Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3979 del 28/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 3979 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
MILANO FRANCESCO N. IL 02/11/1966
avverso la sentenza n. 593/2012 TRIBUNALE di PADOVA, del
11/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in persona de Dott. Ivi c4.4- eik
, tteA,t’
che ha concluso per 2 ( c~.4.,etovwx-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 28/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11.6.2012 il giudice monocratico del Tribunale di Padova
assolveva Milano Francesco dal reato previsto dagli artt.81 cod.pen. e 2 legge
n.1423 del 1956 (violazione continuata del provvedimento del Questore che gli
inibiva di ritornare nel Comune di Padova per la durata di anni tre). Il giudice
non acquisiva le relazioni di servizio attestanti la presenza nel territorio
comunale dell’imputato in quanto prive del requisito della irripetibilità; non
procedeva all’esame dei verbalizzanti, richiesto subordinatamente dal pubblico

non è dovuta a difficoltà non preventivabili ma ad una volontaria scelta
processuale che non può essere sanata da un ricorso ai poteri istruttori del
giudice, a meno di non ledere il principio di parità delle parti”.
Avverso la sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di
Venezia propone ricorso immediato per cassazione, deducendo l’erronea
applicazione dell’art.507 cod.proc.pen. nella parte in cui il giudice ha ritenuto che
l’esercizio del potere di assumere d’ufficio le prove a norma dell’art.507
cod.proc.pen. sia lesivo del principio della parità delle parti; la mancata
acquisizione delle relazioni di servizio dei verbalizzanti rendeva “assolutamente
necessaria” l’integrazione probatoria sollecitata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sussiste il denunciato vizio di erronea interpretazione dell’art.507
cod . proc. pen .
Il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto
dall’art. 507 cod. proc. pen., può essere legittimamente esercitato dal giudice
anche con riferimento a quelle prove in ordine alla cui ammissione si sia
verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista
testimoniale ai sensi dell’art.468 comma 1 cod.proc.pen. In proposito si deve
osservare che l’opzione in favore del principio dispositivo desumibile dall’art.190
comma 1 cod.pen. non è incondizionata, ma subisce plurime deroghe, essendo
previsto il ripristino dei poteri istruttori d’ufficio nel giudizio dibattimentale ai
sensi dell’art. 507 cod.proc.pen., nel giudizio di appello ai sensi dell’art.603
comma 3 cod.proc.pen., nel giudizio abbreviato ai sensi dell’art.441 comma 5
cod.proc.pen.; occorre inoltre considerare che le deroghe al principio dispositivo
sono compatibili con il principio del contraddittorio affermato dall’art.111 comma
2 Cost., atteso che la prova testimoniale ammessa d’ufficio a norma dell’art.507
cod.proc.pen. , al pari della prova ammessa su richiesta delle parti, è assunta nel
rispetto delle regole del contraddittorio e secondo la modalità dell’esame diretto
e controesame stabilite dall’art.498 cod.proc.pen. ( in tal senso Sez. U, n. 41281

1

ministero ai sensi dell’art.507 cod.proc.pen. “in quanto la mancanza di prova

del 17/10/2006, P.M. in proc. Greco, Rv. 234907; Sez. U, n. 11227 del
06/11/1992, Martin, Rv. 191606).
La sentenza deve pertanto essere annullata. A norma dell’art.569 comma 4
cod.proc.pen. gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per
l’appello, perché proceda a giudizio applicando il principio di diritto che
l’assunzione di nuovi mezzi di prova a norma dell’art.507 cod.proc.pen. può
essere esercitato anche in riferimento a quelle prove che le parti avrebbero
potuto richiedere e non hanno richiesto, e perché effettui la valutazione circa la

verbalizzanti tenendo conto della circostanza che le relative annotazioni di
polizia giudiziaria non sono state acquisite dal giudice di primo grado per difetto
del requisito della irripetibilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di
appello di Venezia.
Così deciso in Roma il 28.11.2013

sussistenza del requisito della assoluta necessità dell’esame testimoniale dei

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA