Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3998 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3998 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANIELLO GIUSEPPE N. IL 07/09/1990
avverso la sentenza n. 1578/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
01/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n. 3685/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione
della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego del giudizio di
prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti) è inammissibile, in quanto il diniego
del giudizio di prevalenza è giustificato da ampia motivazione che richiama la
gravità del fatto e la personalità dell’imputato, esente da vizi logici e giuridici e,
perciò, insindacabile in sede di legittimità;
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dice
4.

Ritenuto che Aniello Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di cui in epigrafe la quale ha ridotto la pena irrogata dal primo
giudice, in quanto ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata;

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