Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39809 del 17/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39809 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORELLI LILIANA N. IL 20/09/1949
avverso la sentenza n. 2442/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 11/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 17/04/2015

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19.4.2012 il Tribunale di Sulmona dichiarava Morelli
Liliana colpevole del reato previsto dall’art.9 comma 2 legge n.1423 del 1956
perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava le
prescrizione non presentandosi presso la Stazione dei carabinieri per
l’apposizione della firma nell’orario convenuto, ma dopo circa mezz’ora.
Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi: erronea

non può integrare l’ipotesi delittuosa contestata; censura l’irragionevolezza della
pena prevista ed applicata e chiede di sollevare eccezione di illegittimità
costituzionale dell’art.9 comma 2 della legge n.1423 del 1956 per violazione del
principio di proporzione tra disvalore del fatto e pena ai sensi degli artt.3 e 27
Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di appello ha rigettato la richiesta di ritenere insussistente
l’elemento psicologico del dolo ( generico) sul rilievo che l’imputato, rimasto
contumace in entrambi i gradi di giudizio, non ha addotto alcun impedimento a
giustificazione del fatto di non essersi presentata nell’orario prestabilito. La
motivazione è giuridicamente corretta e priva di vizi logici anche in ordine alla
entità della pena inflitta.
L’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.9 comma 2 legge n.1423 del
1956 per violazione del principio di proporzione tra disvalore del fatto ed entità
della pena è manifestamente infondata, non essendo indicata alcuna fattispecie
apprezzabilmente idonea alla comparazione rispetto alla quale sia individuabile
una irragionevole disparità di trattamento, tenuto conto della ampia
discrezionalità del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
&ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali
e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa
delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 17.4.2015.

applicazione della legge penale in quanto il ritardo rispetto all’orario prestabilito

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