Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 399 del 29/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 399 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DASKALYUK YANA nato il 25/02/1994

avverso la sentenza del 06/10/2016 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 29/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano ha condannato Daskalyuk
Yana alla pena di euro cento di ammenda, con beneficio della sospensione
condizionale, in ordine ai reati di cui agli artt. zEL, n. 110- dI 19/-5.’bb-42.(3’“
Avverso tale sentenza, propone appello il difensore d’ufficio dell’imputata,
/ravv.

Massimo Trabattoni, non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni

superiori.

comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza contro cui non era consentito
l’appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’impugnazione, erroneamente qualificata come atto d’appello dal difensore
d’ufficio dell’imputata, in violazione del disposto di cui all’art. 593, comma 3,
cod. proc. pen., è stata proposta da un avvocato non abilitato al patrocinio
dinanzi alla Corte di cassazione.
Ne discende che il ricorso, risultando presentato da un difensore sprovvisto
di legittimazione, impone l’emissione di una declaratoria di inammissibilità ai
sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a) e 613 cod. proc.
pen..
Per queste ragioni processuali, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Cosi deciso in Roma il 29 settembre 2017.

Il Consigliere estensore
A

to

Il Presidente
Angela Tardio

Il Tribunale ha trasmesso gli atti a questa Corte, ai sensi dell’art. 568,

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