Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3993 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3993 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGANUCO GIUSEPPE N. IL 02/05/1982
avverso l’ordinanza n. 448/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAMPOBASSO, del 27/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Q\; ,
to 0X-J /UCA-c,-)-0

Uditi difensor Avv.;

A

Data Udienza: 28/11/2013

ritenuto in fatto
1.

Con ordinanza del 27.11.2012 il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso

rigettava il reclamo interposto ai sensi dell’art. 69 bis OP, da MAGANUCO Giuseppe,
avverso il provvedimento con cui il magistrato di Sorveglianza aveva rigettato
l’istanza di liberazione anticipata, relativamente ai semestri dal 13.11.2002 al
29.8.2006; il Tribunale rilevava che dalla espletata istruttoria era emerso che il

commesso il 30.9.2006 e quindi in epoca successiva al periodo di osservazione; che
tale comportamento successivo denotava come il detenuto non avesse abbandonato
i valori di vita antisciali che lo indussero al crimine, con il che la detenzione non
risultava aver sortito alcun effetto riabilitativo, ragion per cui in mancanza di questo
presupposto, l’istante non veniva ritenuto meritevole del beneficio richiesto. Il fatto
in questione (mancato pagamento della cauzione) era stato ricondotto ad una
difficoltà economica dell’interessato, senza peraltro darne adeguata prova. Inoltre,
aggiungeva il tribunale, l’istante era in detenzione per reati gravi, quale
un’estorsione aggravata ex art. 7 I. 203/1991.

2.

Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione l’interessato,

pel tramite del difensore, per dedurre violazione di legge ed in particolare degli
artt. 54 OP e 125 cod.proc.pen.: la difesa lamenta che il percorso seguito abbia
fatto perno su un reato contingente ed isolato, a fronte della dimostrata opera non
solo di rieducazione, ma soprattutto di reinserimento sociale, manifestata dal
ricorrente che non registrò altri precedenti e che si trasferì da Gela. Veniva
aggiunto che la lettera della norma di riferimento richiede la valutazione del
comportamento nei semestri in valutazione, laddove condotte successive vanno
valutate solo se particolarmente gravi: nel caso di specie il menzionato incorse nella
violazione dell’art. 3 legge 575/1965 poiché si trovò nell’oggettiva impossibilità di
pagare la cauzione a cui fu sottoposto, il reato fu giudicato con rito abbreviato e
venne valutato come non particolarmente grave.
3.

Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.

4.

Con successiva memoria, la difesa ha opposto che il reato di estorsione

aggravata in attuale espiazione, il Maganuco lo commise non dopo la carcerazione,
ma nel 2001, quindi prima della patita detenzione e che successivamente al periodo
in osservazione, consumò solo il reato di cui all’art. 3 I. 575/1965. Il fatto che egli
sia stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS ,
non esclude la prova dell’avvenuta partecipazione all’opera rieducativa , essendo
2

Maganuco era stato condannato per il reato di cui all’art. 3 bis I. 575/1965,

diversi i parametri propri del giudizio di prevenzione, rispetto a quello cui occorre
fare riferimento per la concessione del beneficio della liberazione anticipata.

Considerato in diritto.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Tribunale a quo ha ricondotto
rilevanza non proporzionata al dato che il prevenuto in epoca immediatamente
successiva all’ultimo dei sette semestri in osservazione, era stato condannato per il

reato di estorsione per cui il Maganuco stava espiando la pena, era stato commesso
nel lontano 2001; così operando è incorso in una forzatura del parametro normativo
di riferimento, avendo ricondotto rilievo ad un fatto precedente alla carcerazione
ed avendo fatto riflettere un modesto fatto successivo al periodo di riferimento, su
quasi un quadriennio. Le linee interpretative offerte da questa Corte, a cui questo
Collegio non intende derogare, prendono le mosse dal principio della valutazione
frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione
del beneficio della liberazione anticipata; di conseguenza non può escludersi che un
fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori,
purché si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da
lasciare dedurre la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione
anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce (Sez.I,
28.2.2013, n. 11597, Rv 255406). Il fatto di reato su cui si è incentrata la
valutazione negativa del Tribunale aveva riguardo alla violazione dell’obbligo di
versamento di cauzione, che non poteva essere elevato a fatto di particolare
gravità, non potendosi ritenere sicuro indice di permanente pericolosità sociale,
potendosi ricollegare a momentanea difficoltà economica.
L’ordinanza in questione deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Sorveglianza di Campobasso.

P. q.m.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Campobasso.
Così deciso in Roma, addì 28 Novembre 2013.

reato di cui ali’ art. 3 bis legge 575/1965 e non ha adeguatamente valutato che il

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