Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3992 del 16/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3992 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUPPINO NICOLINO N. IL 24/09/1958
avverso la sentenza n. 404/2008 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 22/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 16/12/2014

osserva

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, assistito da difensore,
lamentando:
– violazione di legge per carenza motivazionale in riferimento all’art. 192 cod.
proc. pen., per erronea valutazione delle prove ed illogicità della sentenza
impugnata per la mancata assoluzione (primo motivo);
– violazione di legge per carenza assoluta di motivazione in riferimento alla
mancata derubricazione e/o qualificazione giuridica del fatto contestato in
quello di cui all’art. 648, comma 2 cod. pen. (secondo motivo).
In relazione al primo motivo, lamenta il ricorrente come la Corte territoriale
abbia risolto il tema probatorio oggetto di specifico motivo di gravame relativo
alla riconducibilità dei fatti di causa al ricorrente, facendo espresso richiamo
alla sentenza di primo grado ed omettendo di valutare che non era stata
raggiunta la prova certa che il ricorrente fosse la persona che avesse posto in
essere il reato contestato.
In relazione al secondo motivo, lamenta il ricorrente come la Corte abbia
omesso di motivare in riferimento alla diversa qualificazione giuridica del fatto
contestato in quello di cui all’art. 648 cod. pen. nonostante che dagli atti
emergesse la particolare tenuità dello stesso.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Il ricorrente, non senza evocare in larga misura generiche censure in fatto non
proponibili in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre le stesse
questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e
disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in
alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai
pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba
essere ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che
riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice
del
gravame,
dovendosi
gli
stessi
considerare
non
specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo
per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima
non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio
di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1,
lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, sent. n.
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, sent. n.
28011 del 15/02/2013, Sammarco, rv. 255568; Sez. 4, sent. n. 18826 de
09/02/2012, Pezzo, rv. 253849; Sez. 2, sent. n. 19951 del 15/05/2008, Lo
Piccolo, rv. 240109; Sez. 4, sent. n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, rv.
1

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Reggio Calabria,
confermava la pronuncia di primo grado, resa all’esito di giudizio abbreviato,
che aveva condannato Luppino Nicolino alla pena di anni uno, mesi dieci di
reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 bis cod. pen..

2

236945; Sez. 1, sent. n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, rv. 230634; Sez. 4,
sent. n. 15497 del 22/02/2002, Palma, rv. 221693).
Va inoltre evidenziato come il giudice dell’appello non è tenuto a rispondere a
tutte le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono
essere disattese per implicito o per aver seguito un differente
iter
motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata
(cfr., per tutte, Sez. 6, sent. n. 1307 del 26/09/2002, dep. 14/01/2003,
Delvai, rv. 223061).
Va in ogni caso evidenziato come lo sviluppo argomentativo della motivazione
della sentenza impugnata, da integrarsi con quella di primo grado, è fondato
su una coerente analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione
in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di
adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del
requisito della sufficienza, rispetto al tema di indagine concernente la
responsabilità del ricorrente in ordine al delitto contestato. La motivazione
della sentenza impugnata supera quindi il vaglio di legittimità demandato a
questa Corte, alla quale non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata
valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una
ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice
del merito.
Fermo quanto precede, i giudici d’appello, con motivazione congrua e priva di
vizi logico-giuridici capace di superare gli odierni reiterati rilievi difensivi, hanno
riconosciuto come “… merita conferma l’attribuzione proprio all’odierno
imputato della condotta accertata e tanto … non solo per essere stato il
Luppino trovato in possesso dell’autoveicolo rubato, ma proprio per essere stati
“trasferiti” su detto veicolo gli identificativi del telaio propri della Panda 4×4
nella legittima proprietà dell’imputato, operazione questa che non solo non
potè certo essere effettuata all’insaputa del Luppino, ma che realizzava un
evidente ed esclusivo interesse dell’imputato (quello di sostituire alla propria
auto quella rubata ostacolandone l’identificazione quale provento di furto). Si
tratta, all’evidenza, di emergenze fattuali che rendono sicuro il contributo del
Luppino (quanto meno in termini di concorso, anche solo morale, nel fatto
materialmente posto in essere da altri) alla condotta alterativa degli
identificativi dell’auto rubata e, dunque, alla consumazione del delitto in
contestazione, a nulla rilevando il fatto che non sia stata acquisita prova del
possesso in capo al medesimo delle targhe e/o della documentazione del
veicolo rubato. Non può poi revocarsi in dubbio che la condotta di
alterazione/sostituzione degli identificativi con quelli dell’auto del Luppino fosse
funzionale ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della res
che ne fu l’oggetto (e dunque integri il delitto in contestazione e non quello,
meno grave, di cui all’art. 648 cod. pen.), né che la concreta idoneità a tale
scopo possa essere posta in discussione per il solo fatto che gli agenti della
Polstrada sospettarono l’alterazione del telaio ad una mera ispezione; non solo
infatti ciò fu possibile comunque a soggetti altamente qualificati ed adusi a tali
verifiche, ma fu in ogni caso necessario sottoporre l’auto a ben più approfonditi
accertamenti tecnici, incrociandone gli esiti con le risultanze di altre attività di
indagine, per potere identificare il mezzo in sequestro come provento del furto
commesso in danno del Cerra”.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA