Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3984 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3984 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MESSINA
nei confronti di:
AMANTE ANGELO N. IL 26/09/1988
inoltre:
AMANTE ANGELO N. IL 26/09/1988
avverso la sentenza n. 340/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
25/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. a,q-SR t–.L 6: t1A z2r277#
che ha concluso per _Q I ~tu-ami

Udito, per la parte civile, l’Avv
Vt 7

p…e4 &Afe-

Data Udienza: 10/01/2014

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 25.06.2012 la Corte d’appello di Messina rideterminava
la pena nei confronti di Angelo Amante, in ordine ai reati a lui ascritti di violazione
della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno e di due episodi di lesioni
volontarie, in anni 2 e mesi 8 di reclusione, a tal misura riducendola rispetto a quella
(anni 4) inflitta in primo grado.-

prevenzione personale, avesse aggredito per strada prima Bianca Laudi, che non
aveva acconsentito al suo pressante corteggiamento, e poi Sara Leone, che era
accorsa in soccorso della Laudi, loro procurando le lesioni descritte in atti. La
complessiva condotta era ritenuta violatrice del precetto specifico di vivere
onestamente e rispettare le leggi. La pena era calcolata sulla base di anni 2 di
reclusione per il reato di cui all’art 9, comma 2, L. 1423/56 (capo a), aumentata ad
anni 3 e mesi 4 per la recidiva, e quindi ad anni 4 a titolo di continuazione per le
lesioni (capi b e c), pena infine ridotta di un terzo per il rito abbreviato.2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il Procuratore
generale territoriale e l’anzidetto imputato.2.1 II P.G. motivava l’impugnazione deducendo vizio di motivazione in ordine alla
determinazione della pena, ridotta dalla Corte sulla base di mera clausola di stile (la
“reale gravità del fatto commesso”).

2.2 L’imputato deduceva, con atto personale, violazione di legge e vizio di
motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini :
a] era stato applicato aumento di due terzi per la recidiva, peraltro non specifica,
operando la stessa sul reato base di cui al capo a), essendo i precedenti non
omogenei a tale reato;
b] erano state negate le chieste attenuanti generiche senza considerare il buon
comportamento processuale e la resa confessione.Considerato in diritto
1. Entrambi i ricorsi sono palesemente infondati.2. E’ inammissibile il ricorso del Procuratore generale territoriale che si duole
della motivazione, asseritamente stereotipa, della commisurazione sanzionatoria.1

In fatto, era ritenuto provato che l’imputato, sottoposto alla predetta misura di

E’ del tutto evidente, invero, che la Corte d’appello di Messina abbia ridotto la
pena all’Amante valutando gli stessi elementi (in particolare la gravità dei fatti e la
personalità dell’imputato) già ampiamente presi in considerazione dal giudice di
primo grado, poi esprimendo con affermazione corretta e ben comprensibile,
ancorché sintetica, un proprio specifico giudizio, che si inseriva su quello di prime
cure, di complessivo ridimensionamento della necessaria risposta sanzionatoria. In
tal senso si tratta, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità,
di giudizio in fatto non censurabile nella presente sede (cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n.

3. Anche i motivi di ricorso proposti dall’imputato non possono superare il
preliminare vaglio di ammissibilità.3.1 L’aumento di pena di due terzi è stato inflitto all’imputato sul presupposto, di
legge, oggettivamente indiscutibile e non contestato dal ricorrente, che l’Amante,
recidivo reiterato, ha commesso altri reati nel quinquennio (art. 99, comma 4, in
relazione al comma secondo n. 2); nessuna rilevanza, nella concreta vicenda, quanto
alla determinazione della pena, riveste dunque la specificità o meno dei precedenti.
Il primo motivo di ricorso è pertanto inammissibile perché non correlato alla vera
ratio decidendi sul punto.3.2 Il diniego delle attenuanti generiche è stato del tutto adeguatamente
motivato dalla Corte territoriale con riferimento alla gravità dei fatti, ai rilevanti
precedenti penali dell’imputato ed alla sua personalità propensa alla violenza, nonché
con consentito richiamo

per relationem

alle corrispondenti motivazioni della

pronuncia di primo grado. Si tratta di motivazione logica e coerente, ampiamente
rispondente ai canoni di legge quali illustrati dalla consolidata giurisprudenza di
questa Corte di legittimità (v., per tutte, Cass. Pen. Sez. 2°, n. 3609 in data
18.01.2011, Rv. 249163, Sermone; ecc.). Va comunque rilevato come dal testo della
sentenza impugnata risulti che l’imputato, nell’appello contro la pronuncia di primo
grado, per sostenere la richiesta delle generiche, aveva invocato “le provocazioni
delle ragazze” (le parti lese), argomento in fatto escluso dai giudici del merito. In tal
senso risulta eccentrico, ora, l’argomento difensivo del corretto comportamento
processuale non proposto alla valutazione della Corte territoriale.4. Per quanto riguarda, pertanto, il ricorrente Amante, alla declaratoria di
inammissibilità della sua impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto
dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro

2

46954 in data 04.11.2004, P.G. in proc. Palmisani ed altro, Rv. 230591; ecc.).-

1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa
nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.- Dichiara inammissibile il
ricorso di Amante Angek che condanna al pagamento delle spese processuali ed al 82_
versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.-

I! Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma il 10 Gennaio 2014 –

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