Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39790 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 39790 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FOZZI GIANFRANCO N. IL 13/03/1980
avverso l’ordinanza n. 2979/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 27/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/2~4e le conclusioni del PG Dott.
, A “”—

_

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/05/2015

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 27.5.2014 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo
proposto dal detenuto FOZZI GIANFRANCO avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza
di Roma del 27.3.2014 con la quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di concessione
di ulteriori trenta giorni di riduzione pena in relazione al periodo di detenzione dal 23.6.2012 al
23.6.2013.
Il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto che al Fozzi non spettasse la liberazione anticipata

condanna per un delitto previsto dall’art.4-bis O.P. per il quale era escluso dalla predetta legge
che la liberazione anticipata potesse essere di settantacinque giorni.
Il Tribunale di sorveglianza respingeva il reclamo, ritenendo che la norma del decreto legge
146/2013 che consentiva la concessione della liberazione anticipata speciale anche nei
confronti dei detenuti in espiazione di pena per delitti previsti dall’art.4-bis O.P. avesse perso
efficacia ex tunc, non essendo stata convertita dalla legge 10/2014.
Riteneva, inoltre, che comunque non sussistessero nei confronti del Fozzi i presupposti per
concedere la liberazione anticipata speciale, in quanto dalla relazione comportamentale non
risultava che il predetto avesse dato prova di un concreto recupero sociale.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente il suddetto detenuto,
chiedendone l’annullamento poiché lo speciale beneficio era stato concesso, in ossequio alla
sentenza della Corte EDU nel caso Torreggiani c/Italia, per dare un rimedio compensativo a
tutti i detenuti per le condizioni di sovraffollamento carcerario e di trattamento degradante alle
quali sono costretti.
Secondo il ricorrente, sussisteva anche una disparità di trattamento nei confronti dei detenuti
che, sebbene in espiazione di condanne per reati previsti dall’art.4-bis 0.P., avevano usufruito
del beneficio in questione solo perché il magistrato di sorveglianza aveva provveduto
sull’istanza di liberazione anticipata speciale nel periodo in cui era vigente il suddetto decreto
legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
È opportuno premettere che il decreto legge 23.12.2013 n.146 aveva previsto che la
detrazione di pena per la liberazione anticipata fosse di giorni 75 e non più di giorni 45 per
ogni singolo semestre di pena scontata e che tale detrazione dovesse operare solo per il
periodo dei due anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge; per i
condannati che avevano già usufruito del suddetto beneficio, la liberazione anticipata speciale
(come integrazione del periodo già concesso) doveva operare dall’1.1.2010.
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speciale di cui alla legge n.10/2014, in quanto il predetto detenuto stava espiando una

Nel decreto legge la liberazione anticipata speciale poteva essere concessa anche ai detenuti
che stavano espiando condanne per i delitti previsti dall’art.4-bis dell’Ordinamento
Penitenziario, a condizione che i suddetti detenuti avessero dato prova, nel periodo di
detenzione, di un concreto recupero sociale desumibile da comportamenti rivelatori del positivo
evolversi della personalità.
La legge di conversione n.10 del 21.2.2014, entrata in vigore il 22.2.2014, ha escluso il
beneficio della liberazione anticipata speciale per i condannati per taluno dei delitti previsti

Il Magistrato di sorveglianza, nel caso in esame, avendo provveduto in data 27.3.2014 sulla
istanza presentata dal Fozzi, quando già era entrata in vigore la legge 10/2014 che aveva
escluso dal beneficio della liberazione anticipata speciale i detenuti in espiazione di reati
previsti dall’art.4-bis 0.P., ha rigettato l’istanza di liberazione anticipata speciale, in quanto tra
le pene in espiazione vi era anche un delitto ostativo tra quelli indicati dall’art.4-bis O.P.
Innanzi tutto, non ha alcun rilievo il fatto che il ricorrente abbia presentato la domanda di
liberazione anticipata speciale nel periodo in cui era in vigore la normativa di cui al decreto
legge 146/2013.
Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, le norme che regolano le modalità di
esecuzione della pena — come le norme sulla liberazione anticipata — non sono norme di diritto
sostanziale, e quindi il giudice, nella materia de qua, deve applicare le norme vigenti nel
momento in cui adotta la decisione (V. tra le tante Sezione 1 sentenza n.28555 del 18.6.2008,
Rv.240601).
Questa Corte ha anche precisato che,in tema di benefici penitenziari, la disposizione del
decreto-legge non recepita dalla legge di conversione non può ritenersi suscettibile di avere
efficacia ultrattiva per i comportamenti pregressi ai quali la stessa collegava effetti favorevoli,
in quanto le norme contenute in un decreto legge non convertito non hanno attitudine ad
inserirsi in un fenomeno successorio quali quelli regolati dall’art. 2 cod. pen. o dall’ art. 11,
secondo comma, disp.prel. cod.civ. (V. Sezione 1 sentenza n.3130 del 19.12.2014,
Rv.262060).
Non si può, quindi, invocare la disapplicazione di una norma di legge, in ragione della vigenza
per un breve periodo di tempo di una normativa provvisoria, emanata dal Governo per ragioni
di urgenza, che il Parlamento ha ritenuto di non poter recepire e convertire in legge, dovendosi
anche considerare che, per il disposto dell’art.77/3 della Costituzione, le norme emanate dal
Governo con decreto, non convertite in legge dal Parlamento, perdono efficacia fin dall’inizio.
D’altra parte, appare una scelta ragionevole del Legislatore quella di escludere dal beneficio
della liberazione anticipata speciale — in un provvedimento temporaneo mirante allo
sfollamento delle carceri — i detenuti ritenuti più pericolosi, per i quali nell’Ordinamento
Penitenziario è già prevista una esclusione da molti benefici penitenziari, in ragione della
presunta pericolosità che sconsiglia l’ammissione a misure alternative alla detenzione, e quindi

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dall’art.4-bis O.P.

sconsiglia anche una ulteriore riduzione della pena inflitta, rispetto a quella che è già possibile
ottenere con il beneficio della liberazione anticipata ordinaria.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, il
quale sostiene che l’esclusione dal beneficio in questione nei confronti di detenuti in espiazione
di pene inflitte per reati ostativi produrrebbe ingiustificate disparità di trattamento tra detenuti
che soffrono per le stesse condizioni di sovraffollamento delle carceri.
Deve considerarsi, infatti, che per eventuali particolari condizioni di disagio nel corso della
detenzione sono previsti dall’ordinamento diversi e specifici rimedi, mentre, con riguardo alla

anche ai detenuti in espiazione di pene per taluno dei delitti indicati dall’art. 4-bis 0.P.; d’altra
parte, appare una scelta ragionevole del Legislatore quella di escludere dal beneficio della
liberazione anticipata speciale — in un provvedimento temporaneo mirante allo sfollamento
delle carceri — i detenuti ritenuti più pericolosi, per i quali nell’Ordinamento Penitenziario è già
prevista una esclusione da molti benefici penitenziari, in ragione della presunta pericolosità che
sconsiglia l’ammissione a misure alternative alla detenzione, e quindi sconsiglia anche una
ulteriore riduzione della pena inflitta, rispetto a quella che è possibile ottenere con il beneficio
della liberazione anticipata ordinaria.
Peraltro, questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del comma quarto dell’art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a
seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione (legge 21 febbraio 2014, n. 10)
laddove prevede l’esclusione dei condannati per i reati di cui all’art. 416 bis cod. pen., dalla
disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per semestre ai fini
della liberazioneanticipata stabilita, in generale, per gli altri condannati, in quanto trattasi di
disciplina speciale che amplia gli effetti di favore conseguibili da tutti i soggetti in espiazione di
pena ed alla cui estensione è legittima l’apposizione di limiti determinati da situazioni cui si
collega una connotazione di immanente pericolosità (V. Sez. 1 sentenza n.34073 del
27.6.2014, Rv.260849).
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Sciogliendo la riserva formulata nella camera di consiglio del 20.4.2015
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 19 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

liberazione anticipata, il beneficio può essere concesso (come liberazione anticipata ordinaria)

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