Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3987 del 21/09/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 3987 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEGANUTTI GERARDO N. IL 23/12/1956
avverso la sentenza n. 1277/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
22/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/09/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P
bekkOlk,
che ha concluso per (J,
vA,t,

Data Udienza: 21/09/2015

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 22/05/2014 la Corte d’appello di Trieste ha confermato la
decisione di primo grado che aveva condannato Gerardo Deganutti alla pena di
giustizia, avendolo ritenuto responsabile di due delitti di minaccia tentata (capi a
e c), della illegale detenzione di un proiettile (capo b), di una minaccia aggravata
(capo d).
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.

relazione alla ritenuta gravità della minaccia di cui al capo d), rilevando che la
persona offesa, ossia la Poropat, nel corso della propria deposizione, nemmeno
aveva ricordato di avere aperto la busta contenente lo scritto intimidatorio.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,
con riferimento alla ritenuta configurabilità del tentativo, in relazione ai reati di
minaccia di cui ai capi a) e c), aggiungendo che il reato contestato non è
sussistente tutte le volte che la minaccia non sia venuta a conoscenza del
destinatario.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali, in relazione al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non precluse dai
precedenti penali e idonee ad adeguare la pena all’effettivo disvalore del fatto.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo è inammissibile, giacché, per un verso, si affida ad una
parziale riproduzione del contenuto della deposizione della persona offesa e, per
altro verso, non si confronta con l’articolata ricostruzione della sentenza
impugnata, la quale ha rilevato: a) che la Poropat, all’epoca Presidente della
Provincia di Trieste, era presente al momento dell’apertura della lettera a lei
indirizzata e contenente minacce di morte (la Corte territoriale richiama al
riguardo la deposizione del teste Tonon, del tutto trascurata dal ricorrente); b)
che la lettera era stata aperta dal Capo di Gabinetto, era stata letta dalla Poropat
e, infine, era stata consegnata alla Digos (al riguardo, la sentenza impugnata
ricorda le dichiarazioni della medesima Poropat).
In tale contesto, la critica relativa alla gravità della minaccia è assolutamente
priva di specificità, perché non si misura con il sopra ricordato apparato
argomentativo, che, del tutto razionalmente, ha tratto dai menzionati profili la
conseguenza che la condotta aveva indotto notevole turbamento e allarme neldestinatario, al punto che era stata coinvolta, come detto, la Digos.
2. Il secondo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza, giacché il
tentativo è configurabile anche con riguardo ai cosiddetti reati di pericolo,
essendo ben possibili atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare un
1

2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in

pericolo che invece non sorge (Sez. 5, n. 9362 del 13/11/2013 – dep.
26/02/2014, Deganutti, Rv. 262431, proprio con riferimento al reato di
minaccia; Sez. 5, n. 47179 del 18/07/2013, Melodia, non massimata; Sez. 6, n.
4169 del 13/02/1995, Ciccarone, Rv. 201260).
È peraltro evidente in questa prospettiva che, essendo sufficiente l’idoneità e la
non equivocità degli atti finalizzati a realizzare l’effetto intimidatorio, la
consumazione del reato di cui all’art. 612 cod. pen. nella forma tentata non
richiede affatto che la condotta minacciosa sia percepita dal destinatario.

Al riguardo, va ribadito che, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso
dal Collegio, in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della
relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento,
in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in
considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto
del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di
detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da
dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di
giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è
la suindicata merítevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi
l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli
elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento
sanzionatorio (Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace e altro, Rv. 245241;
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339).
Il motivo di ricorso critica la rilevanza assegnata dalla Corte territoriale ai
“numerosissimi precedenti” riportati dall’imputato anche per reati analoghi e
recenti, ma non indica alcun parametro, favorevole all’imputato, trascurato dai
giudici di merito, che non sia la apoditticamente affermata tenuità dei fatti.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 21/09/2015
Il Co “onente estensore

Il Presidente

3. Il terzo motivo è inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA