Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3990 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3990 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEL VINO PASQUALE N. IL 11/03/1977
avverso la sentenza n. 1436/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 16/12/2014

osserva

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, assistito da difensore,
lamentando:
– violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod proc. pen. in relazione all’art. 648
cod. pen. (primo motivo);
– violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 62 bis
cod. pen. (secondo motivo).
In relazione al primo motivo, lamenta il ricorrente come la sentenza impugnata
sia viziata da error in judicando per violazione ed errata applicazione della
legge penale nonché per mancanza, contraddittorietà e illogicità della
motivazione, con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen..
In relazione al secondo motivo, lamenta il ricorrente come la sentenza
impugnata abbia negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche senza motivare sugli specifici profili di lieve entità del fatto, del
modesto valore del mezzo e della consistente lontananza nel tempo del fatto
contestato (dieci anni).
3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Il ricorrente, non senza evocare in larga misura generiche censure in fatto non
proponibili in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre le stesse
questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e
disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in
alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai
pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba
essere ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che
riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice
specifici.
considerare
non
gli
stessi
dovendosi
del
gravame,
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo
per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima
non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio
di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1,
lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, sent. n.
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, sent. n.
28011 del 15/02/2013, Sammarco, rv. 255568; Sez. 4, sent. n. 18826 de
09/02/2012, Pezzo, rv. 253849; Sez. 2, sent. n. 19951 del 15/05/2008, Lo
Piccolo, rv. 240109; Sez. 4, sent. n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, rv.
236945; Sez. 1, sent. n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, rv. 230634; Sez. 4,
sent. n. 15497 del 22/02/2002, Palma, rv. 221693).

1

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Bari, prima sezione penale,
confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato Del Vino
Pasquale alla pena di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa per il
reato di ricettazione.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

2

Va inoltre evidenziato come il giudice dell’appello non è tenuto a rispondere a
tutte le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono
essere disattese per implicito o per aver seguito un differente
iter
motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata
(cfr., per tutte, Sez. 6, sent. n. 1307 del 26/09/2002, dep. 14/01/2003,
Delvai, rv. 223061).
Va in ogni caso evidenziato come lo sviluppo argomentativo della motivazione
della sentenza impugnata, da integrarsi con quella di primo grado, è fondato
su una coerente analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione
in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di
adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del
requisito della sufficienza, rispetto al tema di indagine concernente la
responsabilità del ricorrente in ordine al delitto contestato. La motivazione
della sentenza impugnata supera quindi il vaglio di legittimità demandato a
questa Corte, alla quale non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata
valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una
ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice
del merito.
Fermo quanto precede, i giudici d’appello, con motivazione congrua e priva di
vizi logico-giuridici capace di superare gli odierni reiterati rilievi difensivi, hanno
riconosciuto come “… sulla scorta delle risultanze dell’istruzione dibattimentale
… e della documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento … sussiste,
al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova sotto il profilo storico-materiale che
sia stata posta in essere la condotta contestata nel capo d’imputazione e che la
stessa sia ascrivibile al Del Vino … omissis … La condotta posta in essere
dall’imputato coincide (con) la fattispecie prevista e punita dall’art. 648 cod.
pen. L’auto risultava di accertata provenienza delittuosa e il prevenuto non
solo non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla relativa detenzione, ma
… alla vista dei militari, si è dato alla fuga evidenziando la certezza in
riferimento alla provenienza illecita del mezzo e l’assenza di qualsivoglia titolo
idoneo al proprio possesso … omissis … La pena inflitta al Del Vino, secondo i
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., può ritenersi equa, siccome ridotta al
minimo edittale, senza il concorso delle circostanze attenuanti generiche, che
non troverebbero giustificazione alcuna, alla luce della personalità del
prevenuto desunta sia dalle risultanze del certificato penale del casellario
giudiziale che dai suoi atti e comportamenti concreti, nonché dalle specifiche
modalità e circostanze del fatto, posto in essere con non comune disinvoltura”.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

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