Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3996 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3996 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARLUCCI MICHELE N. IL 10/01/1945
avverso l’ordinanza n. 3811/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
22/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n. 319/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della legge
penale con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato con riferimento alla
mancata notifica, dopo la proposizione dell’appello, dell’avviso di deposito della
sentenza del difensore successivamente nominato) è manifestamente infondato, in
quanto dopo la proposizione dell’appello e l’istaurazione del relativo di giudizio,
nessun avviso di deposito della sentenza andava notificato al nuovo difensore;
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione degli art.
127 e 591 cod. proc. pen. con riferimento alla declaratoria di inammissibilità
dell’appello con ordinanza adottata in camera di consiglio per mancanza dei motivi)
è manifestamente infondato, in quanto l’art. 591 c.p.p., comma 2, prevede che il
giudice della impugnazione possa, anche d’ufficio ed in assenza di contraddittorio,
dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione in una serie di casi da ritenere
tassativamente previsti secondo la regola generale posta dall’art. 568 c.p.p.,
comma 1 (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5, n. 38 del 12/01/1999 Rv. 212339; Sez.
2, n. 8413 del 23/03/1998 Rv. 211188), tra i quali rientra il caso di non specificità
dei motivi di impugnazione, e considerato che l’inammissibilità originaria della
impugnazione preclude la possibilità di proporre nuovi motivi (art. 585 ult. comma
cod. proc. pen.);
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.

Ritenuto che Carlucci Michele ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte
di Appello di cui in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto
avverso la pronuncia di primo grado, con la quale è stato condannato alle pene di
giustizia, in quanto ritenuto responsabile del reato di truffa;

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