Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39861 del 31/08/2017

Penale Sent. Sez. F Num. 39861 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A.

avverso la sentenza del 03/08/2017 della Corte di appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Marilia Di Nardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Antonio Albano, che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza in epigrafe indicata,
ha disposto la consegna di A.A., cittadino italiano, all’autorità
giudiziaria della Bulgaria in esecuzione del mandato di arresto europeo
emesso il 12 giugno 2017 dalla Procura distrettuale di Sofia dietro ordine
nazionale in data 22 marzo 2017 della Procura Rionale di Sofia, perché
indiziato dei reati di truffa e di appropriazione indebita (artt. 211, 209 e 26
cod. pen. bulgaro).

Data Udienza: 31/08/2017

2. Per unico ed articolato motivo ricorre avverso l’indicata sentenza la
difesa del consegnando, deducendo l’erronea applicazione della legge
processuale (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) e, segnatamente,
dell’art. 1, comma 3, legge n. 690 del 2005 nonché degli artt. 13 e 111,
comma settimo, Cost. e dell’art. 291 cod. proc. pen.
La Corte di appello di Genova avrebbe disposto la consegna nonostante
il mandato di arresto europeo ed il titolo cautelare nazionale fossero stati
emessi non da un giudice ma dal p.m., ufficio cui sarebbe spettata la mera

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 1, comma 3, della legge n. 69 del 2005, di cui si deduce in ricorso
la violazione, recita che «l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto
europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge,
sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato
emesso sia stato sottoscritto da un giudice …».
L’indicata previsione non riguarda l’atto per il quale si richiede allo Stato
membro la consegna o il mandato di arresto europeo, ma si rivolge
direttamente al provvedimento cautelare nazionale di limitazione della
libertà di una persona.
Come già da questa Corte affermato, la previsione assume natura
sostanziale ed ha ad oggetto quanto costituisce il presupposto stesso del
mandato di arresto europeo. La garanzia della libertà della persona attinta
dal mandato europeo è infatti che quest’ultimo rivenga il proprio
fondamento in un provvedimento di un giudice (Sez. 6, n. 8449 del
14/02/2007, Piaggio, Rv. 235560; per il richiamo che il provvedimento
interno, impositivo di misura cautelare debba contenere la sottoscrizione di
un giudice: Sez. 6, n. 6901 del 13/02/2007, Ammesso, non massimata sul
punto, par. 2.5 motivazione; in termini, Sez. 6, n. 1125 del 8/01/2009,
Stojanovic, Rv. 244140, pure massimata sul diverso profilo della mancanza
di sottoscrizione da parte di un giudice, del mandato di arresto).

2. Violativa dell’indicata previsione, risultando il mandato di arresto per
cui è domanda di consegna emesso su disposizione nazionale del PM presso
l’Ufficio del Procuratore Rionale di Sofia, la sentenza impugnata va annullata
senza rinvio non sussistendo allo stato le condizioni per la consegna
all’autorità giudiziaria della Bulgaria.

2

attivazione della procedura.

3. Seguono gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n. 69 del
2005 ed all’art. 626 cod. proc. pen., attesa la sottoposizione del ricorrente a
misura cautelare incidentale, caducata dal disposto annullamento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone l’immediata

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5,
I. n. 69 del 2005 e la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell’art.
626 cod. proc. pen.

Così deciso, il 31/08/2017

liberazione del ricorrente se non detenuto per altro titolo.

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