Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39818 del 05/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 39818 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul rico so proposto da:
PALLÀ GIULIANO N. IL 15/11/1963
avvers l’ordinanza n. 152/2014 TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI, del
12/08/2014
sentita a relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVJNO;
1~se tite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/11/2014

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 7.5.2014 il GIP presso il Tribunale di Cagliari applicava a Palla Giuliano,
indagato per il reato di cui all’art. 74 DPR 309/90, la misura cautelare della custodia in carcere. In
forza di apposito mandato di arresto europeo, l’indagato veniva catturato in Belgio il 9.5.2014,
consegnato alle Autorità italiane in data 17.7.2014 e sottoposto ad interrogatorio di garanzia il

Con ordinanza emessa in data 21.7.2014 il GIP rigettava l’istanza presentata dalla difesa e volta ad
ottenere la declaratoria di perdita di efficacia della misura ex art. 302 c.p.p. per non essere stato
l’indagato sottoposto ad interrogatorio di garanzia entro 5 giorni dalla perdita della privazione della
libertà personale.
Il Tribunale del Riesame di Cagliari rigettava altresì l’appello proposto avverso l’ordinanza del GIP
con provvedimento del 13.8.2014. Ad avviso dei giudici di merito, infatti, ai sensi dell’art. 33 della
legge n. 69 del 2005, il periodo di custodia cautelare patito all’estero in esecuzione del mandato di
arresto europeo è computato ai soli fini del decorso dei termini di fase e massimi di durata della
misura, nonché del calcolo del presofferto, non rilevando ai fini della decorrenza del termine per
l’interrogatorio di garanzia.
Avverso l’ordinanza anzidetta il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per Cassazione per
erronea applicazione dell’art. 294 c.p.p.
Ad avviso della difesa entrambi i provvedimenti impugnati ignorano la circostanza che la Consulta,
con le sentenze n. 253/2004 e 143/2008, ha ribadito la completa equiparazione della custodia
cautelare sofferta all’estero con quella patita in Italia. Di conseguenza, essendo la custodia sofferta
all’estero del tutto equiparata a quella scontata in Italia, il termine di 5 giorni di cui al comma 4
dell’art. 294 decorre dalla data di effettivo arresto all’estero in esecuzione del mandato di arresto
europeo.
Inoltre la sentenza della Cassazione del 2009, richiamata nel provvedimento gravato, opera un mero
richiamo a due precedenti giurisprudenziali in tema di estradizione e la sentenza n. 143/2008 della
Corte Costituzionale afferma che la disciplina del mandato di arresto europeo non può essere
equiparata all’estradizione, atteso che la prima si caratterizza per un diretto rapporto tra le varie
autorità giurisdizionali, mentre la seconda postula un rapporto tra Stati.
In definitiva, argomenta ancora la difesa, ragionando diversamente, una volta equiparata la custodia
1

19.7.2014.

cautelare all’estero con quella patita in Italia, la violazione dell’art. 3 Cost. risulta di palmare
evidenza, atteso che il detenuto all’estero subirebbe un trattamento deteriore rispetto al detenuto in
Italia.
Il ricorso è inammissibile in quanto, come correttamente ritenuto dal Tribunale del Riesame,
l’esecuzione del mandato d’arresto è rimessa al potere dell’autorità dello Stato richiesto, senza che
l’autorità giudiziaria italiana possa esercitare alcuna forma di controllo diretto.

decorrere il termine per l’interrogatorio di garanzia dal momento della consegna appare del tutto
razionale, essendo finalizzata ad evitare la possibilità che la perdita di efficacia della misura per
mancato interrogatorio nei termini dipenda da inosservanze non imputabili all’autorità giudiziaria
italiana (ex pluris Cass. Sez. III n. 36045/2009).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre
alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 5 novembre 2014.

Di conseguenza, la scelta operata dal legislatore, secondo quello che è il diritto vivente, di far

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