Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3986 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3986 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
SORIANO FRANCESCO N. IL 20/01/1971
avverso l’ordinanza n. 378/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 20/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite-le conclusioni del PG Dott. Cal\A~ ’11\s- gai/h esz
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro chiedeva la
revoca dell’indulto applicato nella misura di mesi 6 di reclusione a favore
di Soriano Francesco, condannato con sentenza 28.4.2010 della Corte di
appello di Catanzaro per il reato di evasione commesso il 29.5.2005;
indicava quale causa di revoca ai sensi dell’art.1 legge n.241 del 2006 la
sentenza 6.7.2010 della Corte di appello di Catanzaro che aveva

reato di spaccio continuato di cui al capo A commesso tra l’anno 2000 e
l’anno 2007, ed in mesi 6 di reclusione l’aumento per l’ulteriore
continuazione con il reato di spaccio di stupefacenti cui al capo B)
commesso il 19.9.2007.
Con ordinanza del 20.4.2012 la Corte di appello di Catanzaro in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, osservando che
“non è possibile stabilire, rispetto alla comminatoria della pena base di
anni sette per il reato di cui al capo A, il quantum di pena concretamente
rilevante, sotto il profilo della continuazione ai fini della revoca del
beneficio; sicché, per il principio del favor rei, deve essere privilegiata la
soluzione interpretativa che individua per l’arco temporale successivo
all’entrata in vigore della legge n.241 del 2006, una frazione
sanzionatoria inferiore ad anni due di reclusione.”
Avverso l’ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello
di Catanzaro ricorre per mancanza di motivazione e vizio logico: il mero
richiamo al principio del favor rei non assolve l’onere di motivazione,
non avendo la Corte di appello specificato in base a quei circostanze di
fatto, considerando il numero degli episodi di cessione di droga contestati
ed i relativi quantitativi, sia pervenuta ad affermare che la pena irrogata
per il periodo successivo all’entrata in vigore della legge di concessione
dell’indulto sia inferiore a due anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In tema di revoca del beneficio dell’indulto, in caso di reati uniti nel
vincolo della continuazione, alcuni dei quali siano stati commessi entro il
termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, la
pena rilevante ai fini della revoca dell’indulto va individuata, con riguardo

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condannato Soriano Francesco determinando in anni 7 la pena per il

ai reati-satellite, nell’aumento di pena in concreto inflitto a titolo di
continuazione per ciascuno di essi; a tal fine, ove la sentenza non abbia
specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice
dell’esecuzione interpretare il giudicato effettuando la relativa scissione
(Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380).
Il giudice dell’esecuzione, pur facendo riferimento al citato principio,
non ha assolto il proprio incombente, limitandosi ad un improprio

L’ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio al giudice
dell’esecuzione affinché, ai fini della verifica della sussistenza della causa
di revoca del beneficio dell’indulto, determini il quantum di pena
attribuibile a reati che risultino commessi oltre il termine temporale
fissato dall’art.1 della legge n.241 del 2006, cosi verificando se per taluno
degli episodi criminosi unificati nella continuazione sia stata irrogata o
meno una pena non inferiore ad anni due di reclusione, comportante la
revoca di diritto dell’indulto a norma del citato art.1 comma 3.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte
di appello di Catanzaro.
Così deciso il 28.11.2013.

richiamo al principio del favor rei.

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