Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3994 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3994 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COMUGNERO AMEDEO N. IL 10/11/1934
avverso l’ordinanza n. 848/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 15/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Re«.
‘v? Cmg –

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/11/2013

ritenuto in fatto
1.

Con ordinanza del 15.1.2013 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste

rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da
COMUGNERO Amedeo, a cui veniva invece concesso il beneficio della detenzione
domiciliare, ai sensi dell’art. 47 ter c. 1 bis OP. Il Tribunale rilevava che il
Comugnero, con debito di espiazione di mesi sette di reclusione, era soggetto con
problemi di salute ed economici; la misura più ampia non si profilava opportuna,

problematica alcoolica. Per contro, veniva ritenuta adeguata la misura della
detenzione domiciliare, considerate l’età e le condizioni di salute del prevenuto ,
misura ritenuta idonea a favorire un graduale e monitorato reinserimento sociale.
2.Avverso tale decisione, ha interposto ricorso per cassazione l’interessato,
pel tramite del difensore, per dedurre violazione di legge ed in particolare dell’art.
47 OP e difetto di motivazione. La difesa lamenta il mancato affidamento del
prevenuto ai servizi sociali e ripercorre tutto l’iter giudiziario che portò alla condanna
dell’istante per il reato in espiazione, per concludere che i fatti pei quali fu
condannato non potevano essere letti in chiave di particolare gravità, né le
problematiche alcooliche potevano incidere più di tanto, visto che tra l’altro il
soggetto non aveva avviato le pratiche per riottenere la patente. Non poteva essere
riconosciuta come più adeguata una misura quale quella concessa, laddove il
prevenuto necessitava di frequenti accessi al medico di base e,diill’ospedale .
3.11 Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto.
E’ risultato che il ricorrente ha terminato l’espiazione della pena in data
8.9.2013. Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse. Non si fa luogo a condanna del medesimo alle
spese del procedimento, né al pagamento di sanzione pecuniaria a favore della
cassa delle ammende, in quanto la cessazione dell’interesse alla decisione del
ricorso , è sopravvenuta alla sua proposizione ( Sez. Un. 14.7.2004 , n. 31524
Litteri e Sez. Un. 25.6.1997, n. 7 Chiappetta )

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso i Roma , addì 28 Novembre 2013.

111~CMCM
,

stante l’assenza di una revisione critica e stante il mancato riconoscimento della

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