Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3990 del 28/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 3990 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
QASSAR HASSAN N. IL 22/05/1961
avverso l’ordinanza n. 4774/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 19/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG It.

Uditi difensor Avv.;

4

Data Udienza: 28/11/2013

ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 19.12.2012, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava
l’istanza di riabilitazione avanzata da QASSAR Hassan, in relazione alla sentenza
emessa dal Tribunale di Asti il 18.5.2005, per il reato di cui all’art. 712 cod.pen., in
ragione del fatto che seppure fosse passato il termine di legge dal momento in cui la
pena era stata dichiarata estinta (era stata estinta il 5.1.2006 per indulto), risultava
che il Qassar aveva registrato nel 2009 due denunzie, l’una per guida in stato di

primo reato non era stata regolare.

2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione l’interessato,
personalmente per dedurre violazione di legge ed in particolare per lamentare che
fosseFe stati consideratésolo il dato dell’intervenuta denuncia di reato, senza valutare
l’esito giudiziario di tali denunce, che verosimilmente erano state archiviate, considerato
il lungo tempo trascorso. Non solo, ma veniva lamentato che non fossero state
considerate altre evidenze, favorevoli all’interessato, quali la condotta personale e
familiare e l’intervenuto risarcimento del danno a favore della vittima, così incorrendo in
un vizio di motivazione.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza.

Considerato in diritto.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale a quo si è discostato dalla linea interpretativa offerta da questa
Corte, secondo cui non sono ostativi all’accoglimento dell’istanza di riabilitazione
l’esistenza di una o più denunce e la pendenza di un procedimento penale per fatti
successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna, cui si riferisce l’istanza
medesima ( Sez. I, 1.2.2012 , n. 6528, Rv 252081).
A tale linea interpretativa questa Corte intende dare continuità , in ragione del
fatto che come già è stato esplicitato, l’art. 179 cod.pen. indica condizioni positive
necessarie per l’utile delibazione della relativa istanza, requisiti temporali necessari per
l’ammissibilità della domanda, nonchè cause ostative alla concessione, ragion per cui
non può essere adottato, come criterio unico di valutazione della propria decisione, la
pendenza di procedimenti penali per fatti tra l’altro non di spessore, come è avvenuto
nel caso in questione. Alla luce del principio costituzionale di non colpevolezza, la
semplice esistenza di una o più denunce o la sola pendenza di un procedimento penale
a carico dell’istante per fatti successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui
2

ebbrezza e l’altra per falsità materiale, che dimostravano come la sua condotta dopo il

si riferisce la domanda, non valgano di per sè, in assenza di altri elementi apprezzabili
ai fini della decisione, a legittimare il rigetto della domanda di riabilitazione (Sez. 1,12
luglio 2001, n. 33420, rv. 219659; Sez. I, 8 maggio 2009, n. 22374; Sez. I, 8
novembre 2005, n. 43435, rv. 233271).
Alla luce di questi principi il provvedimento gravato è affetto dal denunciato vizio
di violazione di legge, in quanto è stato omesso di accertare se, dopo le denunce di cui
alla motivazione impugnata, siano seguite iniziative processuali significative ai fini della
decisione. L’ordinanza impugnata va quindi annullata e rinviata per nuovo esame al

p.q.m.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, addì 28 Novembre 2013.

Tribunale di Sorveglianza di Torino.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA