Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3995 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3995 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTOVITO MARIO N. IL 09/09/1956
avverso la sentenza n. 1124/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 30/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE

proc. n. 3312/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata
con riferimento alla mancata valutazione di una prova decisiva costituita dalla copia
di un assegna bancario) è inammissibile, sia perché la censura è “aspecifica”,
difettando della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato (la Corte territoriale ha bene spiegato le ragioni della
ritenuta responsabilità dell’imputato e considerato la copia dell’assegno prodotta),
sia perché sottopone alla Corte profili relativi al merito della valutazione delle
prove, che sono insindacabili in sede di legittimità;
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.

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Ritenuto che Santovito Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
di Appello di cui in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la
quale è stato condannato alle pene di giustizia, in quanto ritenuto responsabile del
reato di cui all’art. 640 cod. pen.;

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