Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3999 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3999 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAOLUCCI ANGELO N. IL 02/08/1963
avverso la sentenza n. 88/2010 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 11/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;
Data Udienza: 16/12/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n. 3875/2014 R.G.
La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
Atteso che l’unico di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della legge
penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità
dell’imputato) è inammissibile, sia perché la censura è “aspecifica”, difettando della
necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato (la Corte territoriale ha bene spiegato le ragioni della ritenuta
responsabilità dell’imputato e diversi elementi da essa valutati non sono stati
considerati dal ricorrente), sia perché sottopone alla Corte profili relativi al merito
della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità;
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.
Ritenuto che Paolucci Angelo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
di Appello di cui in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la
quale è stato condannato alle pene di giustizia, in quanto ritenuto responsabile del
reato di cui all’art. 424 cod. pen.;