Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39817 del 23/10/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 39817 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALERMO
nei confronti di:
LETO FRANCESCO N. IL 09/06/1975
avverso l’ordinanza n. 421/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
09/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
leregéntite le conclusioni del PG Dott. &

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/10/2014

Ritenuto in fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha proposto ricorso per Cassazione
avverso l’ordinanza in data 9.1.2014 con la quale il Tribunale di Palermo, sezione peri! riesame, ha
accolto l’istanza di riesame proposta da Leto Francesco avverso il decreto del 29.11.013 con il
quale il GIP dello stesso Tribunale disponeva il sequestro preventivo delle opere del cantiere posto
in via Papa Sergio n. 8.
Leto nella qualità di

comproprietario dell’opera abusiva per il reato di cui agli artt. 44, comma 1, d.p.r. 380/01 perché,
previa demolizione di un immobile preesistente e previo sbancamento, era stato realizzato nel
cantiere di via Papa Sergio I Palermo, un basamento in c.a. di circa mq 17 sul quale era in corso di
realizzazione la collocazione di carpenteria in legno e ferro al momento priva di gettata in
calcestruzzo”.
I giudici del riesame rilevavano che nel caso di specie, concernente una ristrutturazione con
ampliamento di un immobile, previa demolizione delle parti interne di esso e mutamento dei
volumi, la Polizia Municipale, nel processo verbale del 16.11.2013, si era limitata a dare atto
dell’esistenza dell’illecito edilizio, senza precisare, visto che sia le demolizioni interne dell’edificio,
sia lo sbancamento di 17 mq costituivano oggetto della concessione edilizia n. 220 del 2013, in che
cosa vi fosse difformità penalmente rilevante. Peraltro, argomentavano i giudici di merito, dalla
disamina del fascicolo fotografico non si evinceva la demolizione dei muri perimetrali dell’edificio,
essendo ben visibile l’esistenza di un muro di prospetto.
Il Pubblico Ministero ha dedotto a sostegno del ricorso il seguente motivo di impugnazione.
1) Erronea applicazione dell’art. 44 lett. b) e c) d.p.r. n. 380/2001 in relazione all’art. 3 lett. d) e e)
del medesimo decreto.
Rileva il P.M. che il Tribunale del riesame ha omesso di considerare circostanze di rilievo
dirimente, prima tra tutte il fatto che l’impresa esecutrice dei lavori, travalicando quanto assentito

Il sequestro era stato disposto nell’ambito di indagini a carico del

nel provvedimento concessorio n. 220/2013, ha proceduto alla demolizione totale dell’immobile
preesistente. Il Tribunale del riesame, quindi, ha applicato in modo improprio la disciplina di cui
all’art. 3 lett d) ed e) del TU edilizio. La totale demolizione del fabbricato infatti risulta
chiaramente percepibile dal rapporto fotografico realizzato dalla PG operante, ove si può constatare
che le mura rimaste in piedi, lungi dal costituire le pareti portanti della vecchia costruzione, sono, al
contrario, pertinenza degli edifici confinanti, trattandosi di fondo intercluso tra altri fondi.
L’intervento edilizio effettuato non poteva quindi essere qualificato semplice ristrutturazione
edilizia, difettando il presupposto restrittivo dato dalla ricostruzione secondo volumi, sagome ed
altezze identiche. Non a caso, rileva ancora parte impugnante, gli aumenti di volumetria previsti
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b

dalla concessione per la ristrutturazione non contemplavano che in minima parte la possibilità di
effettuare abbattimenti
Aggiunge ancora il Pm che il Tribunale del Riesame ha trascurato di considerare che le opere in
questione interessano un’area gravata da vincolo paesaggistico: quindi è del tutto inconferente, ai
fini della rilevanza penale della condotta edificatoria in atti, l’entità differenziale tra quanto
assentito dalla concessione e quanto effettivamente realizzato dall’impresa esecutrice, integrando il

Ritenuto in diritto
Il ricorso è fondato.
Secondo costante indirizzo di questa Corte, la ristrutturazione edilizia consiste nel ripristino o la
sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio originario volti a trasformare l’organismo
preesistente, a condizione che rimangano immutati sagoma, volume ed altezza dello stesso. (Cass
sez. 3, n. 36528 del 16/06/2011, dep. 10/10/2011, Rv. 251039,
Sez. 3, n. 49221 del 06/11/2014,. dep. 26/11/2014 Rv. 261216, Cass. Sez. 5^ 17.2.1999 n. 3558,
P.M. in proc. Scarti. Rv. 213598,)
Nella nozione di ristrutturazione edilizia sono dunque ricompresi interventi volti alla trasformazione
dell’edificio preesistente mediante il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi, ma lo
stesso deve rimanere inalterato per forma, volume ed altezza, onde è estranea a detta categoria la
creazione di nuovi volumi sia in ampliamento sia in sopraelevazione, esclusi quelli tecnici (in
questo senso Cass. Sez. 5^ 17.2.1999 n. 3558, P.M. in proc. Scarti. Rv. 213598).
La normativa di riferimento della fattispecie in esame è data
D.P.R. 380/2001, la quale

dall’art. 3, comma 1, lett. d)

descrive gli interventi di ristrutturazione edilizia come: “gli interventi

rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione,
la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Premessi tali principi, ritiene questo Collegio che gli interventi effettuati non siano riconducibili nel
concetto di ristrutturazione in quanto si è proceduto alla integrale demolizione della originaria
struttura senza che la successiva ricostruzione prevedesse il mantenimento di volumi sagome ed
altezza identiche alla preesistente costruzione; tutto ciò in totale difformità del titolo concessorio
(n. 220 del 2013) rilasciato per la ristrutturazione, il quale autorizza “ristrutturazione edilizia
mediante ampliamento, per mc 105,56 su una cubatura esistente di mc 212,54 finalizzata alla
realizzazione di primo piano realizzazione di parcheggio a piano cantinato, demolizione di
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reato di cui alla lettera c) dell’art. 44 qualsivoglia divergenza rispetto al provvedimento concessorio.

superfetazione consistente nel tramezzo realizzato nel terrazzo , demolizione di solaio e nuova
realizzazione, realizzazione di impianti , diversa distribuzione interna ed opere di rifinitura.
Gli aumenti di volumetria previsti nella concessione contemplavano in minima parte la possibilità
di effettuare abbattimenti; mentre la demolizione totale accompagnata dalla ricostruzione con nuovi
volumi integra l’ipotesi di nuova opera prevista dall’art. 3 lett. e) cit d.p.r. e non certo una
ristrutturazione edilizia.
A ciò va aggiunto il rilievo che l’intervento edilizio è stato effettuato in zona sottoposta a vincolo

presenza di interventi edilizi in zona paesagisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione
giuridica e dell’individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra
interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l’art. 32,
comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati
in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli
eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità
totali.

Sez. 3

n. 37169 del 06/05/2014 Ud. (dep. 05/09/2014) Rv. 260181,

Sez. 3,

n. 16392 del 17/02/2010 Cc. (dep. 27/04/2010) Rv. 246960
Il Tribunale del riesame ha ritenuto la legittimità dell’intervento di ristrutturazione sulla base della
sussistenza di un titolo concessorio, senza considerare il dato, evidenziato dal P.M. ricorrente, che
nel verbale di sequestro di urgenza 16.11.2013 della Polizia Municipale, risulta accertata la
demolizione totale dell’immobile preesistente e che dal rapporto fotografico della PG operante si
evince che le mura in esso rappresentate non sono le pareti della struttura originaria, bensì
appartengono agli edifici confinanti, trattandosi di lotto di terreno intercluso fra altri fondi.
Alla luce di tali risultanze l’attività svolta nel cantiere di via Papa Sergio I si pone in totale
difformità dal permesso di costruire rilasciato, essendo essa diretta alla creazione di una nuova
opera e non alla ristrutturazione delle preesistente.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale efija di Palermo in diversa
composizione.
Così deciso in Roma il 23.10.2014

paesaggistico. In tale ipotesi la Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui in

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