Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39850 del 16/09/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 39850 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FONTANA MATTEO N. IL 02/11/1979
MESSINA GIOVANNI N. IL 24/06/1988
avverso la sentenza n. 3737/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/09/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per )t&A.,,,,,,,tmx2.4~,eudLo_
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Udito, per la part civile, l’Avv
Uditi difensor A

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Data Udienza: 16/09/2015

20842/15 RG

1

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Palermo con sentenza del 5.2.15 ha confermato
l’affermazione di colpevolezza di Matteo Fontana e Giovanni Messina, deliberata dal
Tribunale di Marsala/Castelvetrano il 7.11.12 per concorso nei reati di detenzione
illecita di hashish ed eroina (ipotesi lieve), resistenza, danneggiamento, lesioni

del 12.1.09), solo riducendo la pena previo riconoscimento della prevalenza
dell’allora attenuante ex art. 73.5 dPR 309/90.
2. Gli imputati ricorrono con atto unitario del medesimo comune difensore,
enunciando motivi di:
. violazione dell’art. 73.5 dPR 309/90 in relazione alla sopravvenuta disciplina;
• illogicità della motivazione sulla ritenuta attività di spaccio;
• travisamento delle prove in ordine ai reati di resistenza e lesioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3.

Il secondo motivo (che è pregiudiziale afferendo l’affermazione di

responsabilità) è inammissibile perché diverso da quelli consentiti. La Corte
d’appello ha spiegato specificamente le ragioni della giudicata destinazione allo
spaccio (p. 2 e 3) e lo stesso ricorso ‘confessa’ la natura di merito delle proprie
censure, denunciando un vizio di ‘quantomeno illogicità/azzardo’ del ragionamento
probatorio, del tutto estraneo ai casi tassativi previsti dall’art. 606.1 lett. E) c.p.p..
Il primo motivo (sul trattamento sanzionatorio del reato sub A, ritenuto più
grave) è fondato laddove la Corte distrettuale pare aver applicato la disciplina
preesistente, comunque le modalità del calcolo (che riferisce di una prevalenza dell’
‘attenuante’ ex art. 73.5 dPR) imponendo un nuovo apprezzamento di merito sul
punto.
Il terzo motivo è inammissibile perché diverso da quelli consentiti,
risolvendosi in mere assertive censure di merito.
Si impone pertanto l’annullamento con rinvio sul trattamento sanzionatorio,
che va complessivamente rideterminato (avuto riguardo ai nuovi limiti edittali,
idonei ad influire anche sull’individuazione del reato più grave), fermo ovviamente
ed in ogni caso il limite della pena finale già applicata, con rigetto nel resto.

pluriaggravate e (il solo Fontana) per altra fattispecie di lesioni pluriaggravate (fatti

20842/15 RG

2

Passa pertanto in giudicato, ex art. 624.1 c.p.p., il punto della decisione
relativo all’affermazione di responsabilità per tutti i reati per i quali è intervenuta
condanna.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 16.9.2015

Rigetta nel resto i ricorsi.

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