Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3981 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3981 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MAGGIO MAURIZIO N. IL 20/02/1978
avverso la sentenza n. 4714/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;
Data Udienza: 16/12/2014
osserva
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando la nullità della
sentenza per violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. avendo a suo dire il
Tribunale “omesso di valutare le circostanze processuali che avrebbero dovuto
consigliare una pronuncia di proscioglimento del ricorrente, nonostante la
formulazione della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc.
pen.”.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il ricorso
involge una censura rivolta necessariamente ad una diversa pronuncia.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Palermo, prima sezione
penale, confermava la sentenza di primo grado che, all’esito di giudizio
ordinario, aveva condannato Di Maggio Maurizio alla pena di mesi otto di
reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 594, 612 cod. pen. (capo A), 81
cpv., 614 cod. pen. (capo B), 635 comma 2, 625 n. 7 cod. pen. (capo C), 81
cpv., 660 cod. pen. (capo D).