Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 399 del 17/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 399 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARHIP IVAN N. IL 13/05/1981
avverso la sentenza n. 15310/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
28/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 17/09/2013
OSSERVA
Ahrip Ivan ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp, dal
Tribunale di Milano, in data 28-2-13, per il reato di cui all’art 385 cp.
Il ricorrente lamenta la mancata concessione delle generiche in misura prevalente
rispetto alla recidiva.
parti, essendogli preclusa l’effettuazione di un giudizio di valenza in termini diversi
da quelli contemplati dal predetto accordo, onde la censura è manifestamente
infondata .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 17-9-13.
Occorre osservare come il giudice abbia statuito conformemente all’accordo delle