Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 398 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 398 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AOUSDJI ROBERTO FOUAD N. IL 09/04/1972
avverso la sentenza n. 6310/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/01/2013
dato avviso alle parti ;
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

Aousdi Roberto Fouad
ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla
Corte d’appello di Milano, in data 30-1-13 , che ha confermato la pronuncia di
primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385
cp
Il ricorrente deduce vizio di motivazione perché la declaratoria di responsabilità si
fonda essenzialmente sulle dichiarazioni del Carabiniere Palombo, senza tenere
conto della certificazione medica agli atti , che attesta una patologia tale da indurre a
ravvisare la scriminante dello stato di necessità.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come l’operante abbia riferito di aver visto l’imputato del
tutto tranquillo e rilassato , a bordo dell’autobus. Del resto, se il giovane fosse stato
davvero in preda ad una crisi ansiosa, avrebbe verosimilmente preso un taxi o
avrebbe chiesto alla fidanzata di accompagnarlo o avrebbe potuto chiedere
l’intervento del 118.
.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 17-9-13 .

OSSERVA

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