Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39981 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39981 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILAZZO UMBERTO N. IL 20/11/1988
avverso la sentenza n. 3219/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 29/04/2015

Fatto e diritto

-Rilevato che la Corte d’Appello di Palermo ha confermato nei confronti del ricorrente la
sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 189 n.6 e7
c.d.s.;
– che l’imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando violazione dell’art. 606 c.p.p.
lett. c) ed e) con riferimento all’art. 189 n. 6 c.d.s., in relazione alla valutazione riguardo alla

– ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché integra, con riferimento al giudizio di
responsabilità, censura in fatto contenente una ricostruzione degli accadimenti alternativa a
quella esposta dai giudici di merito, a fronte della congrua motivazione a fondamento della
decisione, mediante a compiuta disamina delle risultanze processuali in una doppia decisione
conforme;
– rilevato che, d’altro canto, le argomentazioni svolte dai giudici nella ricostruzione del fatto si
palesano esaustive e logicamente correlate agli elementi probatori acquisiti;
-ritenuta, quanto alla messa alla prova chiesta nell’istanza aggiuntiva inoltrata dall’imputato,
la non operatività della invocata disciplina nella presente fase processuale (Cass. Sez. F,
Sentenza n. 35717 del 31/07/2014 Rv. 259935 :”Nel giudizio di cassazione l’imputato non può
chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all’art. 168-bis cod.
pen., nè può altrimenti sollecitare l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
giudice di merito, per l’incompatibilità del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e per
la mancanza di una specifica disciplina transitoria. (In motivazione, la Corte ha anche
evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento
con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore,
stante l’assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di
retroattività della “lex mitior”);
-rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29-4-2015.

sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato;

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