Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39896 del 18/07/2017

Penale Sent. Sez. 1 Num. 39896 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE MILANO nei confronti di:
GIP TRIBUNALE AREZZO
con l’ordinanza del 30/11/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO
nel procedimento contro:
S.S.
art. 8 d.lgs. n. 74\2000 – capo 1.c; tutti commessi in Civitella in Val di Chiana
negli anni dal 2007 al 2012),
F.F. e B.B.(art. 8 d.lgs. n. 74\2000 – capo
10.1; art. 8 d.lgs. n. 74\2000 – capo 10.2; art. 5 d.lgs. n. 74\2000 – capo 10.3;
tutti commessi in Milano dal 1.1.2006 al 2010),
C.C., F.F.e B.B. (art. 3 d.lgs. n.
74\2000 – capo 12.1; art. 10 d.lgs. n. 74\2000 – capo 12.2; tutti commessi in
Milano e in Roma negli anni dal 2007 al 2010),
F.I. e F.F. (art. 8 d.lgs. n. 74\2000 – capo
13.1; art. 8 d.lgs. n. 74\2000 – capo 13.2; art. 2 d.lgs. n. 74\2000 – capo 13.3;
art. 2 d.lgs. n. 74\2000 – capo 13.4; tutti commessi in Roma negli anni dal 2007
al 2011),
Stefania Iachini (art. 10 d.lgs. n. 74\2000 in Roma negli anni dal 2008 al 2012 Capo 14);
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 18/07/2017

sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che chiede dichiararsi la
competenza del Tribunale di Arezzo.
L’avv. GIAQUINTO GIOVANNI MARIA conclude chiedendo la competenza del GIP

di Milano.

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano ha sollevato
conflitto con l’omologo ufficio di Arezzo che, con sentenza del 25 settembre
2015, aveva declinato la propria competenza in relazione a vari reati tributari,
disponendo la separazione delle varie posizioni processuali e la trasmissione dei
relativi procedimenti al Tribunale di Vicenza, Alessandria e Milano, oltre a
mantenere la competenza per alcuni fatti.
1.1. Con sentenza pronunciata all’udienza preliminare del 25 settembre

sentenza la propria incompetenza per territorio, per ragioni di connessione, in
relazione — per quanto qui rilevante — alle imputazioni ascritte a:

S.S. (art. 2 d.lgs. n. 74\2000 — capo 1.b; art. 8
d.lgs. n. 74\2000 — 1.c; tutti commessi in Civitella in Val di Chiana negli
anni dal 2007 al 2012),

F.F. e B.B. (art. 8 d.lgs. n. 74\2000 —
capo 10.1; art. 8 d.lgs. n. 74\2000 — capo 10.2; art. 5 d.lgs. n. 74\2000
— capo 10.3; tutti commessi in Milano dal 1.1.2006 al 2010),

C.C., F.F.e B.B. (art. 3
d.lgs. n. 74\2000 — capo 12.1; art. 10 d.lgs. n. 74\2000 — capo 12.2;
tutti commessi in Milano e in Roma negli anni dal 2007 al 2010),

F.I. e F.F.(art. 8 d.lgs. n. 74\2000 —
capo 13.1; art. 8 d.lgs. n. 74\2000 — capo 13.2; art. 2 d.lgs. n. 74\2000
— capo 13.3; art. 2 d.lgs. n. 74\2000 — capo 13.4; tutti commessi in
Roma negli anni dal 2007 al 2011),

Stefania Iachini (art. 10 d.lgs. n. 74\2000 in Roma negli anni dal 2008 al
2012 — Capo 14);

indlcA ando nel Tribunale di Milano il giudice territorialmente competente per
ragioni xonnessione a norma dell’art. 12, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc.
pen., ritenendo la continuazione tra i diversi episodi criminosi contestati
nell’originario procedimento e, per quanto interessa, in particolare tra i reati di
cui ai capi 10.1, 10.2, 10.3, 12.1 e 12.2 — riguardanti gli amministratori di fatto
e di diritto delle società milanesi Unitrade srl e Eurdent srl —, nonché tra i reati di
cui ai capi 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4 —riguardanti gli amministratori di fatto e di
diritto delle società romane Chimer Chimica Metalli Romani srl e Kimer
Investimenti srl —, individuando in F.F. l’imputato dei più
gravi reati, commessi in concorso con altri, capaci di attrarre i restanti, anche i
forza del criterio di cui all’art. 16 cod. proc. pen..

3

2015, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Arezzo dichiarava con

2. Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, che si
acquieta con riguardo ai reati di cui ai capi 12.1 e 12.2, contesta che:
– la connessione possa costituire criterio rilevante nel caso in cui dei reati
siano imputati soggetti diversi (capi 1.b e 1.c), con conseguente competenza
dell’AG di Arezzo sia in forza del

yi criterio residuale di cui all’art. 18, comma 1,

d.l.gs. n. 74\2000 commesso in Arezzo;
– che il luogo di consumazione del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74\2000,
quando non sia noto il luogo di falsificazione delle fatture, debba essere
individuato con il criterio residuale di cui all’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74\2000
e dunque in Arezzo(capi 10.1, 10.2 e 10.3);
– che sussista connessione rilevante tra il reato di cui all’art. 8 d.l.gs. n.
74\2000 e il reato di cui all’art. 2, stesso decreto (capi 13.1, 13.2, 13.3, 13.4);
– che in forza del il criterio residuale di cui all’art. 18, comma 1, d.lgs. n.
74\2000, il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74\2000 è attratto alla competenza di
Arezzo.

3. Nelle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod. proc.
pen., il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Arezzo ribadisce la
competenza per connessione, esplicitamente dichiarando di non condividere
l’orientamento — pur ritenuto maggioritario — della giurisprudenza di legittimità
in tema di competenza per connessione e, finanche, quello assunto dalla
medesima Corte proprio con riguardo al procedimento in questione, per la parte
trasmessa per competenza al Tribunale di Alessandria, e contestando altresì
l’impostazione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano con
riguardo alla indeterminabilità del luogo di consumazione del delitto di cui all’art.
8 d.lgs. n. 74\2000.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va, preliminarmente, evidenziato che non è stato sollevato il conflitto per i
reati di cui ai capi 12.1 e 12.2, commessi in Milano (sede di Unitrade srl).
Osserva il Collegio che, per i reati in conflitto, la competenza appartiene al
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Arezzo.

d.lgs. n. 74\2000, sia per connessione con il meno grave reato di cui all’art. 2

2. Questa Corte si è già ripetutamente occupata della competenza declinata
dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Arezzo con la sentenza sopra
citata, stabilendo, con riguardo agli atti trasmessi all’AG di Alessandria, la
competenza del primo giudice, tanto che appare sufficiente richiamare i principi
affermati nella sentenza n. 42377\2016 del 25/05/2016 e nella sentenza n.

2.1. Quanto alla competenza per connessione ravvisata dall’AG di Arezzo
come criterio di individuazione della competenza per i reati in conflitto, secondo
il consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio con convinta adesione
si conforma, tanto l’astratta configurabilità del vincolo della continuazione quanto
la configurabilità della connessione teleologica non sono idonei a determinare lo
spostamento della competenza a meno che, nel primo caso l’identità del disegno
criminoso sia comune a tutti i compartecipi, nel secondo caso vi sia identità
soggettiva dell’autore del reato mezzo e del reato fine.
La linea interpretativa prevalente e almeno ventennale di questa Corte, che
il Collegio ribadisce, è nel senso che, nonostante il dato letterale, condizione
imprescindibile per la configurabilità della connessione teleologica e, quindi, per
la produzione dei suoi effetti tipici sul piano dello spostamento di competenza, è
l’identità tra gli autori del reato-mezzo e gli autori del reato-fine (ex plurimis:
Sez. 1 n. 8526 del 9/01/2013, Rv. 254924; Sez. 4 n. 27457 del 10/03/2009, Rv.
244516; Sez. 1 n. 38170 del 23/09/2008, Rv. 241143).
Presupposto logico della connessione teleologica è, infatti, l’unità del
processo volitivo.
In caso di eterogeneità di autori, ricorre solo un’ipotesi di connessione di
natura eventualmente probatoria, inidonea a produrre lo spostamento di
competenza, tanto più perché l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria
dei reati avvinti da vincolo teleologico non può pregiudicare quello del
coimputato (o dei coimputati) a non essere sottratto al giudice naturale secondo
le regole ordinarie della competenza.
Le tre pronunzie di segno contrario, citate dall’AG resistente, che,
valorizzando le modifiche progressivamente intervenute nel tessuto normative,
hanno sostenuto che la disposizione in esame individua una relazione di tipo
oggettivo tra le condotte di reato collegate dalla finalità di eseguire o di occultare
(Sez. 5, n. 10041 del 13/06/1998, Altissimo, Rv. 211391; Sez. 6, n. 37014 del

5970\2017 del 02/03/2016.

23/09/2010, Della Giovanpaola, Rv. 248746; Sez. 3 n. 12838 del 16/01/2013,
Ehran, Rv. 257164), sono del tutto sporadiche e non condivise dal Collegio.

3. L’art. 18, D.Lgs. n. 74 del 2000, detta le regole per la determinazione
della competenza per territorio in relazione al « reato tributario», stabilendo un

che sopporta, come reso evidente dalla clausola di salvezza contenuta nel
comma 1, due eccezioni.
Stabilisce, come criterio di carattere generale, che la competenza per
territorio nei reati tributari si determina ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen.,
secondo le regole generali valide per i reati comuni, prevedendo che, qualora la
competenza per territorio non possa essere determinata ai sensi dell’art. 8
codice di rito, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
Dal chiaro dato testuale della norma discende che, nei reati tributari, non si
applicano le regole suppletive di cui all’art. 9 cod. proc. pen., in quanto l’unica
regola suppletiva applicabile — e che rende autosufficiente la disposizione in
esame — è quella del luogo di accertamento del reato a norma dell’art. 18,
comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000.
Tale criterio generale non si applica in due casi: a) nel caso dei reati tributari
c.d. in dichiarazione che sono quelli previsti dal capo I del titolo II del D.Lgs. n.
74 del 2000, per i quali è competente il giudice del luogo in cui il contribuente ha
il domicilio fiscale poiché in tale luogo, secondo l’espressa previsione dell’art. 18,
comma 2, il reato si considera consumato; b) nel caso del reato di cui all’art. 8
D.Lgs. n. 74 del 2000 2 foiché, nell’ipotesi di plurima emissione di fatture nel
medesimo periodo di imposta, il reato si considera unico nonostante la pluralità
delle condotte, l’art. 18, comma 3, prevede che, qualora le fatture o gli altri
documenti per operazioni inesistenti siano stati emessi o rilasciati in luoghi
rientranti in diversi circondari, la competenza è attribuita al giudice di uno di tali
luoghi in cui ha sede l’ufficio del Pubblico ministero che ha provveduto per primo
a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen..
Tale criterio legale, che ripete con gli opportuni adattamenti quello contemplato
dall’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione solo nel caso di
emissione plurima di fatture, nel medesimo periodo di imposta e in luoghi
rientranti in diversi circondari; viceversa, nel caso in cui le fatture siano state

criterio di carattere generale, valido ratione materiae per tutti i reati tributari e

emesse, in relazione al medesimo periodo di impostainel medesimo luogo ovvero
in luoghi diversi e non determinabili si avrà riguardo, ai fini della determinazione
della competenza, al luogo di consumazione o a quello di accertamento del
reato.
Ciò posto, il D.Lgs. n. 74 del 2000 contiene, da un lato, una propria e

per territorio; dall’altro non contiene, quanto alla competenza per territorio
derivante dalla connessione, regole diverse rispetto a quelle fissate nel codice di
rito dall’art. 16, disposizione espressamente evocata dal Giudice che per primo
ha declinato la propria competenza, ma non del tutto applicabile nella specie.

4. Quanto alla competenza per il reato di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000,
pur condividendosi l’osservazione del GUP del Tribunale di Arezzo secondo cui la
norma incriminatrice punisce un’ipotesi di falsità ideologica e non di falsità
materiale, cionondimeno deve rilevarsi che, in assenza di certezza sul luogo di
consumazione del reato (che non può essere automaticamente individuato in
quello della sede formale delle società utilizzate come mero schermo per
l’emissione di documenti fiscali non rispondenti a reali operazioni economiche),
deve trovare applicazione il criterio residuale indicato dall’art. 18, comma 1,
D.Lgs. n. 74 del 2000, che stabilisce la competenza del giudice del luogo di
accertamento del reato, corrispondente anche in questo caso al Tribunale di
Arezzo (dove sono state svolte le relative indagini e compiute le valutazioni degli
elementi probatori acquisiti: Sez. 3 n. 43320 del 2/07/2014, Starace, Rv.
260992).

5.

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, ad avviso del

Collegio il giudice competente a conoscere del reato di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74
del 2000, del quale devono rispondere – secondo la contestazione risultante al
capo 1.b della rubrica – S.S., deve essere
senz’altro individuato, alla stregua del criterio stabilito dalla norma speciale
dettata in materia dall’art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 74 del 2000, nel Tribunale di
Arezzo, luogo di domicilio fiscale del contribuente, corrispondente alla sede della
società (Chimet s.p.a.) che ha utilizzato nelle dichiarazioni fiscali le fatture di
ritenuta natura fittizia, e che ha emesso le fatture false di cui al capo 1.c — il cui

specifica disciplina, rispetto a quella codicistica, diretta a regolare la competenza

luogo di consumazione non è stato accertato —, venendo tale ultimo reato in ogni
caso attratto al medesimo foro aretino per connessione ai sensi dell’art. 12,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen., essendovi identità dei soggetti.
Non può, come ha invece ritenuto il GUP di Arezzo, determinarsi la
competenza per connessione di tali reati con i seguenti, poiché diversi sono i

Per i reati di cui ai capi 10.1, 10.2, 13.1, 13.2 relativi all’emissione di false
fatture, il cui luogo di consumazione non è stato accertato, deve trovare
applicazione il criterio di competenza indicato dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 74
del 2000, che stabilisce la competenza del giudice del luogo di accertamento del
reato, corrispondente anche in questo caso al Tribunale di Arezzo.
Per i reati di cui ai capi 10.3, 13.3 e 13.4, la competenza è determinata per
connessione rispettivamente con i fatti di cui ai capi 10.1, 10.2 e 13.1, 13.2,
contestato ai medesimi soggetti.
Il reato contestato al capo 14 alla sola Iacchini è di competenza dell’AG di
Arezzo, a norma dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74\2000, essendo stato ivi
accertato.

6. Gli atti devono pertanto essere trasmessi al Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Arezzo, restando già attribuita al Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Milano la competenza per i reati contestati a C.C.,  F.F. e B.B. in relazione agli artt.
3 d.lgs. n. 74\2000 — capo 12.1; 10 d.lgs. n. 74\2000 — capo 12.2; tutti
commessi in Milano e Roma negli anni dal 2007 al 2010.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Arezzo; (4)
Così deciso il 18 luglio 2017.

soggetti imputati.

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