Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39811 del 17/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 39811 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERRASCINA GIACINTO N. IL 26/07/1968
avverso la sentenza n. 3089/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
07/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 17/04/2015

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7.6.2013, emessa nei confronti di Verrascina Giacinto, la
Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari
del 17.7.2012, dichiarava estinto per prescrizione il reato previsto dall’art.9
comma 2 legge n.1423 del 1956 indicato al capo A); rideterminava in mesi otto
di reclusione la pena per il reato previsto dall’art.9 comma 2 legge n4423 del
1956 indicato al capo B), commesso in data 26.2.2006.
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore propone ricorso

minimo della pena, dichiarazione di estinzione per prescrizione anche del reato di
cui al capo B).Deduce: 1) mancanza di motivazione ovvero contraddittorietà ed
illogicità in quanto la sentenza è basata su una falsa presupposizione rispetto alle
emergenze processuali; mancanza di motivazione in ordine alla rilevata
lacunosità della deposizione degli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali non
ricordavano se l’imputato avesse fornito o meno giustificazioni in merito alla
contestata omissionegon configurabilità dell’ipotesi delittuosa più grave in
ordine alla assoluta episodicità e casualità del fatto; 3) inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale in relazione alla sproporzione della pena applicata
rispetto al fatto concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.La Corte di appello ha ribadito che l’imputato, pacificamente sorpreso alla
guida dell’autoveicolo privo della patente di guida, ha commesso una violazione
dell’obbligo di osservare le leggi imposto specificamente al sorvegliato speciale.
La motivazione non contiene alcuno dei vizi denunciati.
2.La fattispecie contestata al capo b) non ha natura di reato abitualde e
che non richiede la reiterazione della condotta ai fini del perfezionamento della
fattispecie concretamente contestata.
3.IL giudice di appello ha comminato la pena nel minimo edittale applicando
la massima riduzione per la concessione delle attenuanti generiche ed
escludendo l’applicazione della recidiva.
4. L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen., tra le quali la prescrizione del reato maturata successivamente alla
sentenza impugnata con il ricorso. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 , De Luca, Rv.
217266).
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali
e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa
delle ammende della somma di euro mille.
1

formulando le seguenti conclusioni: annullamento della sentenza, riduzione al

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione VII Penale

o

ORTICW.A,

62 • M •
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 17.4.2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA