Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3997 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3997 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAUDENZI MASSIMO N. IL 03/03/1967
avverso la sentenza n. 734/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n.

3436/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione

Ritenuto che Laudenzi Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di cui in epigrafe che ha confermato, in parziale riforma della
pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla
contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S. perché estinto il reato per prescrizione; ha
rideterminato la pena nei suoi confronti in ordine al delitto di ricettazione, previa
concessione dell’attenuante di cui all’art. 648 comma 2 cod. pen. ritenuta
prevalente sulla contestata recidiva;
Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la nullità della sentenza di primo
grado per mancata avviso del rinvio all’imputato) è inammissibile, perché la
censura è “aspecifica”, difettando della necessaria correlazione con le ragioni poste
a fondamento del provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale spiegato
che all’udienza del 23.11.2007 l’imputato era presente e che il rinvio al 13.6.2008
fu disposto nel corso di tale udienza alla presenza dell’imputato;
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la mancata riqualificazione del
fatto contestato come ricettazione nel delitto di furto) è inammissibile, avendo la
Corte territoriale spiegato con motivazione esente da vizi logici e giuridici le ragioni
per le quali non può accedersi alla invocata riqualificazione del fatto;
– il terzo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della legge penale
nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della
sentenza impugnata con riferimento alla quantificazione della pena) è
inammissibile, in quanto la quantificazione della pena è riservata alla discrezionalità
del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove giustificata come nel caso di specie – da motivazione non manifestamente illogica;
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 014.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

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