Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 399 del 29/11/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 399 Anno 2017
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LARIZZI IGNAZIO N. IL 22/10/1962
avverso la sentenza n. 1797/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
03/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
Data Udienza: 29/11/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 03/03/2015, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BARI, in data 18/12/2008, nei confronti di
LARIZZI IGNAZIO in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza sulla recidiva qualificata contestata.
Il motivo è manifestamente infondato.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una
non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia
limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U,
n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
Nel caso di specie e tale circostanza vale a superare qualsiasi obiezione in punti di obbligatorietà, la
Corte territoriale ha comunque escluso la prevalenza facendo espresso riferimento alla negativa
personalità dell’imputato, per due volte sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, alle
condanne per violazione delle misure di prevenzione oltre che per gravi reati espressamente
enunciati, con la conseguenza che lo status di recidivo contestato si lega ad un giudizio attuale e
concreto di maggiore propensione a delinquere del soggetto, così risultando adempiuto l’obbligo di
motivazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2016
Il Consigliere stensore
GI
IOLLI
Il Pre
UGOÀDE1RECIENZO
valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora