Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39972 del 29/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39972 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ILIC DANI N. IL 16/11/1981
avverso la sentenza n. 4189/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 29/04/2015
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Fatto e diritto
– Rilevato che la Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado che aveva
dichiarato il ricorrente responsabile del reato di furto aggravato;
– che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo nullità della
sentenza per carenza e vizio logico di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche con giudizio di prevalenza;
della congrua motivazione che pone a fondamento del giudizio di equivalenza delle circostanze
la gravità del fatto oltre al precedente penale dell’imputato e dà conto, altresì, dell’irrilevanza
ai fini indicati del comportamento processuale;
– rilevato che, in forza delle argomentazioni che precedono, il ricorso è inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in
€ 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine
alla determinazione della causa di inammissibilità;
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/4/2015
Il Consigliere estensore
– rilevato che il motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, in ragione