Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39791 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 39791 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAPA ANTONIO N. IL 21/07/1962
avverso l’ordinanza n. 2660/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 12/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/~ le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/05/2015

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 12.6.2014 il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava il reclamo
proposto dal detenuto PAPA ANTONIO avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di
Siena del 4.4.2014 con la quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di integrazione della
liberazione anticipata per i semestri espiati dal 22.3.2010 al 22.9.2013.
Il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto che al Papa non spettasse la liberazione anticipata
speciale di cui alla legge n.10/2014, in quanto il predetto stava espiando una condanna per un
delitto previsto dall’art.4-bis O.P. per il quale era escluso che la liberazione anticipata potesse

Il Papa aveva proposto reclamo, assumendo che la sua richiesta di liberazione anticipata
speciale, prevista dal D.L. 146/2013 anche nei confronti di detenuti che stavano scontando
condanne per reati di cui all’art.4-bis 0.P., era stata presentata 1’11.1.2014 quando era in
vigore il predetto decreto legge e non era ancora intervenuta la legge di conversione 10/2014
che aveva escluso il beneficio in questione nei confronti dei detenuti in espiazione di condanne
per reati previsti dall’art.4-bis 0.P.; aveva chiesto, quindi, che nei suoi confronti fosse
applicata la normativa più favorevole vigente al momento della proposizione della domanda,
anche per evitare disparità di trattamento nei confronti di detenuti che, pur essendo in
espiazione di reati ostativi, avevano ottenuto la richiesta integrazione della liberazione
anticipata speciale, solo perché la loro richiesta era stata decisa nel periodo di vigenza del
decreto legge 146/2013.
Il Tribunale di sorveglianza respingeva il reclamo, ritenendo che per la normativa che disciplina
l’esecuzione della pena non valesse il principio, valido solo per le norme penali sostanziali,
secondo il quale in caso di successione di leggi deve essere applicata quella più favorevole.
Conseguentemente, secondo il Tribunale di sorveglianza, il Magistrato di sorveglianza era
tenuto ad applicare la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento, e
pertanto la legge 10/2014 (entrata in vigore il 22.2.2014).
Riteneva, inoltre, che rientrasse nella discrezionalità del legislatore — prendendo una misura
temporanea e deflattiva delle strutture carcerarie — escludere dalla concessione del maggiore
sconto categorie di detenuti più pericolosi, in base alla pena che stavano scontando.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente il suddetto detenuto,
chiedendone l’annullamento per violazione di legge.
Il ricorrente ha sostenuto che la decisione impugnata era ingiusta, poiché vi era una evidente
disparità di trattamento tra detenuti nell’identica situazione — i quali stavano scontando una
condanna per delitto ostativo ed avevano chiesto la liberazione anticipata speciale nella
vigenza del decreto legge 146/2013 — che si erano visti accolta o negata la domanda a
seconda del momento in cui il magistrato di sorveglianza aveva provveduto sulla suddetta
richiesta.

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essere di settantacinque giorni.

Il ricorrente aveva presentato la domanda per ottenere l’integrazione della liberazione
anticipata ordinaria nel gennaio 2014, quando era ancora in vigore il suddetto decreto legge, e
quindi la normativa del suddetto decreto – che prevedeva la liberazione anticipata speciale
anche per i detenuti in espiazione di condanne per delitti previsti dall’art.4-bis O.P. – doveva
essere applicata nei suoi confronti, a prescindere dal periodo in cui aveva emesso la decisione
il Magistrato di sorveglianza.

I motivi di ricorso sono infondati.
È opportuno premettere che il decreto legge 23.12.2013 n.146 aveva previsto che la
detrazione di pena per la liberazione anticipata fosse di giorni 75 e non più di giorni 45 per
ogni singolo semestre di pena scontata e che tale detrazione dovesse operare solo per il
periodo dei due anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge; per i
condannati che avevano già usufruito del suddetto beneficio, la liberazione anticipata speciale
(come integrazione del periodo già concesso) doveva operare dall’1.1.2010.
Nel decreto legge la liberazione anticipata speciale poteva essere concessa anche ai detenuti
che stavano espiando condanne per i delitti previsti dall’art.4-bis dell’Ordinamento
Penitenziario, a condizione che i suddetti detenuti avessero dato prova, nel periodo di
detenzione, di un concreto recupero sociale desumibile da comportamenti rivelatori del positivo
evolversi della personalità.
La legge di conversione n.10 del 21.2.2014, entrata in vigore il 22.2.2014, ha escluso il
beneficio della liberazione anticipata speciale per i condannati per taluno dei delitti previsti
dall’art.4-bis O.P.
Il Magistrato di sorveglianza, nel caso in esame, avendo provveduto in data 4.4.2014 sulla
istanza presentata dal Papa, quando già era entrata in vigore la legge 10/2014 che aveva
escluso dal beneficio della liberazione anticipata speciale i detenuti in espiazione di reati
previsti dall’art.4-bis 0.P., ha rigettato l’istanza di liberazione anticipata speciale, in quanto tra
le pene in espiazione vi era anche un delitto ostativo tra quelli indicati dall’art.4-bis O.P.
Innanzi tutto, non ha alcun rilievo il fatto che il ricorrente abbia presentato la domanda di
liberazione anticipata speciale nel periodo in cui era in vigore la normativa di cui al decreto
legge 146/2013.
Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, le norme che regolano le modalità di
esecuzione della pena – come le norme sulla liberazione anticipata – non sono norme di diritto
sostanziale, e quindi il giudice, nella materia de qua, deve applicare le norme vigenti nel
momento in cui adotta la decisione (V. tra le tante Sezione 1 sentenza n.28555 del 18.6.2008,
Rv.240601).
Questa Corte ha anche precisato che, in tema di benefici penitenziari, la disposizione del
decreto-legge non recepita dalla legge di conversione non può ritenersi suscettibile di avere
efficacia ultrattiva per i comportamenti pregressi ai quali la stessa collegava effetti favorevoli,
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

in quanto le norme contenute in un decreto legge non convertito non hanno attitudine ad
inserirsi in un fenomeno successorio quali quelli regolati dall’art. 2 cod. pen. o dall’ art. 11,
secondo comma, disp.prel. cod.civ. (V. Sezione 1 sentenza n.3130 del 19.12.2014,
Rv.262060).
Non si può, quindi, invocare la disapplicazione di una norma di legge, in ragione della vigenza
per un breve periodo di tempo di una normativa provvisoria, emanata dal Governo per ragioni
di urgenza, che il Parlamento ha ritenuto di non poter recepire e convertire in legge, dovendosi

Governo con decreto, non convertite in legge dal Parlamento, perdono efficacia fin dall’inizio.
D’altra parte, appare una scelta ragionevole del Legislatore quella di escludere dal beneficio
della liberazione anticipata speciale – in un provvedimento temporaneo mirante allo
sfollamento delle carceri – i detenuti ritenuti più pericolosi, per i quali nell’Ordinamento
Penitenziario è già prevista una esclusione da molti benefici penitenziari, in ragione della
presunta pericolosità che sconsiglia l’ammissione a misure alternative alla detenzione, e quindi
sconsiglia anche una ulteriore riduzione della pena inflitta, rispetto a quella che è già possibile
ottenere con il beneficio della liberazione anticipata ordinaria.
È, quindi, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
ricorrente, poiché la scelta del legislatore rispetta il principio di ragionevolezza e le norme di un
decreto legge non convertite non possono avere alcuna ulteriore applicazione, dopo l’entrata in
vigore della legge.
Peraltro, questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del comma quarto dell’art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a
seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione (legge 21 febbraio 2014, n. 10)
laddove prevede l’esclusione dei condannati per i reati di cui all’art. 416 bis cod. pen., dalla
disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per semestre ai fini
della liberazioneanticipata stabilita, in generale, per gli altri condannati, in quanto trattasi di
disciplina speciale che amplia gli effetti di favore conseguibili da tutti i soggetti in espiazione di
pena ed alla cui estensione è legittima l’apposizione di limiti determinati da situazioni cui si
collega una connotazione di immanente pericolosità (V. Sez. 1 sentenza n.34073 del
27.6.2014, Rv.260849).
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Sciogliendo la riserva formulata nella camera di consiglio del 20.4.2015
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 19 maggio 2015
Il Consigliere estenso

DEPOSITATA

Il Presidente

anche considerare che, per il disposto dell’art.77/3 della Costituzione, le norme emanate dal

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