Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3998 del 28/11/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3998 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Guerrisi Gianluca
n. il 9 maggio 1979
avverso
l’ordinanza 21 marzo 2013 — Ufficio di Sorveglianza di Reggio di Calabria;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Data Udienza: 28/11/2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale
Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 21 marzo 2013, depositata in cancelleria
il 26 marzo 2013, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Guerrisi Gianluca
volta a ottenere la remissione del debito ai sensi del DPR 30 maggio 2002, n. 115,
relativamente all’importo indicato nel provvedimento gravato e dovute per spese di
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando la carenza nella fattispecie
del requisito delle disagiate condizioni economiche del richiedente.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Guerrisi Gianluca chiedendone l’annullamento per
violazione di legge.
In particolare è stato rilevato dal ricorrente che il giudice non ha adeguatamente motivato sulle proprie reali condizioni economiche pervenendo a conclusioni errate e non condivisibili.
Osserva in diritto
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3. — Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
3.1 — Va invero dapprima rilevato come per le disposizioni in materia (D.P.R. n.
115 del 2002, art. 6 sulle spese di giustizia) al fine di ottenere il beneficio richiesto,
occorre la contemporanea ricorrenza di due requisiti: la buona condotta e le disagiate condizioni economiche, di talché la mancanza, nel caso concreto, anche di uno
solo di tali presupposti già impedisce, di per sé, la concessione della chiesta remissione del debito.
3.2 — Il Magistrato di Sorveglianza ha, nella fattispecie, rigettato l’istanza avendo valutato la carenza delle disagiate condizioni economiche in dipendenza della
constatazione che il condannato nella fattispecie, non solo ha proprie sufficienti risorse economiche per sé e la sua famiglia, ma può anche contrare su aiuti esterni;
il giudice ha sul punto richiamato il rapporto dettagliato della Guardia di Finanza di
Taurianova che, in via specifica, ha elencato le risorse finanziarie sufficienti del prefato, pervenendo così a una valutazione completa ed esaustiva della situazione economica del Guerrisi che si palesa scevra da vizi logici e giuridici, in particolare in
Ud. in c.c.: 28 novembre 2013 — Guerrisi Gianluca — RG: 20174/13, RU: 14;
si
giustizia.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale
relazione alla sostenibilità dell’importo dovuto, attesa anche la possibilità di una sua
rateizzazione.
3.2.1 — La Suprema Corte sul tema ha avuto modo del resto di chiarire che, ai
fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere,
il requisito delle disagiate condizioni economiche richiesto sia dall’abrogato art. 56
della legge n. 354 del 1975, che dal vigente art. 6 D.P.R. n. 115 del 2002, è inte-
l’adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilando domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e
compromettere quindi il recupero e il reinserimento sociale. (Cass., Sez. 1, Ord. 24
gennaio 2006, n. 14541, rv. 233939, Mangione), situazione che nella fattispecie
non è neppure adombrata dal ricorrente.
4. — Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 28 novembre 2013
Il onsigliere estensore
Il Presidente
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grato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando