Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3979 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3979 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIA SAMBA N. IL 31/12/1968
avverso la sentenza n. 546/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
08/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 16/12/2014

osserva

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite difensore, lamentando,
quale formale motivo unico, la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.
pen. in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen., violazione di legge,
motivazione apparente e contraddittoria.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di
quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito,
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto
di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, sent. n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni;
Sez. 6, sent. n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita, Rv. 244181;
Sez. 5, sent. n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). In altri
termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello, da
leggersi in integrazione con quella di primo grado in presenza di una c.d.
“doppia conforme”, che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la
pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può
essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla
Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente
privi dei requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che
impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni
richiesta (Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
Invero, i giudici d’appello, con motivazione congrua e priva di vizi logicogiuridici capace di superare gli odierni reiterati rilievi difensivi, hanno
riconosciuto come “… le condotte … risultano … accertate dai militari
verbalizzanti, ed è agevole ritenere la sussistenza dell’elemento psicologico
atteso che la consapevolezza della falsità dei prodotti è insita nelle
caratteristiche degli stessi, nelle condizioni di messa in vendita e nel prezzo
praticato, circostanze che al contempo per un commerciante manifestano la
consapevolezza della provenienza delittuosa da una filiera dedita alla
contraffazione. Non rileva in contrario, ai fini della integrazione del reato di cui
all’art. 474 cod. pen. … che potesse risultare chiaramente, dalle caratteristiche
intrinseche del prodotto e dei segni distintivi apposti nonché dal prezzo di
vendita, la falsità del marchio originario richiamato e la grossolanità della
falsificazione, essendosi puntualizzato, nella giurisprudenza della Suprema
Corte che il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni
falsi tutela la pubblica fede, pertanto la valutazione della grossolanità della
falsificazione deve essere parametrata alla visione degli oggetti nella loro

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma
della sentenza di primo grado che aveva condannato Dia Samba per i reati di
commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione, previo riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in mesi quattro di
reclusione ed euro 200,00 di multa.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti (cfr., Sez.
2, sent. n. 2133 del 19.02.2013, Rv. 255933), ed ancora che (Sez. 2, sent. n.
20944 del 04.05.2012, Rv. 252836) integra il delitto di cui all’art. 474 cod.
pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; né, a
tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana,
considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la
libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come
affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere
dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta,
pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la
realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile
qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali
da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Allo stesso
modo si è ritenuto correttamente concorrere l’ipotesi ascritta di ricettazione,
atteso che lo specifico reato è configurabile anche nell’ipotesi di acquisto o
ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza
de/l’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è
impresso … è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e
punita dall’art. 473 cod. pen. (cfr., Sez. 2, sent. n. 42934 del 03.10.2012, Rv.
253818) e che il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con
segni falsi possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici
descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali
non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema
una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (v. Sez. 2, sent. n.
12452 del 04.03.2008, Rv. 239745)”.

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