Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39871 del 13/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 39871 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto
da Fontanella Rocco, nato il 26 novembre 1950
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 4 ottobre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 13/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 4 ottobre 2013, la Corte d’appello di Salerno ha
confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 18 settembre 2009, con
la quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, del
decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del
1983, perché, in qualità di legale rappresentante di una società, ometteva di versare
all’Inps le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si prospetta la violazione dell’art. 8,
quarto comma, della legge n. 890 del 1982, sul rilievo che, nel caso di specie,
l’ufficiale postale, nel notificare il decreto di citazione per il giudizio di primo grado,
non avrebbe affisso alcun avviso né sulla porta dell’abitazione né nel luogo in cui
l’imputato esercitava l’attività lavorativa, con conseguente nullità insanabile del
procedimento, per omessa citazione dell’imputato, non essendosi validamente
perfezionata la notificazione per compiuta giacenza.
2.2. – Con un secondo motivo di doglianza, si rileva l’erronea applicazione della
disposizione incriminatrice, perché il termine di 3 mesi per il pagamento sarebbe stato
concesso all’udienza del 2 ottobre 2012, a seguito di richiesta formulata dal difensore
di fiducia, senza che successivamente vi fosse stata alcuna notificazione di un atto
equivalente all’avviso di accertamento. Del resto, il decreto di citazione
precedentemente emesso nei confronti dell’imputato conterrebbe un’indicazione solo
parziale degli elementi propri della comunicazione normalmente inviata dall’Inps per
consentire il pagamento, non riportando l’avviso della possibilità di fruire della causa
di non punibilità prevista dalla legge.
2.3. – Si contesta, in terzo luogo, la mancanza di motivazione circa l’avvenuto
pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, che sarebbe stata desunta da «atti privi
di validità a fini contabili e fiscali».
2.4. – Con una quarta censura, si contesta la violazione degli artt. 163 e 164
cod. pen., perché la Corte d’appello avrebbe negato all’imputato il beneficio della
sospensione condizionale della pena sul rilievo che lo stesso aveva fruito del beneficio
già due volte, in relazione a condanne a pena detentiva, ma non avrebbe considerato
che tali condanne erano relative a fatti non più costituenti reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO

tra il luglio e il novembre 2006, per un importo complessivo di euro 977,00.

3. – Il ricorso è solo parzialmente fondato.
3.1. – Il primo motivo di doglianza – con cui si sostiene che la notificazione
della citazione per il giudizio di primo grado sarebbe nulla, perché eseguita
dall’ufficiale postale senza l’affissione dell’avviso del deposito del plico alla porta
dell’abitazione o del luogo di lavoro – è inammissibile per genericità.
Come ricordato dallo stesso ricorrente, la notificazione è stata effettuata, per
compiuta giacenza, ai sensi dell’art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, il

destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per
temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle
persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio
postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica
del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza è data
notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante
avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in
caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure
immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda
[..1».
La disposizione in questione prevede, quanto all’avviso del tentativo di notifica
del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale, che l’ufficiale postale possa
scegliere fra uno dei due seguenti adempimenti, in via alternativa: affissione alla porta
di ingresso o immissione nella cassetta postale.
Laddove il destinatario voglia contestare la regolarità della notificazione, egli ha,
dunque, l’onere di prospettare in modo specifico l’insussistenza di entrambi tali
adempimenti, perché la notificazione deve intendersi valida e regolare anche in
presenza di uno solo di essi.

quale dispone che: «Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del

Una tale prospettazione manca, nel caso in esame, perché l’imputato si è
limitato ad affermare che non vi era alcun avviso sulla porta della sua abitazione o del
suo luogo di lavoro, senza però contestare che l’avviso fosse stato immesso nella
cassetta postale.
3.2. – Anche il secondo motivo di ricorso – con cui si rileva l’erronea
applicazione della disposizione incriminatrice, perché il termine di tre mesi per il
pagamento sarebbe stato concesso all’udienza del 2 ottobre 2012, a seguito di
richiesta formulata dal difensore di fiducia, senza che successivamente vi fosse stata

f,

” • alcuna notificazione di un atto equivalente all’avviso di accertamento – è
inammissibile.
La mancanza nel decreto di citazione degli elementi propri della comunicazione
che l’Inps invia per consentire il pagamento deve intendersi sanata – in base a quanto
riportato dallo stesso ricorrente – dalla concessione del relativo termine da parte del
giudice all’udienza del 2 ottobre 2012. Né il ricorrente ha prospettato, quanto a tale
ultimo provvedimento, che lo stesso fosse privo di tali elementi. In riferimento, poi,

stesso è stato pronunciato in udienza, alla presenza del difensore di fiducia, e che ciò
è sufficiente ai fini della sua conoscenza da parte dell’imputato, senza che sia
necessaria un’ulteriore notificazione.
3.3. – Inammissibile, per genericità, è il terzo motivo di doglianza, perché
basato sulla mera indimostrata asserzione, non suffragata da alcuna ragione in punto
di fatto, secondo cui la documentazione trasmessa dall’Inps a seguito di apposita
richiesta della Corte di merito non sarebbe idonea a comprovare la regolare
corresponsione della retribuzione ai dipendenti.
3.4. – Fondato è, invece, il quarto motivo di doglianza, relativo alla mancata
concessione la sospensione condizionale della pena. La Corte d’appello ha, infatti,
negato tale beneficio sulla base del fatto che l’imputato ne aveva già fruito, senza
però considerare che lo stesso era stato applicato in relazione a episodi di reato, ormai
depenalizzati, di cui all’art. 32, comma 1, della legge n. 990 del 1969. Così facendo,
essa non ha correttamente applicato il principio, costantemente enunciato dalla
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il divieto di applicazione della sospensione
condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso in cui l’imputato abbia
in precedenza riportato due condanne a pena sospesa per reato depenalizzato da una
legge successiva, giacché tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in
caso di aboliti° criminis va ricompreso anche quello che pone un limite alla
reiterazione del detto beneficio (ex plurimis, sez. 6, 5 febbraio 2008, n. 16363, rv.
239555; sez. 5, 10 luglio 2005, n. 44281, rv. 232621; in senso analogo, sez. 1, 3
dicembre 2013, n. 2265, rv. 259144).
4. – La sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata, con
riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio alla Corte
d’appello di Napoli, perché proceda a nuovo giudizio sul punto facendo applicazione
del principio di diritto sopra affermato. Il ricorso deve essere nel resto rigettato.
P.Q.M.

alla mancata notificazione di tale provvedimento all’imputato, deve rilevarsi che lo

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione
condizionale della pena e rinvia alla Corte d’appello di Napoli. Rigetta nel resto il
ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014.

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