Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3999 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3999 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Lucà Orlando

n. il 16 settembre 1962

avverso
l’ordinanza 21 febbraio 2013 — Ufficio di Sorveglianza di Reggio di Calabria;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti all’Ufficio di Sorveglianza
di Reggio di Calabria per nuovo esame;

Data Udienza: 28/11/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 21 febbraio 2013, depositata in cancelleria il 2 aprile 2013, l’Ufficio di Sorveglianza di Reggio di Calabria rigettava l’istanza
avanzata nell’interesse di Lucà Orlando volta a ottenere la remissione del debito ai
sensi del DPR 30 maggio 2002, n. 115, relativamente all’importo, meglio indicato
nel provvedimento gravato, dovuto per spese di giustizia.

ricorreva la condizione delle disagiate condizioni economiche del soggetto richiedente.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Lucà Orlando chiedendone l’annullamento.
In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente due motivi di gravame:
a) con il primo motivo di doglianza veniva rilevato che solo a seguito dell’entrata
in vigore della L. 18 giugno 2009 n. 69, le spese di giustizia devono essere dovute
dal condannato pro quota essendo stata eliminata la solidarietà passiva sicché ha
errato il giudice nel ritenere che il Lucà fosse tenuto solo per la parte che gli compete e non per il tutto, atteso che il passaggio in giudicato della sentenza cui il debito fa riferimento è anteriore all’entrata in vigore;
b) con il secondo motivo di doglianza veniva eccepita l’errata motivazione del
provvedimento atteso che il giudice non aveva tenuto conto delle reali condizioni
economiche della famiglia del Lucà in relazione al rilevante importo del debito richiesto.

Osserva in diritto

2

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che, nella fattispecie, non

3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Ufficio di Sorveglianza di Reggio di Calabria.
3.1 — Deve per vero aversi qui riguardo al principio stabilito dalla Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (sentenza 29 settembre 2011, n. 491) secondo cui
l’esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all’abrogazione dell’art. 535
comma secondo cod. proc. pen. non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle
spese emesse anteriormente e passate in giudicato e ciò non per la natura proces-

Ud. in c.c.: 28 novembre 2013 — Lucà Orlando — RG: 20183/13, RU: 15;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

suale della suddetta disposizione, cui va invece riconosciuta natura sostanziale,
bensì in forza della preclusione di cui all’ultimo inciso del comma quarto dell’art. 2
cod. pen. ne consegue che, nella vicenda, stante il passaggio in giudicato della sentenza che riguarda il Lucà è anteriore alla novella legislativa la medesima non trova
applicazione.

3.2.1 — La motivazione del giudice si profila è del tutto insufficiente e generica
non prendendo in considerazione né analizzando la consistenza economica del Lucà
e della moglie esprimendo valutazioni congetturali e non concrete oltre che non agganciate, per quanto sopra rilevato, alla concreta portata del debito richiesto di remissione.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc.
pen. come da dispositivo
per questi motivi
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice di
Sorveglianza di Reggio di Calabria.

3

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 28 novembre 2013

I Consigliere estensore

Il Presidente

3.2 — Anche il secondo motivo di gravame è meritevole di pregio e va accolto.

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