 2, n. 28076 del 27/06/2012
– dep. 13/07/2012, Napoli e altro, Rv. 253419).
5. Tale profilo, percepibile “ictu oculi”, è preliminare anche rispetto alla questione relativa
alla tardività della querela che risulta proposta dal Feola solo nell’anno 2007, cioè de
anni dopo la delibera del 5 ottobre 2005 e alla dedotta prescrizione del reato, oggetto
dell’ultimo motivo di ricorso.
6. Va rilevato, altresì, che non è stato contestato agli imputati il reato di falso materiale
relativo all’apocrifìa della firma, per cui è irrilevante in questa sede accertare se tale
firma sia stata apposta o meno dal diretto interessato. Infine, occorre prendere atto
che, dal contenuto della motivazione delle decisioni di primo e secondo grado, appare
con chiarezza che la condotta incriminata riguardava proprio ed esclusivamente il falso
ideologico, consistente nell’affermare falsamente che Feola Angelo era presente in
occasione della seduta consiliare del 5 ottobre 2005.
7. Le considerazioni che precedono risultano assorbenti rispetto ad ogni altro motivo e
impongono l’annullamento di entrambe le decisioni di merito.
p.q.m.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perché il fatto non è
preveduto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma il 31/01/2014
Il Consigl e estensore

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un’ipotesi di falso ideologico in scrittura privata, fattispecie che non ha rilevanza penale.

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