Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3984 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3984 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IORIO DOMENICO N. IL 22/02/1980
avverso la sentenza n. 3779/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 16/12/2014

osserva

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, assistito da difensore,
lamentando:
-violazione di legge, difetto di motivazione, travisamento della prova con
riferimento agli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen., 624 e 628 comma 2 cod.
pen., ritenendo che la fattispecie contestata non integrasse la figura della
rapina impropria bensì quella del furto in assenza di qualsivoglia condotta di
minaccia.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Il ricorrente, non senza evocare in larga misura generiche censure in fatto non
proponibili in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre le stesse
questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e
disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in
alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai
pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba
essere ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che
riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice
dovendosi
gli
stessi
considerare
non
specifici.
del
gravame,
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo
per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima
non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio
di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1,
lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, sent. n.
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, sent. n.
28011 del 15/02/2013, Sammarco, rv. 255568; Sez. 4, sent. n. 18826 de
09/02/2012, Pezzo, rv. 253849; Sez. 2, sent. n. 19951 del 15/05/2008, Lo
Piccolo, rv. 240109; Sez. 4, sent. n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, rv.
236945; Sez. 1, sent. n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, rv. 230634; Sez. 4,
sent. n. 15497 del 22/02/2002, Palma, rv. 221693).
Va inoltre evidenziato come il giudice dell’appello non è tenuto a rispondere a
tutte le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono
essere disattese per implicito o per aver seguito un differente
iter
motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata
(cfr., per tutte, Sez. 6, sent. n. 1307 del 26/09/2002, dep. 14/01/2003,
Delvai, rv. 223061).

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Napoli, quarta sezione
penale, in riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena inflitta
a Iorio Domenico nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed euro
600,00 di multa, con revoca della pena accessoria ex art. 29 cod. pen. e
conferma nel resto per il reato di cui agli artt. 110, 628 commi 2 e 3 n. 1 e 3
bis cod. pen..

4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Va in ogni caso evidenziato come lo sviluppo argomentativo della motivazione
della sentenza impugnata, da integrarsi con quella di primo grado, è fondato
su una coerente analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione
in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di
adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del
requisito della sufficienza, rispetto al tema di indagine concernente la
responsabilità del ricorrente in ordine al delitto contestato. La motivazione
della sentenza impugnata supera quindi il vaglio di legittimità demandato a
questa Corte, alla quale non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata
valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una
ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice
del merito.
In ogni caso va evidenziato come lo Iorio, in sede di appello, rinunciando a
tutti i motivi di merito e di rito del gravame con la sola eccezione di quelli
concernenti la determinazione della pena.
Fermo quanto precede, i giudici d’appello, con motivazione congrua e priva di
vizi logico-giuridici capace di superare gli odierni reiterati rilievi difensivi, hanno
riconosciuto come, a tacer d’altro, si ponevano “… le dichiarazioni di Architravo
Giuseppe in ordine alla dinamica del fatto ed al resoconto dei dati salienti di
coloro che si erano portati nella sua abitazione, non disgiunte dal
riconoscimento fotografico effettuato dopo le investigazioni poste in essere
dalla P. S. di Torre del Greco sulla scorta del numero di targa rilevato dalla
stessa parte offesa all’atto della fuga in macchina dei malviventi dopo la rapina
perpetrata con un’esplicita minaccia “ti schiatto la capa ti uccidiamo”,
unitamente ad analogo riconoscimento, altresì fotografico, attraverso il quale
Fortunato Benedetto Maria individuava nei prevenuti (ndr., Iorio Domenico e
Salvati Salvatore) le due persone che il giorno prima della rapina avevano
tentato di introdursi nella stessa abitazione dell’Architravo, impedendo ai
prevenuti, mediante il suo tempestivo intervento, di portare a compimento,
almeno in quella circostanza, il loro illecito proponimento”.

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