Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3988 del 28/11/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3988 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LAERA GIOVANNI N. IL 06/07/1959
avverso l’ordinanza n. 1887/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 18/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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lette/sentite-le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 28/11/2013
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18.12.2012 il Tribunale di sorveglianza di Lecce
revocava la misura della detenzione domiciliare concessa a Laera
Giovanni per il seguente motivo: a carico del condannato era
sopravvenuto un provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso
dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano per
l’esecuzione della pena complessiva di anni 9 e mesi 4 di reclusione
domiciliare), con scadenza alla data del 18.1.2018, incompatibile con il
limite di pena per l’ammissione alla detenzione domiciliare stabilito
dall’art. 47 ter comma 1 bis legge n.354 de11975.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del
condannato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizio
della motivazione: il Tribunale di sorveglianza non ha accolto la richiesta
di scomposizione del cumulo materiale al fine di consentire la
prosecuzione della espiazione della pena in regime di detenzione
domiciliare; subordinatamente solleva questione di illegittimità
costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente ritenuto l’illegittimità
della richiesta di frammentare l’esecuzione delle pene comprese nel
provvedimento di cumulo, al fine di rendere possibile l’esecuzione della
pena così suddivisa in regime di detenzione domiciliare , che l’art.47 ter
comma 1 bis ammette per l’espiazione di pena detentiva non superiore a
due anni. La richiesta, all’evidenza, confligge con l’obbligo di esecuzione
unitaria delle pene concorrenti stabilito dall’art.663 cod.proc.pen.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro.
P.Q.M.
(comprensiva della pena per cui era stata concessa la detenzione
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro.
Così deciso in Roma il 28.11.2013.