Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39931 del 23/09/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 39931 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARPANO DAVIDE N. IL 15/05/1991
avverso l’ordinanza n. 1410/2014 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
15/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
keae/sentite le conclusioni del PG Dott. mi ,v, 3 cigfik ‘4,,A-c,E4

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Uditi difensor Avv.;

iNvAlto

6e91-5.

Data Udienza: 23/09/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15.4.2015 il Tribunale di Bari , a seguito di appello
ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Procuratore della
Repubblica presso quel Tribunale avverso la ordinanza emessa nei
confronti di CARPANO Davide con la quale è stata rigettata la richiesta di

del reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309/90, oltre a tre reati in materia di
armi e un tentato furto, ha accolto il gravame ed applicato all’indagato
la misura cautelare degli arresti domiciliari con riferimento ai capi 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66bis, 68, 69, 70, 71,
74, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 86, 87, 88, 90,96, 97, 100, 101, 103, 106,
107, 129, 130, 131 e 132..
2. Avverso

la

ordinanza

propone

ricorso

per cassazione

il

difensore

dell’indagato deducendo:
2.1.

Violazione di legge penale o di altre norme giuridiche per non aver il
Tribunale tenuto conto del notevole lasso temporale decorso dalla
commissione dei fatti tutti compresi tra il febbraio e maggio 2012,
desumendo l’attualità del pericolo di recidiva solo da un arresto per
stupefacenti avvenuto nell’aprile del 2013, senza che sia ipotizzabile
alcun stabile legame di solidarietà criminale.

2.2.

Illogicità e mancanza di motivazione e violazione dell’art. 3 Cost. in
ordine alla gravità indiziaria, versandosi in un compendio íntercettivo di
contenuto neutro e privo di connotati criptici. Inoltre, rispetto ad altro
coindagato, ben più gravato, lo stesso Tribunale ha rigettato la richiesta
di misura cautelare, realizzando una disparità di trattamento e non
considerando la marginalità della posizione del ricorrente.

2.3.

Violazione di legge penale e di altre norme giuridiche; violazione dell’art.
8 e 54 cod. proc. pen.. mancando qualsiasi motivazione in ordine alla
eccezione di incompetenza territoriale in relazione al capo 129.

1

misura cautelare nei confronti del predetto indagato per alcune ipotesi

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1.

Rispetto al provvedimento di rigetto del primo giudice, fondato sulla

confermato la sussistenza della gravità indiziaria a carico dell’indagato in
ordine alle singole ipotesi ascrittegli, desunto dal compendio intercettivo
che – secondo il Tribunale – documenta le dinamiche relative
all’approvvigionamento della cocaina, fornita da AZZARONE Alessandro,
da parte del ricorrente e del cugino CARPANO Davide che insieme
gestivano l’attività di spaccio nel centro storico di Vieste, avvalendosi in
molteplici occasioni di altri due soggetti. Quanto alle esigenze cautelari,
il Tribunale ha quindi evidenziato il fondamento del pericolo di
recidivanza sulla base della stabile dedizione del ricorrente al traffico
illecito dal marzo al giugno 2012, desunta dalla serialità delle condotte
ascritte, risultando la disponibilità di stupefacente fino a tutto aprile
2013, come confermato dai carichi pendenti, oltre alla disponibilità di
armi ed ha ritenuto – in tema di adeguatezza della misura – la necessità
di imporre limiti alla libertà di movimento e di comunicazione funzionali
alla reiterazione delle condotte, così giustificando la misura domiciliare
adottata.
2.

Ritiene la Corte che – quanto al profilo indiziario – generica ed in fatto è
la doglianza mossa volta ad attribuire un significato alternativo al
compendio intercettivo considerato senza vizi logici e giuridici fondante
la gravità indiziaria a carico del ricorrente.

3.

Manifestamente infondata è la doglianza in ordine a profilo cautelare
tenuto conto dell’ ineccepibile motivato giudizio di recidivanza e di
adeguatezza della misura applicata.

4.

Del tutto generico è il motivo relativo alla mancata risposta a eccezione
di incompetenza territoriale limitata al capo 129 che non è né
documentata, né giustificata.

5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
6.

Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell’art. 28 reg.
esec. c.p.p.
2

ritenuta insussistenza dei pericula libertabs, il Tribunale ha innanzitutto

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della
cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui

Così deciso in Roma, 23.9.2015.

all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..

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