Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39894 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 39894 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli
nei confronti di
Bollini Michele, nato il 19 settembre 1947
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 15 maggio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l’avv. Francesco Cappiello in sostituzione dell’avv. Alfonso Pagliano.

Data Udienza: 28/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 15 maggio 2013, il Tribunale di Napoli ha dichiarato non
doversi procedere per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, in relazione a
contravvenzioni edilizie ritenute commesse fino alla data del sequestro delle opere,
eseguito il 17 ottobre 2006.
2. – Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli, denunciando, con unico
nell’epigrafe della sentenza stessa,

dell’imputazione, nonché la mancata enunciazione dei fatti e delle circostanze nella
motivazione.
3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza davanti a questa Corte,
il difensore dell’imputato ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, sul
rilievo che dalla motivazione della sentenza sarebbero desumibili tutti gli elementi
essenziali ai fini della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. – Il ricorso è inammissibile.
Il Procuratore generale ricorrente non contesta che i reati contravvenzionali
ascritti all’imputato siano stati commessi, come rilevato dal Tribunale, il 17 ottobre
2006, né che la prescrizione quinquennale, in mancanza di sospensioni, sia
effettivamente intervenuta, con conseguente estinzione dei reati stessi; si limita a
denunciare la mancanza dell’imputazione e dell’enunciazione dei fatti e delle
circostanze oggetto della stessa, che non sarebbero evincibili dal contenuto della
motivazione.
Dalla lettura della motivazione stessa emergono, però, tutti gli elementi
rilevanti ai fini della declaratoria di prescrizione dei reati, pur in mancanza – per
evidente errore nella collazione delle pagine del provvedimento – dei capi di
imputazione. Dalla sentenza si evince, infatti, che: a) si tratta di opere edilizie
abusive, anche se non è specificato quali reati contravvenzionali siano effettivamente
contestati; b) i reati si sono consumati al momento del sequestro eseguito dalla polizia
giudiziaria (17 ottobre 2006); c) non sono intervenute cause di sospensione della
prescrizione.
Trova dunque applicazione il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui la mancata o incompleta indicazione in sentenza del capo di
imputazione non determina nullità, qualora l’enunciazione dei fatti e delle circostanze
ascritti all’imputato, rilevanti ai fini della decisione, possa essere desunta dal
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motivo di doglianza, la mancanza,

contenuto complessivo della decisione stessa (sez. 4, 5 novembre 2008, n.
4098/2009, rv. 242828), integrato, ove necessario, dal decreto di citazione per il
giudizio (sez. 6, 26 aprile 2000, n. 6978, rv. 220630; sez. 2, 9 ottobre 2013, n. 5500,
rv. 258197).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014.

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