Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39795 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 39795 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOCONSOLE ONOFRIO N. IL 26/02/1946
avverso la sentenza n. 3456/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
03/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Ge erale in person del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

6

0/U

0

Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 3/4/14 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza emessa dal
Giudice monocratico del Tribunale di Fermo,in data 28.5.12,con la quale LOCONSOLE Onofrio
era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art.614 CP,per essersi introdotto,contro la
volontà di Egidi Tommaso,legittimo detentore,nell’immobile concesso in comodato da Egidi
Giancarlo,effettuando riprese fotografiche -fatto acc.nell’ottobre del 2007-

Dal testo del provvedimento emerge che la Corte aveva disatteso le richieste avanzate
dall’appellante per il riconoscimento della esimente di cui all’art.51 CP,evidenziando altresì che
l’imputato era interessato a produrre le foto in sede di giudizio civile .
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
-contraddittorietà ed illogicità della motivazione,nonché
Violazione della legge penale in relazione agli art.192-187-530 CPP,per mancanza di prove
della responsabilità dell’imputato(rilevando che le fotografie potevano essere state eseguite da
altri e che dalle deposizioni dibattimentali non emergeva che l’imputato fosse stato notato dalla
persona offesa,mentre era nell’innmobile,dove si stavano eseguendo lavori edili.
La difesa evidenziava che vi era documentazione dei predetti lavori,e che nel luogo vi erano
operai,secondo quanto dichiarato dall’Egidi (f1.5 ricorso che cita verbale di udienza del
4/7/2011)Inoltre evidenziava che la serratura del portone di ingresso dell’immobile era rotta,sì da essere
aperta con faciltà ; essendo il luogo accessibile da parte dei terzi,la difesa rilevava la mancanza
dei presupposti che integrano il reato di violazione del domicilio,censurando la motivazione per
“illogicità” nel punto in cui perviene alla affermazione di responsabilità dell’imputato
desumendola dall’interesse che egli avrebbe avuto di esibire le foto nel giudizio civile
pendente.(v.f1.6-7 del ricorso)2-erronea applicazione dell’art.614 CP ,per mancanza dell’elemento oggettivo costituito dalla
volontà contraria dell’Egidi data la situazione da lui accettata della apertura della porta di
ingresso nel corso dei lavori edili (censura la motivazione della sentenza a f1.2)-con ulteriore motivo deduceva la sussistenza dell’esimente di cui all’art.51 CP erroneamente
esclusa dal giudice di appello(rilevando che alla data del ricorso risulta riconosciuta in sede
civile la legittimità dell’atto pubblico di acquisto dell’immobile de quo da parte dell’imputato.
Pur negando che egli si sia introdotto nell’immobile,la difesa rileva che,in ogni caso,sarebbe
dimostrata la sussistenza dell’esimente anche in forma “putativa”,essendo carente l’elemento
psicologico del reato,dato che l’imputato aveva agito per tutelare la proprietà da atti di
trasformazione-anche irreversibile(fI.11 del ricorso)-

1

All’imputato era stata inflitta la pena di mesi uno di reclusione.

4-Infine deduce l’inammissibilità dell’atto di costituzione di parte civile,in quanto lo stesso non
specifica le ragioni della domanda,secondo quanto era stato eccepito dalla difesa all’udienza
del 4/7/2011.
– censura la sentenza in quanto sul punto rende motivazione apodittica,limitandosi ad
affermare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art.78 lett D) CPP.
Conclude pertanto chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza.

Il ricorso è privo di fondamento.
Va premesso che dal testo del provvedimento emerge che la Corte aveva disatteso con
esaustiva motivazione in ordine alla sussistenza del reato.
Invero,ai fini della integrazione della fattispecie prevista dall’art.614 CP deve ritenersi
sufficiente l’accertamento inerente alla introduzione nell’altrui dimora avvenuta
clandestinamente,e in tal senso correttamente il giudice di appello ha rilevato che deve
ritenersi ininfluente ai fini dell’esclusione della responsabilità dell’imputato,la circostanza chenella specie-si tratti di un appartamento la cui porta di ingresso era lasciata aperta per lavori in
corso:ciò non vale,infatti,ad escludere l’elemento oggettivo del reato,perfezionatosi con
l’introduzione nell’immobile in contrasto con il volere del titolare.(v.Cass.Sez.V del
7.12.1983,n.10531,Logiudice-ove si precisa che lo jus excludendi permane nei casi in cui

l’ingresso sia aperto al pubblico)Anche le richieste avanzate dall’appellante per il riconoscimento della esimente di cui all’art.51
CP,risultano correttamente disattese,dalla Corte territoriale,in base al rilievo che l’imputato era
l’unico diretto interessato a produrre le foto delle quali risultava avere la disponibilità,in sede di
giudizio civile ;né erano emersi elementi da cui poter desumere che un terzo avesse agito
introducendosi nell’immobile altrui .
D’altra parte il preteso fine lecito della condotta in contestazione,o l’esito positivo ottenuto nel
giudizio civile post factum,non vale di per sé a giustificare il comportamento di colui che si sia
introdotto “clandestinamente” nella domus aliena,alla stregua del principio sancito da questa
Corte,che con sentenza Sez.VI del 13 luglio 2012,n.28110-RV253112-ha stabilito che

l’esimente dell’esercizio di un diritto non può trovare applicazione quando il diritto è dubbio o
oggetto di una controversia giuridica non ancora definita in sede amministrativa o
giurisdizionale.
In tal senso deve ritenersi correttamente applicata la legge penale nel provvedimento di cui si
tratta,e si ritengono pertanto assorbite tutte le censure articolate ai punti 2-3-del
ricorso,essendo da escludere i presupposti dell’invocata esimente,sia pure in forma “putativa”Deve rilevarsi,infine,l’infondatezza del motivo inerente alla illegittimità della ammissione della
parte civile,per mancata indicazione,nell’atto di costituzione,delle ragioni della domanda,atteso
che dal testo del provvedimento si evince che il giudice dell’impugnazione ha rilevato

2

RILEVA IN DIRITTO

l’esistenza dei requisiti imposti ex lege,e della indicazione “esauriente seppur sintetica” delle
ragioni di fatto e di diritto della domandaSi ricorda sul punto il principio sancito con sentenza n.14810/2003-RV224306-secondo cui in

tema di costituzione di parte civile e con riguardo all’esposizione,richiesta a pena di
inammissibilità dall’art78 CPP.,delle ragioni che giustificano la domanda,deve ritenersi che
l’impegno argomentativo necessario all’illustrazione di dette ragioni dipenda dalla natura delle
imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata.Ne consegue che quando
tale rapporto sia immediato -è sufficiente ,per l’adempimento del precetto normativo, il mero

In conclusione si osserva che la sentenza impugnata risulta esente dai richiamati vizi di
legittimità,essendo del tutto coerente con le risultanze processuali ivi menzionate,ed
emergendo dal testo del provvedimento la corretta applicazione della legge penale.
Ogni ulteriore motivo di impugnazione risulta superato da tali rilievi.
Va dunque pronunziato il rigetto del ricorso,condannando il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma,deciso in data 13 maggio 2015.

Il Consigliere relatore

richiamo al capo d’imputazione o al titolo di reato ivi indicato.

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