Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39864 del 22/01/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 39864 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRILLO RENATO

Data Udienza: 22/01/2015

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BAROLO MARCO N. IL 31/07/1970
FABBRO LUCA N. IL 25/04/1975
MAMBRETTI TOMMASDO N. IL 28/12/1976
avverso la sentenza n. 2197/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 6 marzo 2014 la Corte dì Appello di Genova in parziale riforma della
sentenza il 16 aprile 2012 dal Tribunale di Chiavari nei confronti di FABBRO Luca, BAROLO
Merco e MAMBRETTI Tommaso dichiarati colpevoli del reato loro ascritto al capo B) della
rubrica (artt. 110 cod. pen.; 44 lett. B) e c) del D.P.R. 380/01 e 181 comma 1° del D. Lgs.
42/04 – reati accertati in Rapallo il 25 novembre 2009) e condannati, ciascuno, alla pena di

attenuanti generiche e, per l’effetto, gli riduceva la pena a mesi quattro e giorni venti di
arresto ed C 14.000,00 di ammenda, confermando nel resto la sentenza impugnata.
1.2 Per l’annullamento della sentenza ricorrono tutti gli imputati: il BAROLO ed il FABBRO
personalmente; il MAMBRETTI a mezzo del proprio difensore di fiducia. In particolare il
BAROLO lamenta, con il primo motivo, inosservanza della legge penale (art. 44 lett. b) del
D.P.R. 380/01 nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto l’efficacia, alla data di
accertamento dei reati, dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 40 emessa dal Comune di
Rapallo il 12 aprile 2007. Con il secondo motivo deduce analogo vizio in riferimento alla
erronea applicazione dell’art. 5 cod. pen. per avere la Corte distrettuale escluso la
configurabilità dell’errore scusabile relativamente alla interpretazione dell’art. 27 del D.P.R.
380/01 in riferimento all’art. 44 dello stesso D.P.R.. Con il terzo motivo lamenta il vizio di
motivazione sotto il duplice profilo della carenza e manifesta contraddittorietà in merito alla
conferma della circostanza che il BAROLO fosse l’esecutore dei lavori.
1.3 Quanto al FABBRO, lo stesso, dopo aver riepilogato i tratti essenziali della vicenda
ripercorrendone le varie fasi processuali, lamenta, con il primo motivo, manifesta illogicità della
motivazione e sua contraddittorietà nella parte in cui è stata riconosciuta la responsabilità di
esso FABBRO nonostante l’esistenza di un regolare contratto di comodato stipulati, da questi
con il MAMBRETTI ,al quale la stessa Corte territoriale aveva riconosciuto un ruolo
preponderante nella commissione del reato. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta
analoghi vizi della motivazione per avere la Corte distrettuale confermato la responsabilità del
FABBRO per la sola circostanza che questi era il legale rappresentante della società
MONTRALLEGRO s.r.l. proprietaria dell’immobile oggetto dei lavori, nonostante da parte del
FABBRO il mancato compimento di condotte penalmente rilevanti.
1.4 Più articolati i motivi dedotti dalla difesa del terzo ricorrente (MAMBRETTI) con i quali
vengono lamentati i seguenti vizi: a) inosservanza delle norme processuali (artt. 161, 178, 179
e 185 cod. proc. Pen. per avere la Corte di merito rigettato l’eccezione di nullità della notifica
del decreto di citazione a giudizio relativo al dibattimento di primo grado; b) inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto
l’efficacia, alla data di accertamento dei reati, dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 40

1

mesi sei di arresto ed C 20.000,00 di ammenda, concedeva al solo FABBRO le circostanze

emessa dal Comune di Rapallo il 12 aprile 2007; c) erronea applicazione dell’art. 5 cod. pen.
per avere la Corte distrettuale escluso la configurabilità dell’errore scusabile relativamente alla
interpretazione dell’art. 27 del D.P.R. 380/01 in riferimento all’art. 44 dello stesso D.P.R.: d)
vizio di motivazione sotto il duplice profilo della carenza e manifesta contraddittorietà in merito
alla conferma della circostanza che il MAMBRETTI fosse il committente delle opere; e) analogo
vizio motivazionale nella parte in cui la Corte di merito aveva confermato che da parte del
MAMBRETTI fossero state realizzate condotte penalmente rilevanti con specifico riferimento ad

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti e tre i ricorsi sono infondati e vanno rigettati. In punto di fatto va ricordato che in
esito al giudizio di primo grado che vedeva gli odierni imputati (in concorso con altri) chiamati
a rispondere di tre distinte ipotesi di reato meglio contemplate ai capi A), B) e C), è residuata a
loro carico soltanto l’ipotesi di cui al capo B) in base alla quale gli odierni ricorrenti, nella
specifica qualità di amministratore unico della MONTALLEGRO s.r.l. (il FABBRO), di
comodatario e committente dei lavori (il MAMBRETTI) e di esecutore dei lavori (il BAROLO), si
erano resi responsabili della prosecuzione dei lavori in violazione dell’ordinanza di sospensione
n. 40 del 12 aprile 2007 completando opere di sistemazione esterna sull’immobile sito in Via
sotto la Liggia del Comune di Rapallo, insistente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
1.1 Ciò doverosamente precisato, può essere esaminato congiuntamente il motivo di
ricorso proposto dagli imputati MAMBRETTI e BAROLO attinente alla presunta inosservanza
della disposizione penale di cui al combinato disposto degli art. 27 comma 3 e 44 comma 1
lett. b) del D.P.R. 380/01.
1.2 Come è noto il testo dell’art. 27 del D.P.R. 380/01 recita al comma 3 che

“Ferma

rimanendo l’ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti
uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata
sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai
successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di
sospensione dei lavori”.
1.3 L’eventuale prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione è penalmente
sanzionata dal successivo art. 44 lett. b) dello stesso D.P.R. a tenore del quale è previsto
“l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5164 euro a 51645 euro nei casi di esecuzione dei
lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante
l’ordine di sospensione”.
1.4 Secondo la tesi dei ricorrenti poiché l’ordinanza di sospensione dei lavori, una volta
adottata, perde efficacia se nei quarantacinque giorni successivi non vengano adottati i
provvedimenti repressivi previsti dalla legge, non risultando con certezza che la condotta
2

un proprio contributo alla realizzazione delle opere abusive contestate.

abusiva di prosecuzione dei lavori sia stata posta in essere durante il periodo di vigenza
(rectius efficacia) della ordinanza, in quanto il sopralluogo in occasione del quale veniva
constatata la prosecuzione (25 novembre 2009) era di molto posteriore rispetto alla data di
emanazione dell’ordinanza (12 aprile 2007), il reato non sussisterebbe.
1.5 Tale tesi non può essere condivisa: come più volte chiarito dalla giurisprudenza di
questa Suprema Corte, la fattispecie delineata dall’art. 44 lett. b) ultima parte del D.P.R. non
viene meno per il fatto che non siano stati emessi i provvedimenti repressivi definitivi nel

l’emissione dell’originaria ordinanza di sospensione dei lavori, in quanto l’emissione dei
provvedimenti definitivi di natura repressiva costituisce evento successivo ed esterno rispetto
alla condotta criminosa prevista e punita dall’art. 44 lett. b) ultima parte che si realizza per
intero per il solo fatto che i lavori edili proseguano nonostante l’ordinanza comunale di
sospensione degli stessi (in termini Sez. 3″ 9.10.2008 n. 41884, Civita, Rv. 241496; conforme
Sez. 3″ 12.2.2013 n. 28132, Cinque, Rv. 257136).
1.6 Peraltro, come esattamente ricordato dalla Corte territoriale, il termine di 45 giorni
normativamente previsto dall’art. 27 del D.P.R. 380/01 è di natura ordinatoria anche perché al
suo mancato rispetto non è collegata la sanzione di decadenza: il che esclude la perdita di
efficacia dell’ordinanza allo scadere del termine anzidetto che ha la funzione di sollecitare la
Pubblica Amministrazione alla adozione di tempestivi provvedimenti definitivi (in termini Sez.
3^ 7.5.2007 n,. 17278, D’Ambrosio, Rv. 236808).
2. Anche il secondo motivo del ricorso BAROLO può essere esaminato congiuntamente al
terzo motivo del ricorso MAMBRETTI, trattandosi di motivo comune con il quale si prospetta
l’erronea applicazione della legge penale (art. 5 cod. pen.) in relazione all’errore derivante da
ignoranza inevitabile della legge penale.
2.1 In aggiunta alle condivisibili argomentazioni rese sul punto dalla Corte distrettuale,
osserva il Collegio che versandosi in tema di reato contravvenzionale, la buona fede del
trasgressore può costituire causa di esclusione della responsabilità penale solo quando il
comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell’autorità
amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta
in essere (così Sez. 3^ 18.7.2014 n. 42021, Paris, Rv. 260657).
2.2 Nel caso in esame non può parlarsi di errore di fatto, ma di errore di interpretazione
della legge penale, o, se si vuole, di legge extrapenale che incide sulla legge penale, con la
conseguenza che per potersi parlare di errore inevitabile si deve trattare di errore al quale
siano concorsi fattori esterni che possano aver determinato l’agente in merito alla rilevanza
penale del proprio comportamento quanto alle conoscenze e capacità del medesimo (v. Sez.
6^ 22.6.2011 n. 43646, S., Rv. 251045).

3

prescritto termine di gg. 45 previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 27, comma 3 dopo

3. Con riguardo al 3° motivo del ricorso BAROLO, attinente alla presunta contraddittotrietà
della motivazione per avere la Corte di merito erratamente ritenuto il BAROLO esecutore dei
lavori, trattasi dì censura in fatto improponibile in sede di legittimità anche alla luce della
circostanza che la Corte di merito, nel confermare ilo ruolo di esecutore dei lavori del BAROLO,
ha fatto esplicito riferimento alle risultanze del sopralluogo che evidenziavano il coinvolgimento
dell’imputato nell’espletamento di lavori nell’interesse del MAMBRETTI (che vi abitava
unitamente alla propria famiglia): la prospettazione della censura fa leva su una alternativa

merito.
4. Valutazioni non dissimili in merito alla fondatezza del relativo motivo di censura vanno
svolte in riferimento al 2° motivo del ricorso FABBRO con il quale lo stesso sostiene che,
avendo stipulato il contratto di comodato con il MAMBRETTI, non poteva esso FABBRO
considerarsi committente dei lavori: sul punto la Corte di merito, con motivazione che si
sottrae a qualsiasi censura di manifesta illogicità, ha ribadito il coinvolgimento del FABBRO, sia
pure con un ruolo meno significativo rispetto al MAMBRETTI comodatario, in relazione al fatto
che il FABBRO era pur sempre proprietario di un immobile per il quale vantava un interesse
alla restituzione quale comodante in ogni tempo ed a semplice richiesta con diritto ad accedere
quando lo avesse voluto all’immobile.
5. Quanto al primo motivo del ricorso FABBRO, incentrato, invece, sul ruolo di comodante
dell’immobile, correttamente la Corte ha ritenuto che tanto non escludesse comunque il
coinvolgimento del FABBRO, sia pure in termini meno incisivi, in relazione alle stesse modalità
di restituzione del bene dal comodatario al comodante, così traendo il convincimento che anche
il FABBRO aveva interesse all’esecuzione dei lavori sull’immobile.
6. Rimangono da esaminare i residui motivi dedotti dalla difesa del MAMBRETTI.
7. Con riferimento al primo, di natura esclusivamente processuale, trattasi di censura
assolutamente inconsistente alla luce delle argomentazioni del tutto condivisibili sviluppate
dalla Corte di merito sia in ordine alla natura della nullità nel caso di notificazione della
citazione effettuata presso lo studio del difensore fiduciario anzichè presso la residenza
dell’imputato (v. oltre a Sez. 2^ 15.5.2008 n. 23658, Fina, Rv. 240613, anche Sez. 6^
4.12.2008 n. 3895, Alberti e altri, Rv. 242641 in cui si ribadisce il concetto che trattandosi di
nullità relativa la stessa viene sanata se non tempestivamente eccepita, come è accaduto nella
specie).
8. E’ parimenti inammissibile, perché contenente censure in fatto, il quarto motivo di
ricorso incentrato sulla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nel punto in
cui è stato confermato il ruolo del MABRETTI quale committente dei lavori, alla stregua del
circostanza che questi, quale comodatario ed abitante unitamente alla famiglia nell’immobile
oggetto dei lavori contestati, è stato ritenuto avere, ben a ragione, uno specifico interesse alla

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ricostruzione dell’episodio rispetto a quella, peraltro del tutto logica, effettuata dalla Corte di

esecuzione di quei lavori, certamente più intenso rispetto al quello del proprietario FABBRO
quale legale rappresentante della MONTALLEGRO s.r.I.: trattasi dunque di prospettazione
alternativa di circostanze ricostruite in modo logico dalla Corte territoriale oltre che aderente
alle prove acquisite.
9. Generico il quinto motivo sviluppato in relazione alla carenza di motivazione circa il
contributo concreto apportato dal MAMBRETTI alla esecuzione di quei lavori, non dovendosi
intendere il contributo in termini di aiuto materiale nella esecuzione delle opere ma anche in

10.

Alla stregua di tali considerazioni i ricorsi vanno rigettati con le conseguenziali

statuizioni in tema di condanna alle spese.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

senso di concorso morale, nel caso di specie integrato anche da un interesse specifico.

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