Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3983 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3983 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DESSENA ANDREA N. IL 12/12/1987
avverso la sentenza n. 315/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 17/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per )2..Q_
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 17.7.2012 la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione
Distaccata di Sassari, confermava – quanto all’affermazione di penale responsabilità
– la decisione emessa in primo grado nei confronti di Dessena Andrea dal Tribunale
di Nuoro in data 22.11.2011, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio,
quantificato dalla Corte di secondo grado in anni quattro e mesi due di reclusione
ed euro 1.200,00 di multa .

sussistente la responsabilità per i reati – uniti dal vincolo della continuazione – di
furto aggravato di una autovettura (capo A della rubrica) porto in luogo pubblico di
un ordigno esplosivo (capo B) detenzione del medesimo ordigno (capo C)
ricettazione (capo D) danneggiamento (capo E) ed esplosione pericolosa (capo F) ,
per fatti avvenuti in Dorgali nelle prime ore del 28 gennaio 2009.
Nelle due decisioni di merito, sul punto conformi, si ricostruisce la condotta posta a
carico del Dessena che avrebbe agito in concorso con Piras Mauro e Casula Manuel
nel cagionare l’esplosione – avvenuta intorno alle ore 0.35 del 28 gennaio 2009 – di
un rudimentale ordigno esplosivo (di piccole dimensioni ma di alto potenziale lesivo,
data la presenza in esso di bulloni e rondelle) all’interno del cortile dell’abitazione di
Cucca Fabio, responsabile dell’ Ufficio Tecnico Comunale di Dorgali, determinando
danni alla pavimentazione del cortile medesimo e ad una autovettura di proprietà
del Cucca.
Ferma restando la solo probabile individuazione del movente del gesto criminoso in
risentimenti nutriti ( in particolare dal Piras e dal suo datore di lavoro Carta
Giuseppe Franco per esclusione da gare pubbliche) nei confronti del Cucca in
relazione alla rigidità mostrata da costui nell’esercizio delle sue mansioni
istituzionali (il Cucca era inviso perchè si rifiutava di favorire talune imprese locali
nella aggiudicazione degli appalti), il Tribunale e la Corte di merito ritengono in
modo univoco – come si è detto – pienamente accertato il concorso criminoso del
Dessena attraverso la valenza di una copiosa sequenza di captazioni telefoniche e
ambientali che – in una con altre risultanze di cui si dirà – rendono del tutto certa la
sua presenza, già nel tardo pomeriggio del giorno 27 gennaio 2009 in Dorgali, in
compagnia del Piras e del Casula.
Le captazioni derivano da pregresse attività investigative ancora in corso al
momento del fatto, sviluppatesi in relazione a diverso episodio (duplice omicidio
consumato in Irgoli nel settembre 2008) che avevano comportato la sottoposizione
a controllo delle utenze riferibili a Dessena Andrea, Piras Mauro e Casula Manuel,
nonchè l’installazione di una ‘cimice’ all’interno della vettura in uso a quest’ultimo,

-(

Nei confronti del Dessena è stata pertanto, nelle due decisioni di merito, ritenuta

e consentono di ripercorrere – ad avviso dei giudici di merito – l’intera sequenza
cronologica dell’azione criminosa.
In particolare, Dessena, Piras e Casula, nonchè un ulteriore soggetto rimasto non
identificato, si sarebbero impossessati – quella sera stessa – di una autovettura
posta sulla pubblica via (di cui il delitto di furto in danno di Patteri Sebastiano)
modello Y10 di colore scuro proprio al fine di realizzare l’attentato (ed in virtù del
diniego all’utilizzo della sua auto opposto dal Casula), si sarebbero poi recati presso

ed il quarto complice non identificato (dato l’allontanamento del Casula che dopo il
furto dell’auto avrebbe lasciato lì il Dessena, dato che il giorno seguente aveva un
impegno nelle prime ore del mattino a Nuoro) si sarebbero portati nei pressi
dell’abitazione del Cucca al fine di eseguire l’attentato, per poi darsi alla fuga.
Nel corso dell’allontanamento, il Dessena avrebbe prima fatto scendere dalla
vettura oggetto di furto il complice Piras (in località Baluvirde di Dorgali) intorno
alle ore 00.46 (come sarebbe dimostrato da una chiamata fatta dal Piras ad un suo
amico a quell’ora, a cui chiede di essere prelevato con urgenza a Baluvirde) e di lì
a poco avrebbe perso il controllo del mezzo andando a finire in un canale, ove la
vettura venne rinvenuta la mattina dopo, riportando verosimilmente la frattura di
un braccio.
Ciò nonostante il Dessena, verosimilmente aiutato dal complice rimasto in sua
compagnia, sarebbe riuscito a far perdere le sue tracce (vedi pag. 7 e pag. 27 della
decisione di primo grado).
I fatti vengono ricostruiti in parte attraverso la interpretazione dei colloqui telefonici
e dei messaggi scambiati tra i diversi protagonisti dell’azione e in larga misura dai
contenuti di una intercettazione ambientale, registrata il giorno dopo all’interno
della vettura del Casula, ove costui commenta l’accaduto – in particolare la
sottrazione della Y10 e la sua finalità – con un suo conoscente.
In tale conversazione il Casula fa esplicito riferimento, rievocando gli eventi cui
aveva partecipato il giorno precedente, a una «bombetta artigianale», si dimostra a
conoscenza del suo contenuto (..se c’erano più bulloni che non so io, dentro..) e
afferma che Andrea sta avendo paura, anche se davanti a loro fa tutto lo spavaldo.
Rinviando, per la complessità ricostruttiva, agli articolati contenuti della decisione di
primo grado – ove sono diffusamente esplicitati i testi delle conversazioni ritenute
significative – conviene precisare che le captazioni non rappresentano l’unico
elemento posto a carico dei tre imputati.
Vi sono infatti due ulteriori elementi indizianti valorizzati nella economia della
decisione, entrambi relativi alla vettura Y10 rinvenuta la mattina dopo all’interno
del canale in località Baluvirde . Il primo è rappresentato dal rinvenimento, su

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l’abitazione del Piras ove era custodito l’ordigno e poi, quantomeno Dessena, Piras

entrambi i finestrini della vettura, di due impronte digitali e di una impronta
palmare riferibili, con certezza, a Piras Mauro.
Da ciò la conferma circa la assoluta corrispondenza tra i contenuti della ambientale
captata il giorno 29 nella vettura del Casula, ove si rievoca il furto, e la reale
identità dei soggetti autori del medesimo, tra cui appunto il Piras.
Il secondo riguarda

l’analisi delle immagini estratte dall’

impianto di

videoregistrazione posto all’interno della abitazione della vittima, Cucca Fabio. Pur
non riuscendosi a notare la targa della vettura da cui scende l’attentatore, i giudici

dettagli, compiutamente indicati – fosse la Y10 oggetto di sottrazione.
Da qui ulteriori conseguenze in punto di validità della ipotesi di accusa.
Piras e Dessena già dal tardo pomeriggio si sarebbero incontrati in Dorgali,
avrebbero sottratto insieme la vettura che risulta utilizzata per commettere
l’attentato in danno del Cucca e successivamente il Dessena, dopo aver lasciato il
Piras avrebbe
realizzato l’incidente stradale andando a finire nel fossato .
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Su tale specifico aspetto il Tribunale valorizza anche uno scambio di messaggi tra la
sorella del Dessena ed il Piras, avvenuto durante quella notte e circa 40 minuti
dopo il lancio dell’ordigno nel cortile del Cucca (tra le ore 1.16 e le ore 1.18).
Dessena Silvia , infatti, avverte il Piras dell’incidente occorso al fratello attraverso
un sms . Costui in un primo momento interpreta il contenuto come una domanda e
risponde di no (a conferma del fatto che fino a poco prima si trovava proprio con il
Dessena) e la sorella, a quel punto, ribadisce che è proprio lei che glie lo sta
comunicando.
Inoltre le conversazioni, avvenute il giorno seguente, dalle 10.29 a seguire, tra
Dessena Andrea e altre persone, incentrate sulle conseguenze (verosimile frattura
al braccio) dell’incidente da poco avvenuto, confermerebbero ulteriormente che
l’autovettura oggetto di furto e utilizzata per trasportare l’esplosivo fin sotto la casa
del Cucca era stata condotta proprio dall’attuale ricorrente Dessena Andrea.
Dunque, ad avviso dei giudici di primo grado vi era piena convergenza indiziaria
circa la presenza e il contributo arrecato dal Dessena alla realizzazione di tutti i
reati contestati.
La Corte d’Appello, nel richiamare i contenuti della prima decisione (pag. 15
sentenza impugnata) e nel respingere le doglianze in punto ricostruttivo in tal sede
formulate, osservava che :
– la valutazione degli indizi posti a carico del Dessena era stata operata in modo
completo e corretto, con piena corrispondenza ai contenuti prescrittivi dell’art. 192
comma 2 cod.proc.pen. ;

3

di primo grado si dicono certi del fatto che la vettura in questione – per taluni

- gli indizi, già dall’elevato valore dimostrativo singolarmente considerati, erano
stati logicamente coordinati e portavano – senza alcun ragionevole dubbio – al
risultato cui erano pervenuti i giudici di primo grado.
In particolare, l’analisi dei contenuti delle comunicazioni intervenute tra i vari
protagonisti della vicenda non poteva essere diversamente operata e conduceva
alla conferma della presenza, nel tardo pomeriggio del 27.1.2009, del Dessena in
Dorgali e alla sua compartecipazione a tutti gli eventi criminosi.
Di particolare valore dimostrativo vengono ritenute le frasi profferite dal Casula

dell’attentato, in virtù della precisione dei dettagli riferiti dal Casula al colloquiante.
Quanto alla verifica delle condotte immediatamente successive al lancio dell’ordigno
– oggetto di specifici rilievi della difesa, riproposti anche in questa sede di legittimità
– la Corte territoriale riteneva pienamente fondata la ricostruzione.
In effetti il Piras ritenne, in modo non illogico, di separarsi dai correi facendosi
lasciare in zona di Baluvirde perchè risulta che lì aveva un punto di appoggio, sì da
rientrare poi presso la sua abitazione di Dorgali facendosi ‘recuperare’ da persone
diverse, per non destare sospetti. Nè risultano emerse altre rilevanti
inverosimiglianze o illogicità della complessiva ricostruzione, solidamente ancorata
ai dati processuali.
L’unico punto di doglianza accolto riguarda, come si è anticipato, la commisurazione
del trattamento sanzionatorio, fermo restando il riconoscimento della
continuazione.
Non vengono ritenute applicabili le circostanze attenuanti generiche – in ragione
della complessiva gravità dei fatti, desumibile dalle modalità dell’azione, intensità
del dolo e dai motivi a delinquere – ma viene ridotta la pena irrogata in primo grado
sul reato più grave (il porto dell’ordigno) in considerazione del carattere
rudimentale dell’ordigno e della sua limitata potenzialità dannosa, così come si
riduce l’entità degli aumenti portati in continuazione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – con sottoscrizione
personale – Dessena Andrea, articolando distinti motivi.
Con il primo motivo si deduce la intervenuta violazione delle regole valutative del
materiale probatorio di cui agli artt. 192, 530 e 533 cod.proc.pen., nonchè vizio di
motivazione dell’impugnata sentenza.
Ad avviso del ricorrente, gli elementi posti a base delle due decisioni di merito espressamente richiamando la Corte territoriale la motivazione del primo grado non possiedono l’attitudine dimostrativa ad essi assegnata.
Si insiste, in particolare, sulla irragionevolezza della ricostruzione della condotta
immediatamente successiva al reato, posto che non si comprende come sia stato

4-

durante la conversazione intercettata il pomeriggio del giorno successivo a quello

possibile che Dessena Silvia alle ore 1.16 del giorno 28 fosse stata già informata
dell’incidente occorso al fratello, tanto da rendere edotto di ciò il Piras.
Non risulta, infatti, intercettata alcuna chiamata dal Dessena alla sorella tesa a
comunicare l’accaduto e la Dessena – come, del resto il ricorrente – vive nel paese
di Orosei, distante più di venti Km. da Dorgali.
Dunque se tale telefonata tra Dessena Andrea e Dessena Silvia non è mai
intervenuta, dovrebbe ipotizzarsi – in modo del tutto irragionevole – che il Dessena,
da solo e con il braccio fratturato, di notte, abbia raggiunto in così breve tempo la

Ulteriore censura di irragionevolezza viene mossa in riferimento alla condotta correlata – tenuta nel post factum dal Piras.
Non si comprende, infatti, perchè costui – che abita a Dorgali – abbia preferito farsi
accompagnare in località Baluvirde dovendo poi chiamare un’altra persona per farsi
riaccompagnare a casa. Tale condotta, che allontana nel tempo il suo rientro
nell’abitazione rispetto al momento dell’esplosione lo avrebbe esposto a rischi
ancora maggiori di essere sottoposto a controllo da parte delle forze dell’ordine.
Dunque sarebbe proprio la debolezza della ricostruzione del post factum, per come
operata in sentenza, a svelare la fragilità del quadro probatorio, con violazione del
canone di affermazione della penale responsabilità solo ove la ricostruzione escluda
ragionevoli dubbi.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
riferimento al trattamento sanzionatorio per l’omesso riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, nonchè in riferimento alla mancata applicazione
della diminuente di cui all’art. 5 legge n.895 del 1967.
La stessa Corte territoriale ha riconosciuto che l’ordigno era rudimentale e dallo
scarso potenziale offensivo ed il Dessena – che non risulta far parte di alcun
contesto delinquenziale – annovera un unico, modesto, precedente penale.
Da qui la irragionevole esclusione delle generiche e, in ogni caso, il vizio relativo
alla mancata considerazione dell’attenuante di cui all’art. 5 legge sulle armi,
applicabile anche indipendentemente dalle prime.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile, sia per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti che in quanto rivolto a sollecitare – in realtà – una ulteriore valutazione di
merito e dunque proposto per motivi non consentiti nella presente sede di
legittimità.
Per costante giurisprudenza, infatti, il giudice di legittimità non può sovrapporre
una propria valutazione a quella espressa nel giudizio di merito lì dove le

s

sua abitazione in Orosei.

argomentazioni ivi espresse rispettino i canoni di logicità e aderenza alle risultanze
processuali e non contengano travisamenti dei contenuti informativi. In altre parole
la deducibilità del vizio di motivazione non comporta la possibile rivalutazione del
fatto, quanto impone il controllo della correttezza argomentativa già espressa, in
aderenza alle regole di giudizio tipiche della fase oggetto di scrutinio.
Lì dove, in particolare, il convincimento si sia formato in sede di merito attraverso
la valorizzazione di elementi di prova indiziaria (dunque tesi a rappresentare solo in
via logica l’attribuzione della condotta delittuosa all’imputato e non in via diretta) il

indiziante’ e la correttezza dell’ operazione logica di raccordo e reciproca
integrazione tra i dati, capace di dissolverne l’ambiguità ( tra le molte, Sez. I n.
26455 del 26.3.2013, rv 255677 e Sez. I n. 30448 del 9.6.2010, rv 248384) .
Al contempo, non può accogliersi l’idea di una disarticolazione dei contenuti
ricostruttivi della decisione attraverso una eccessiva ‘parcellizzazione’ dei dati
indizianti, che vanno sì esaminati in rapporto alla propria idoneità dimostrativa singolarmente considerata – ma pur sempre sottoposti ad una prova di resistenza
che ne misuri la tenuta nell’ambito della valutazione unitaria e congiunta.
Ciò posto, va affermato che nel caso in esame il ricorso non si confronta in modo
adeguato con l’ampio ed accurato tessuto argomentativo delle due decisioni di
merito, affrontando esclusivamente il tema di un preteso aspetto di
inverosimiglianza nella ricostruzione degli accadimenti immediatamente successivi
alla deflagrazione dell’ordigno.
Già tale metodo non risulta congruo rispetto al fine, posto che le due decisioni
(essendovi espresso richiamo da parte della Corte di secondo grado al percorso già
realizzato dal Tribunale) individuano numerosi e convincenti indici rivelatori della
presenza dell’imputato in Dorgali già dalle ore pomeridiane del 27 gennaio
(attraverso la obiettiva valutazione dei contenuti captativi),nonchè circa il furto
della vettura utilizzata per commettere l’attentato in danno del Cucca, autovettura
sui cui finestrini – il giorno seguente – vennero trovate le impronte del coimputato
Pi ras.
Ma al di là di tale aspetto, giova precisare che nel ricorso si ipotizzano
contraddizioni e salti logici – circa la fase successiva al delitto – in realtà inesistenti.
Circa la frazione di condotta successiva all’esplosione, infatti, il ricorrente introduce
un elemento con pretesa efficacia ‘disarticolante’, rappresentato dal fatto che il
Dessena, la cui utenza era monitorata, non risulta aver contattato la sorella
Dessena Silvia dopo l’incidente occorsogli (si ipotizza con la vettura oggetto di
furto). Da ciò la considerazione per cui non poteva dirsi fondata la ricostruzione,
posto che Dessena Silvia contatta il Piras alle ore 1.16 per informalo del fatto ed

controllo esercitabile nella presente sede concerne l’esistenza del singolo ‘dato

era impossibile che in così breve tempo Dessena Andrea fosse già rientrato in
Orosei.
In realtà tale argomento è del tutto privo di consistenza perché anch’esso omette di
confrontarsi, sul piano logico, con i contenuti della sentenza impugnata. Nel
richiamare, infatti, le valutazioni già espresse in primo grado la Corte d’Appello fa
proprio anche il ‘passaggio argomentativo’ in cui i primi giudici ipotizzano che
all’atto dell’incidente – verificatosi poco dopo aver lasciato il Piras – il Dessena

sempre dai contenuti delle captazioni.
L’esistenza di tale altro soggetto è elemento non considerato nel ricorso, neanche
per confutare l’affermazione, il che comporta la genericità della doglianza.
Piuttosto dalla risposta fornita dal Piras a Dessena Silvia (il Piras nega che al
Dessena sia accaduto qualcosa, il che dimostra che sino a poco prima era in sua
compagnia) si traggono correttamente elementi di ulteriore conferma dell’ipotesi di
accusa, come espresso nella sentenza impugnata.
Anche le critiche rivolte alla determinazione del trattamento sanzionatorio (nel
secondo motivo di ricorso) risultano inammissibili in quanto manifestamente
infondate. La Corte motiva ampiamente circa il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche, in modo immune da vizi e l’apprezzamento del non elevato
potenziale dell’ordigno risulta già compiuto attraverso la rimodulazione dell’entità
della pena inflitta in primo grado ai sensi dell’art. 133 cod.pen. .
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento
delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della
cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 1,000,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

venne coadiuvato dall’altro correo rimasto non identificato, la cui presenza emerge

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