Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39960 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39960 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GIAMBATTISTA ROBERTO N. IL 12/05/1994
avverso la sentenza n. 6149/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 29/04/2015

•r^.

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Roma ha confermato nei confronti del ricorrente la sentenza
di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73 DPR 309/90
concernente gr. 800,90 di hashish;
– che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e carenza di
motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 73, V comma DPR

– rilevato che il ricorso è tardivo, poiché proposto il 30/12/2013 avverso sentenza del
5/11/2013, depositata il 19/11/2013 (con scadenza del termine per l’impugnazione il
20/12/2013);
– considerato che la tardività del ricorso preclude la rilevabilità della sopravvenuta illegalità
della pena (in specie per declaratoria d’illegittimità costituzionale della disciplina in materia di
stupefacenti) (Cass. S.U. n. 32 del 2000 e, da ultimo, Cass. Sez. 4 n. 24638/2014);
– ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile;
-rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29-4-2015.

309/1990;

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