Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3982 del 16/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3982 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANNONE VINCENZO N. IL 20/07/1977
avverso la sentenza n. 2095/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

x

Data Udienza: 16/12/2014

osserva

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, assistito da difensore,
lamentando:
– nullità della sentenza in base al combinato disposto di cui agli artt. 192
comma 3 e 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza delle norme
processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità ed inammissibilità (primo
motivo);
-nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
(secondo motivo);
– nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc.
pen. in relazione agli artt. 133, 62 bis e 99 cod. pen. (terzo motivo).
In relazione al primo motivo, lamenta il ricorrente come la penale
responsabilità dello Iannone sia stata affermata sulla base delle dichiarazioni
auto ed etero accusatorie del correo Santoro, senza che la Corte territoriale
avesse valutato l’attendibilità di tale chiamata in correità.
In relazione al secondo motivo, lamenta il ricorrente come dalla motivazione
non emergesse il processo logico-giuridico che aveva portato all’affermazione
della penale responsabilità del prevenuto.
In relazione al terzo motivo, lamenta il ricorrente come non fosse stato seguito
alcun criterio nella determinazione della pena applicata.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Il ricorrente, non senza evocare in larga misura generiche censure in fatto non
proponibili in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre le stesse
questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e
disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in
alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai
pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba
essere ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che
riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice
del
gravame,
dovendosi
gli
stessi
considerare
non
specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo
per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima
non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio
di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1,
lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, sent. n.
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, sent. n.
28011 del 15/02/2013, Sammarco, rv. 255568; Sez. 4, sent. n. 18826 de

1

in

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Napoli, quarta sezione
penale, confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato
Iannone Vincenzo alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa
oltre all’interdizione dai pubblici uffici per il periodo di anni cinque per il reato
di cui agli artt. 110, 61 n. 7, 628 commi e 3 cod. pen..

2

09/02/2012, Pezzo, rv. 253849; Sez. 2, sent. n. 19951 del 15/05/2008, Lo
Piccolo, rv. 240109; Sez. 4, sent. n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, rv.
236945; Sez. 1, sent. n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, rv. 230634; Sez. 4,
sent. n. 15497 del 22/02/2002, Palma, rv. 221693).
Va inoltre evidenziato come il giudice dell’appello non è tenuto a rispondere a
tutte le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono
essere disattese per implicito o per aver seguito un differente
iter
motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata
(cfr., per tutte, Sez. 6, sent. n. 1307 del 26/09/2002, dep. 14/01/2003,
Delvai, rv. 223061).
Va in ogni caso evidenziato come lo sviluppo argomentativo della motivazione
della sentenza impugnata, da integrarsi con quella di primo grado, è fondato
su una coerente analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione
in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di
adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del
requisito della sufficienza, rispetto al tema di indagine concernente la
responsabilità del ricorrente in ordine al delitto contestato. La motivazione
della sentenza impugnata supera quindi il vaglio di legittimità demandato a
questa Corte, alla quale non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata
valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una
ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice
del merito.
Fermo quanto precede, i giudici d’appello, con motivazione congrua e priva di
vizi logico-giuridici capace di superare gli odierni reiterati rilievi difensivi, hanno
riconosciuto come condivisibile “… la ricostruzione dei fatti e la motivazione
poste a fondamento della decisione di condanna da parte del giudice di primo
grado e ad esse si riporta … omissis … La valutazione di attendibilità intrinseca
del San toro, con riferimento alla chiamata in correità dell’odierno imputato e
degli altri due, va anzitutto collegata alle circostanze che portarono alla sua
individuazione quale coautore della rapina in danno del Barba ti e, quindi, alla
sua confessione. Raggiunto da pregnanti ed evidenti elementi a suo carico,
primo fra tutti il possesso dell’auto utilizzata per la rapina con all’interno le
chiavi ed il telecomando della Lancia Thema violentemente sottratta al Barbati,
il San toro ha inevitabilmente ammesso i fatti ed ha rivelato i nomi dei suoi
complici, sicchè tale chiamata in correità appare spontanea, in linea con la
ricostruzione della persona offesa e soprattutto priva di qualsivoglia interesse a
coinvolgere soggetti diversi da quelli che avevano in qualche modo preso parte
all’episodio delittuoso. Vero è che al dibattimento il San toro, sentito in qualità
di teste assistito, ha fornito una versione dei fatti diversa da quella resa nelle
indagini preliminari … ma tale diversità che riguarda essenzialmente la
dinamica della rapina così come descritta dal Barbati, che di certo sul punto è
maggiormente attendibile, non involge la partecipazione ed il ruolo dell’odierno
imputato. Invero … il Santoro ha ribadito che Iannone Vincenzo scese con lui
dall’auto ed a specifica domanda ha precisato che alla guida della Fiat Uno vi
era l’altro Vincenzo, il Tortora, che aveva avuto paura ed era scappato con
l’auto stessa. Ma v’è di più. Il teste ha anche precisato di aver diviso con
Iannone i soldi rinvenuti nel portafogli della persona offesa ed a specifica
contestazione del pubblico ministero, che evidenziava come nelle precedenti

4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014
Il Consigliere estensore—-z—–z—7–D E q-3 S”T A-TA

Il Presidente

dichiarazioni avesse riferito di aver spartito in quattro la somma di euro 400,
ha affermato di ricordare la spartizione solo con Iannone. Sicchè in definitiva,
al di là dei ‘non ricordo’ e di dichiarazioni difformi volte a ridimensionare la
gravità della vicenda, alcuna confusione di luoghi e personaggi può ravvisarsi
nelle propalazioni del San toro, né può ritenersi che la chiamata in correità nei
confronti di Iannone sia stata ritrattata o smentita. Tanto basta per ritenere
intrinsecamente attendibile … la chiamata di correo effettuata nei confronti
dell’odierno imputato e quanto ai necessari riscontri di obiettiva credibilità è
appena il caso di ribadire che gli accertamenti di polizia giudiziaria presso il
Tribunale di Noia, conseguenti proprio alle rivelazioni del Santoro ed attestanti
la presenza di Iannone Vincenzo nell’auto del Santoro la mattina della rapina,
consentono, attraverso un procedimento deduttivo logico di collegare il fatto
stesso alla persona del chiamato e costituiscono elemento di conferma
obiettivo ed individualizzante nei termini precisati dalla giurisprudenza di
legittimità. Né vale ex adverso dedurre, in via di mera ipotesi, che prima della
rapina il San toro e gli altri abbiano accompagnata a casa, ad Acerra, Iannone
ed abbiano proseguito poi per Maddaloni ove è avvenuta la rapina. Una siffatta
evenienza che non trova in atti il minimo conforto di ragionevole fattibilità, è
smentita non solo dal Santoro ma anche dalla persona offesa secondo cui a
fare la rapina sono stati in quattro e non in tre. Quanto agli ulteriori motivi di
gravame afferenti l’entità della pena, osserva la Corte che le attenuanti
generiche benevolmente concesse dal primo giudice per la giovane età
dell’imputato e per l’epoca dei fatti, risalenti nel tempo, in alcun modo possono
superare la gravità dei fatti, specie sotto l’aspetto afferente le modalità della
condotta (trattasi infatti di rapina commessa da più persone in pieno giorno
che evidenzia una allarmante capacità di delinquere). Per il resto la pena
inflitta dal primo giudice, rapportata ai valori minimi previsti dalla norma
incriminatrice, appare appena adeguata alla gravità dei fatti ed alla personalità
del prevenuto che è gravato anche da precedente specifico”.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA