Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39985 del 29/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39985 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEONETTI NICOLA N. IL 17/10/1977
avverso la sentenza n. 2081/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
05/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 29/04/2015
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Fatto e diritto
– Rilevato che la Corte d’Appello di Bari ha confermato nei confronti del ricorrente la sentenza di
primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186 c. 2 lett. c) c.d.s.;
– che l’imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando mancanza e/o contraddittorietà
della motivazione, perché ritenuta non esaustiva di tutti gli elementi idonei a sostenere il
proscioglimento ex art. 129 c.p.p., con particolare riferimento alla circostanza della dicitura
– ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché generico, in violazione del combinato
disposto ex artt. 581-591 C.P.P., nonché manifestamente infondato quanto all’ultimo rilievo;
ed invero, quanto alla circostanza che lo scontrino contenesse l’indicazione “volume
insufficiente”, questa Corte di legittimità, con orientamento che si intende confermare, ha
costantemente affermato che, “premessa la volontarietà della condotta necessaria ai fini del
controllo, la mancata adeguata espirazione, cui consegue emissione di scontrino indicante la
dicitura “volume insufficiente” (ma con indicazione del tasso alcolemico), in assenza, come
nella specie, di fattori condizionanti l’emissione di aria (quali patologie atte a incidere sulle
capacità respiratorie del soggetto), non può essere ritenuta tale da rendere l’esito dell’esame
di alcoltest inattendibile (cfr. Cass. 4^, 11/3/2013, n. 11499; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1878
del 24/10/2013 Rv. 258179);
-rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29-4-2015.
“volume insufficiente” riportata sullo scontrino dell’etilometro;