Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3996 del 28/11/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3996 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De Caro Angelo
n. il 30 settembre 1963
avverso
decreto 4 marzo 2013
—
Ufficio di Sorveglianza di Trapani;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti all’Ufficio di Sorveglianza di Trapani per l’ulteriore corso;
Data Udienza: 28/11/2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale
Ritenuto in fatto
1. — Con decreto deliberato in data 4 marzo 2013, depositato in cancelleria in
pari data, l’Ufficio di Sorveglianza di Trapani dichiarava inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di De Caro Angelo volta a ottenere la remissione del debito ai
sensi del DPR 30 maggio 2002, n. 115, relativamente all’importo, meglio indicato
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che le spese in questione
erano di entità irrilevanti e tali da non poter incidere sulle normali esigenze di vita e
da non ostacolare il reinserimento socio-lavorativo del soggetto.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione De Caro Angelo chiedendone l’annullamento per
violazione di legge.
In particolare è stato rilevato dal ricorrente che il provvedimento gravato era
stato adottato de plano in violazione del contraddittorio delle parti ai sensi dell’art.
127 cod. proc. pen.
Osserva in diritto
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3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio come da dispositivo.
3.1 — Occorre per vero rilevare che la declaratoria d’inammissibilità de plano da
parte del magistrato di sorveglianza è legittima, in deroga al principio del contraddittorio, soltanto laddove la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata oppure appaia manifestamente infondata, ma a condizione, che la manifesta infondatezza dovuta alla mancanza dei requisiti minimi di
legge sia evidente ictu °culi senza che la decisione richieda una qualche valutazione
discrezionale (come nella fattispecie ove il giudice ha apprezzato la pochezza dell’importo di cui è stata richiesta la remissione) e riguardi i presupposti minimì indefettìbili, in assenza dei quali la domanda non potrebbe mai trovare accoglimento
(Cass., sez, 1 sent, 23101 del 2005 e n. 5642 del 1996). Ne consegue che il provvedimento impugnato si palesa irrituale per non aver adottato la richiesta procedura in camera di consiglio in violazione degli artt. 71 bis OP e 666 comma quarto
cod. proc. pen. applicabile in forza del richiamo contenuto nell’art. 678 cod. proc.
pen. con conseguente nullità d’ordine generale.
Ud. in c.c.: 28 novembre 2013 — De Caro Angelo — RG: 15333/13, RU: 12;
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nel provvedimento impugnato, dovuto per spese di giustizia.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 cod. proc.
pen. come da dispositivo
per questi motivi
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al-
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 28 novembre 2013
DEPOSITATA
l’Ufficio di Sorveglianza di Trapani.