Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39980 del 29/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39980 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALLUS FRANCESCO N. IL 05/08/1966
avverso la sentenza n. 1341/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 29/04/2015
Fatto e diritto
– Rilevato che la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva
dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui tentativo di furto aggravato;
– che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo:
1) che erroneamente era stata rigettata la doglianza concernente la inidoneità e non equivocità
della condotta posta in essere dal ricorrente a configurare un tentativo di furto; 2) vizio
– rilevato che il primo motivo di ricorso risulta privo di ogni specificità, in violazione del
combinato disposto ex artt. 581-591 C.P.P., e inoltre integra, con riferimento al giudizio di
responsabilità, censura in fatto contenente una ricostruzione degli accadimenti alternativa a
quella esposta dai giudici di merito, a fronte della congrua motivazione a fondamento della
decisione, mediante a compiuta disamina delle risultanze processuali in una doppia decisione
conforme;
– che il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, in ragione
della congrua motivazione che pone in evidenza la rilevanza, ai fini della determinazione del
trattamento sanzionatorio, dei precedenti penali a carico dell’imputato;
– rilevato che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e che alla declaratoria di
inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in € 1000,00,
in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla
determinazione della causa di inammissibilità;
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/4/2015
Il Consigliere estensore
Il Pres dente
motivazionale in punto di rigetto della richiesta di diminuzione della pena base;