Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39793 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 39793 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZICCARDI BRUNO N. IL 04/07/1987
avverso la sentenza n. 3405/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore G nerale in persona sei Dott.
(2~fil
che ha concluso per
i

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/05/2015

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 2.2.2011 la Corte di Appello di Napoli confermava a carico di ZICCARDI
Bruno la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale del luogo,in data
20/8/2009,che condannava l’imputato per reati di cui all’art.495 CP nonché artt.81 cpv.-337341 CP,ascritti al predetto per avere declinato false generalità ai CC. ,ed aver indirizzato agli

20.8.2009Per tali reati era stata inflitta la pena di mesi dieci di reclusione,previa concessione delle
attenuanti generiche ,equivalenti alla contestata recidiva,e la continuazione,con la diminuente
del rito abbreviato.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-erronea applicazione della legge penale,in riferimento all’ipotesi prevista dall’art.495 CP.
Sul punto evidenziava che la condotta contestata non era stata consumata,essendo rimasta nei
limiti di cui all’art.56 CP,per desistenza volontaria ,dal momento che all’atto del controllo
eseguito dai CC. l’imputato,prima che venisse verificata l’identità,aveva esibito
spontaneamente ai CC.il proprio documento2-In riferimento al reato di cui all’art.337 CP il difensore rilevava che si trattava di una
resistenza passiva,all’atto dell’arresto,giustificata dalla circostanza che l’imputato aveva esibito
il proprio documento di identità3-In relazione all’oltraggio a pubblico ufficiale il ricorrente rilevava che non era provato che la
condotta si fosse realizzata in presenza di più persone„e che vi fosse stata offesa all’onore e
prestigio dei pubblici ufficiali.
In base a tali rilievi concludeva chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza.

Il ricorso risulta inammissibile.
Il primo motivo risulta manifestamente infondato,atteso che dalla sentenza si evince che
l’imputato aveva dichiarato false generalità ai CC.
Tale condotta vale ad integrare la fattispecie prevista dall’art.495 CP.,che si perfeziona
istantaneamente,allorché tali dichiarazioni sono destinate ad essere riportate in un verbale
redatto dai pubblici ufficiali .Sul punto la decisione risulta conforme al dettato giurisprudenziale
di questa Corte ivi richiamato.
Le argomentazioni difensive inerenti alla desistenza volontaria,si presentano pertanto
manifestamente infondate,oltre che ripetitive di questioni dedotte innanzi alla Corte territoriale
che ha correttamente disatteso,alla luce del citato indirizzo giurisprudenziale ,la tesi difensiva.

stessi epiteti ingiuriosi mentre compivano un atto del proprio ufficio.fatti acc.in data

Per quanto concerne la resistenza ,così come l’oltraggio,la difesa ha formulato rilievi generici
ed in fatto,e,per l’oltraggio,si rileva che la questione inerente alla mancanza dei presupposti
che integrano tale ipotesi non era stata oggetto di specifici motivi di gravame.
In conclusione la sentenza impugnata risulta dotata di congrua e logica motivazione,su tutte le
questioni addotte dalla difesa,onde risulta esente dai richiamati vizi di legittimitàPertanto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso,a cui consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di €1.000,00,in favore della Cassa delle

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Roma,deciso in data 12 maggio 2015.

Il Consigliere relatore

Ammende.

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