Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39824 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 39824 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
P.M. presso Trib. di Rimini
nel proc. c/o
Cenni Massimo
indagato art.
e da
Antonini Arnaldo, nato a Forlì il 27.11.62 (n.q. di legale rappresentante della Scudo
Investimenti)

avverso la ordinanza del Tribunale, Sezione per il Riesame, di Rimini

del 18.7.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Sante Spinaci, che ha chiesto l’annullamento
con rinvio in accoglimento del ricorso del P.M.; rigetto del rigetto del ricorso della Scudo
Investimenti ;

Data Udienza: 26/05/2015

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Si procede nei confronti del
ricorrente Cenni Massimo per il reato di cui agli artt. 282 e 292 D.P.R. 43/73 perché trovato
nella disponibilità di una autovettura Ferrari, mod. F430, importata dalla Repubblica di S.
Marino, per la quale si contesta l’evasione dell’IVA.
Tale vettura era stata oggetto di sequestro preventivo da parte del G.i.p.
In data 2.7.13, la Fincompany S.p.a., quale proprietaria del veicolo, aveva avanzato
un’istanza di dissequestro che era stata respinta.
Analoga istanza era stata inoltrata al P.M. il 17.6.14 ma quest’ultimo aveva espresso
parere contrario ed il G.i.p., a propria volta, pronunciatosi il 5.7.14 ex art. 321 comma 3
c.p.p., aveva respinto.
Contro tale reiezione, è stato proposto appello al Tribunale, Sezione per il Riesame, da
parte della Scudo Investimenti S.p.a. (asseritamente subentrata nella proprietà del bene), dolendosi del
mancato dissequestro e, altresì, della vendita anticipata dello stesso disposta dal P.M.
Il Tribunale, con l’ordinanza impugnata ha respinto l’appello, quanto al dissequestro ma
accolto il gravame in punto di vendita anticipata.

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, hanno proposto separati ricorsi il P.M. e
la Scudo Investimenti (in persona del suo legale rappresentante, Antonini) deducendo:
il P.M.
1) violazione di legge sotto più profili. L’appello avverso la vendita anticipata
deve ritenersi inammissibile perché introduce un tema nuovo rispetto alla sola istanza di
dissequestro avanzata il 17.6.14 al P.M. e decisa dal G.i.p. con l’ordinanza impugnata dinanzi
al Tribunale.
Va, altresì, considerato che la decisione di vendita anticipata è stata adottata dal P.M.
con provvedimento che non può certo essere qualificato come ordinanza appellabile dinanzi al
Tribunale, Sezione per il Riesame. Infine, anche ammesso e non concesso che ciò fosse,
l’impugnazione sarebbe stata tardiva.
Il P.M. avanza, inoltre, dubbi circa la corretta legittimazione della Scudo Investimenti a
proporre l’appello visto che – sulla base delle allegazioni – risulta che il passaggio di proprietà
dalla Fincompany alla Scudo era avvenuto molto tempo addietro sì che l’appello era stato
proposto da un soggetto che, pur potendolo già fare, non aveva presentato l’istanza di
dissequestro;
2) violazione di legge perché è giurisprudenza pacifica (sez. I, 20.2.14, Tormenti, n.
che, per interloquire sulla gestione delle cose sottoposte a sequestro, lo strumento
corretto è l’opposizione dinanzi al giudice per l’esecuzione contro il cui provvedimento semmai
si può proporre ricorso in cassazione.
13643)

La Scudo Investimenti:
1)
violazione di legge perché il sequestro preventivo sarebbe privo dei
presupposti legittimanti in quanto il bene apparteneva ad una società di San Marino e la
stessa S.C. (34256/12) ha precisato che il reato di contrabbando (per mancato assolvimento dell’IVA)
non può configurarsi nelle operazioni di importazione trattandosi di un’imposta interna e non
di un diritto doganale;
2)
erronea applicazione della legge penale perché, contrariamente alla
pronuncia di inammissibilità del Tribunale, Sezione per il Riesame, il rimedio dell’appello è
esperibile da parte di chi abbia diritto alla restituzione del bene;
3) violazione di legge mancando il presupposto oggettivo del reato di evasione
IVA ipotizzato in quanto non vi è stata alcuna cessione del bene nel territorio dello Stato.

2

RITENUTO IN FATTO

I ricorrenti concludono invocando, sia pure per ragioni diverse, l’annullamento della
ordinanza impugnata.
Con atto datato 14.4.15, la ricorrente Scudo Investimenti, ha presentato una memoria
nella quale insiste nelle proprie ragioni sostenendo che, nella specie, difettano i presupposti
oggettivi e soggettivi per il sequestro disposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Motivi della decisione

I ricorsi meritano differenti pronunce come di seguito

3.1. Sono decisamente fondati i rilievi del P.M..

3.1.1. In primo luogo
dal momento che l’appello proposto dall’odierno ricorrente aveva ad
oggetto l’ordinanza con la quale il G.i.p. aveva respinto, su parere contrario del P.M., l’istanza di
dissequestro – il tema della vendita anticipata del bene (disposta medio tempore dal P.M.) era di

certo escluso dalla possibilità di cognizione del Tribunale che quindi ha errato nel considerarlo
e, per di più, accoglierlo.
Il punto è, comunque, che, in sé e per sé, quella decisione di vendita anticipata non
avrebbe potuto essere considerata provvedimento impugnabile dinanzi al Tribunale, Sezione
per il Riesame, per più ragioni,.
Innanzitutto, l’eventualità avrebbe dovuto essere esclusa per l’evidente dato formale
che non si trattava di una ordinanza e che non promanava da un giudice ma da un organo
diverso, il P.M., che, infatti, non si esprime attraverso questo tipo di provvedimenti e, del
resto, la possibilità di rivolgersi al Tribunale, Sezione per il Riesame, è configurata dal
legislatore essenzialmente con riferimento a provvedimenti giurisdizionali salvo diversa, ed
espressa, previsione (come ad es. art. 257 c.p.p.).
Secondariamente, non avrebbe dovuto essere ignorato che l’ordine di vendita anticipata
al pari di altri analoghi che attengono alle vicende
di un bene sottoposto a sequestro preventivo

ed alla gestione del bene sottoposto a sequestro e che, per lo più, sono costituiti da atti di natura
«natura
privatistica – si atteggia (sez. III, 28.5.14, Rubino, Rv. 260381) come provvedimento di

che interviene nella fase dell’esecuzione della misura
sostanzialmente amministrativa»
cautelare con il risultato che, come giustamente ha ricordato anche il P.M. ricorrente, lo
strumento per interloquire su statuizioni di gestione delle cose sottoposte a sequestro non è
l’appello ma l’incidente di esecuzione (sez. I, 20.2.14, Tormenti, n. 13645; Sez, I, 17.6.09, New Logan Ltd, Rv.
244817; Sez. I, 271010, Impregilo, Rv. 249020).

Tale punto di vista, a ben riflettere, è coerente con un sistema che vede il P.M. titolare
delle indagini e che riconosce al G.i.p. esclusivamente il potere di intervenire sulla richiesta del
P.M. di misura cautelare (sia essa reale o personale) che verrà concessa o negata avendo come
riferimento solo i presupposti indicati dalla norma (indizi di reità ed esigenze cautelari).
Una volta rilasciata la misura richiesta, il G.i.p. può intervenire nuovamente all’unico
fine di valutare la permanenza dei presupposti che l’hanno legittimata e, comunque – si badi
bene – nella eventualità di dissenso del P.M. su una richiesta di revoca dell’interessato.
Diversamente, è lo stesso P.M. a potere, addirittura, revocare la misura concessagli dal G.i.p.
(art. 321 comma 3 c.p.p.).

In buona sostanza, perciò, se la legge riconosce al P.M. l’autonomia di gestione della
misura cautelare reale ottenuta dal G.i.p. sino al punto di poterla revocare autonomamente, a
fortiori, deve ritenersi che tutte le modalità attraverso le quali dare esecuzione alla misura,
chiesta ed ottenuta dal G.i.p., non possano che rientrare nella sua esclusiva sfera di
competenza con l’ulteriore corollario che le sue decisioni a riguardo non sono impugnabili
dinanzi al Tribunale, Sezione per il Riesame, al pari dei provvedimenti giurisdizionali, anche
per l’agevole obiezione che la cosa confligge con il basilare principio di tassatività delle
impugnazioni.

3

3.

precisato.

3.1.2. Fermo restando tutto quanto appena detto, è in ogni caso corretto anche
l’ulteriore rilievo del P.M. secondo cui t”x a tutto concedere) l’appello proposto dall’odierno ricorrente
dinanzi al Tribunale, Sezione per il Riesame, era tardivo.
Ed invero,
dal contenuto dell’istanza di revoca del sequestro, si evince che il
richiedente, il 17.6.14, era già a conoscenza della vendita che era stata disposta il 31.3.14. Di
conseguenza (anche a voler considerare come dies a quo la data dell’istanza di dissequestro del 17 giugno),
l’appello proposto il 15.7.14, se era tempestivo rispetto all’ordinanza del G.i.p. del 5.7.14 che
aveva negato il dissequestro, non lo era più rispetto al provvedimento (del P.M.) di vendita
anticipata.
Le ragioni di fondatezza del presente ricorso del P.M. non si esauriscono solo
nelle considerazioni che precedono dovendosi anche evidenziare che – come si ribadirà nel dichiarare
l’inammissibilità del ricorso dell’Antonini — in capo alla Scudo Investimenti, difettava persino la
legittimazione a proporre appello avverso il diniego di restituzione della vettura pronunciato dal
G.i.p. in 5.7.14.
E’ lo stesso ricorrente, infatti, a riconoscere, ed illustrare attraverso le proprie
allegazioni, che la vettura di cui si va trattando era, originariamente, della Fincompany che come si apprende dallo stesso ricorso – in data 30.8.13, aveva ceduto una serie di attività (tra
le quali la vettura in discussione) alla Euro Commerciai Bank che l’aveva, quindi, ceduta alla Banca
CIS
Il veicolo Ferrari mod F430 era, da ultimo, pervenuto alla Scudo Investimenti (nella sua
veste di società che gestisce il Fondo Odisseo) il 27.12.13.
Come, invece, bene evidenzia il ricorrente, in epoca di molto successiva, la stessa
istanza di dissequestro al P.M. era stata proposta dalla Fincompany che il Tribunale (non si
comprende come) nel provvedimento impugnato, definisce “terzo interessato proprietario del
veicolo” laddove, invece, la Scudo Investimenti, nello stesso ricorso (f. 2), riferisce che “con
scrittura privata del 27.12.13, con firme autenticate dal dott. Lorenzo Moretti, Banca CIS
Credito Industriale Sanmarinese S.p.a., ha ceduto al Fondo Odisseo, per il quale riceve ed
accetta la società di gestione del fondo stesso, Scudo Investimenti SD S.p.a., la proprietà ed il
possesso delle attività, ivi compresi beni mobili ed immobili”.
Agevole concludere, quindi, che si è al cospetto di una doppia anomalia: per un verso,
la stessa istanza di dissequestro era stata proposta da soggetto non legittimato (visto che alla
data del 17.6.14, la proprietà del veicolo era già in capo alla Scudo Investimenti sin dal 27.12.13), per
altro verso, la reiezione del G.i.p., del 5.7.14, non è stata impugnata dal soggetto istante bensì
da altro che, pur essendo proprietario del bene, era tuttavia diverso da quello che aveva
inizialmente adito l’A.G..
Il complesso delle molteplici ragioni formali e procedurali fin qui evidenziate è
preliminare ed assorbente rispetto ai profili di merito e giustificano di per sé soli l’annullamento
dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo esame alla luce dei rilievi
fin qui formulati.
Venendo, pertanto, a trattare il ricorso di Antonini, per la Scudo
Investimenti, stante quanto detto a proposito della fondatezza delle censure del P.M., la sua
inammissibilità appare di riflesso evidente e consequenziale.
3.2.

Per le ragioni appena esposte, è opportuno trattare preliminarmente il secondo motivo
della Scudo Investimenti in quanto intimamente connesso con i profili di legittimazione a
proporre l’appello.
Come appena evidenziato, infatti, lo stesso ricorrente, in esordio del proprio gravame,
ripercorre (sia pure sommariamente) le vicende che hanno portato la Scudo Investimenti a divenire,
in data 27.12.13, proprietaria dell’autovettura Ferrari di cui si va parlando sì da rendere
difficilmente comprensibile, per un verso, a che titolo la Fincompany avesse avanzato – senza
esserne più proprietaria — l’istanza di dissequestro e, d’altro canto, come potesse essere
considerata legittimata la Scudo Investimenti a proporre appello al Tribunale, Sezione per il
Riesame, avverso la reiezione di una istanza proposta da soggetto diverso e non legittimato.
Le censure a riguardo sono aggravate dalla incongruenza che si coglie nell’ordinanza
impugnata che riporta essa stessa (f.3) la circostanza che la Scudo Investimenti aveva proposto
appello avverso l’ordinanza del G.i.p. assumendo di
«essere divenuta proprietaria
4

3.1.2.

(vistone il contenuto).

Pertanto, fermo restando quanto sopra evidenziato a proposito della erroneità della
decisione del Tribunale circa la vendita anticipata, va concluso che il provvedimento reiettivo
del Tribunale, Sezione per il Riesame, è stato corretto e le ragioni appena svolte a proposito
dell’inammissibilità del gravame proposto dinanzi a quei giudici sono assorbenti rispetto alle
altre motivazioni che, ad abundantiam, i giudici hanno ugualmente voluto offrire nel merito. La
questione relativa al fumus deve però, ritenersi superata in limine dalla preliminare ragione
sopra evidenziata ed esime, quindi nella presente sede, dall’affrontare anche il primo motivo
nel quale il ricorrente ribadisce, appunto, il proprio punto di vista circa la possibilità di
configurare la fattispecie criminosa ipotizzata.
Alla conseguente declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del
ricorrente Antonini Arnaldo al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa
delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
In accoglimento del ricorso del P.M., annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di
Rimini.
Dichiara inammissibile il ricorso di Antonini Arnaldo, nella qualità di legale rappresentante della
Scudo Investimenti,
O
condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla
Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso il 26 maggio 2015
Il Presidente

dell’autovettura marca Ferrari modello F430, targata RSM K9835…». Così dicendo, però, i
giudici di merito, ignorano il dato storico che, se l’assunto era formalmente corretto rispetto
all’appello, in realtà, ciò era stato valido anche all’epoca in cui altro soggetto, la Fincompany
aveva avanzato al P.M. istanza di dissequestro non avendone titolo.
Nel presente secondo motivo, il ricorrente evidenzia che il rimedio dell’appello è
comunque esperibile da parte di chi abbia diritto alla restituzione del bene.
Tuttavia, anche a percorrere tale strada e considerare la Scudo Investimenti legittimata
ad appellare la reiezione dell’istanza proposta dalla Fincompany, è ineccepibile la replica del
Tribunale quando (f. 4) evidenzia come nell’atto di appello fossero state sollevate questioni
ormai precluse. Facendo leva su quanto affermato da questa stessa S.C. (sez. III, 11.6.03, Carella, Rv.
226353) che si allinea al dictum delle S.U. (29.1.03, Innocenti, Rv. 223721) i giudici di merito hanno,
infatti, rammentato che, con l’atto di appello, non possono essere proposte per la prima volta
questioni afferenti la legittimità del vincolo imposto, riguardanti, cioè, il fumus delicti perché
«è materia riservata alla fase del riesame, mentre in sede di appello ai sensi dell’art. 322 bis
c.p.p. possono essere solo dedotte questioni diverse da quelle relative alla legittimità
dell’imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento
della misura. Ne consegue che la proposizione per la prima volta in sede d’appello di soli motivi
attinenti alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni di cui all’art. 321
c.p.p., si traduce nell’inammissibilità del gravame».
Ne consegue la assoluta giustezza della decisione assunta sul punto dal Tribunale posto
che, in ogni caso, l’inammissibilità che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare sarebbe
conseguita, non alla scelta del mezzo di impugnazione, bensì all’uso che ne era stato fatto,

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