Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3991 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3991 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STRANO MARIO N. IL 09/03/1965
avverso l’ordinanza n. 3499/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 26/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. aki a.
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Data Udienza: 28/11/2013

ritenuto in fatto
1.

Con ordinanza del 20.11.2012, il Magistrato di Sorveglianza di Catania

rigettava il reclamo interposto ai sensi dell’art. 69 OP, da STRANO Mario, avverso il
provvedimento disciplinare emesso nei suoi confronti il 7.5.2012 dal consiglio di
disciplina della casa circondariale di Bicocca, a seguito del quale gli era stata inflitta
la sanzione dell’isolamento durante il periodo di permanenza all’aria, per cinque
giorni,

sul presupposto che il consiglio di disciplina era stato convocato

precisione il 27.4.2012, con rinvio al 7.5.2012, per gli accertamenti sanitari ritenuti
di necessità.

2.

Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione l’interessato,

pel tramite del difensore, per dedurre violazione di legge ed in particolare dell’art.
81 c.4 dpr 230/2000, per lamentare che in sede di prima seduta del consiglio di
disciplina (quella del 27.4.2012) il detenuto non venne convocato, disponendo
all’insaputa dell’interessato accertamenti sanitari, il che si è tradotto nel non
rispetto del termine di dieci giorni previsto dalla norma menzionata. Il ritardo nella
convocazione varrebbe come indice rivelatore di un uso non corretto del potere
disciplinare.
3.

Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza.
Considerato in diritto.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dagli atti allegati emerge la successione dei seguenti accadimenti: in data

14.4.2012, il prevenuto incorse in un illecito disciplinare, essendosi rifiutato di salire
sul mezzo aereo con cui doveva essere effettuata la sua traduzione; il 18.4.2012, al
ricorrente venne contestato l’addebito; il giorno successivo egli formulò difese
scritte; in data 27.4.2012, fu convocato il consiglio di disciplina che venne però
rinviato per operare un accertamento sulle patologie riferite dall’interessato a sua
discolpa (claustrofobia); il 7.5.2012, fu inflitta la sanzione.
E’ principio affermato da questa Corte quello secondo cui il provvedimento di
irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del detenuto deve essere
adottato, a pena di illegittimità, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
contestazione degli addebiti, previsto per la convocazione e la decisione da parte
del direttore o del consiglio di disciplina ( Sez. I, 19.5.2010, n. 24180, Rv 247987).
Dunque è immediato rilevare che la sanzione doveva essere inflitta entro dieci
giorni dal 18.4.2012, sennonché il consiglio di disciplina convocato per il 27 aprile,
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regolarmente entro dieci giorni dall’elevazione della contestazione e per la

sarebbe stato rinviato per effettuare degli accertamenti medici. La procedura
seguita potrebbe dirsi corretta se solo lo Strano fosse stato convocato il 27.4.2012,
in sede di consiglio di disciplina e se di quella seduta fosse stato redatto verbale,
con la deliberazione di prorogare il termine perentorio entro cui doveva essere
inflitta la sanzione, per promuovere un supplemento di istruttoria. Agli atti
mancano sia la convocazione dell’interessato alla seduta del 27.4.2012, sia ( e
soprattutto) il verbale del consiglio di disciplina del 27 aprile 2012, atti senza i quali

previsti dall’art. 81 dpr 230/2000.
Alla luce del principio di diritto suindicato, tenuto conto che il termine di dieci
giorni dall’elevazione dell’addebito entro cui va convocato l’interessato davanti al
consiglio di disciplina è perentorio, come già evidenziato, andava accertata la
corretta convocazione dell’interessato per il 27.4.2012, la tenuta del consiglio di
disciplina in detta data, con assunzione della deliberazione del supplemento di
istruttoria.
L’ordinanza in oggetto va annullata per nuovo esame sugli specifici atti
sopraindicati, al Magistrato di Sorveglianza di Catania, al fine di valutare la
correttezza della procedura disciplinare.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al magistrato di
Sorveglianza di Catania.
Così deciso in Roma, addì 28 Novembre 2013.

non si può affermare che la convocazione fu effettuata nelle forme e nei termini

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